Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Cessati dall'incarico
Nominativo | Ruolo | Organo | Gruppo politico | Organo |
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Nessun elemento estratto |
Documenti
Descrizione |
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INTERVENTO INSEDIAMENTO SINDACO 2019 (349.66 KB)
Inserita il 08/10/2019
Modificata il 08/10/2019
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