LIMITAZIONE TRAFFICO VEICOLARE FINO AL 31 MARZO 2020 - LIVELLO VERDE

Pubblicata il 11/10/2019

Al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso ed in recepimento a quanto disposto nel "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" approvato dalla Regione V con DGRV n. 836 del 06/06/2017, il Sindaco con ordinanza n. 98 del 11/10/2019 ha disposto nel comune di Creazzo alcune limitazioni al traffico:
  1. di istituire IL DIVIETO DI TRANSITO, DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 31 MARZO 2020 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30 DA LUNEDÌ A VENERDÌ ESCLUSI I GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE VERDE DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA facente parte integrante della presente ordinanza, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, PER I SEGUENTI VEICOLI:
  • autovetture e veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati:
           - a benzina e classificati Euro 0, 1;
 
           - a diesel e classificati Euro 0, 1, 2 e 3;
 
       l’identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:
       -  le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
       - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria (“Euro 0” – “Euro 1” – ecc.) di appartenenza dell’autoveicolo. 
  • Ciclomotori a due tempi (come individuati dall’art. 52 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada”) non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5. 
  • Motoveicoli a due tempi (come individuati dall’art. 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada”) non catalizzati e immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.
         Ne consegue che i ciclomotori a due tempi:
  • il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
  • il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato prima del 1° gennaio 2000, ma contenente la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.
        Ne consegue che i motoveicoli a due tempi:
  • immatricolati dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
  • immatricolati prima del 1° gennaio 2000, nella cui carta di circolazione figuri la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.  
Si precisa che ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.
 
Ai sensi dell’allegato 1 dell’accordo di Bacino Padano, sono altresì esclusi i veicoli speciali definiti dall’art. 54, lett. Punto f), g) e n) del Codice della Strada.
 
2. Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue: 

DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, DI TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE VERDE DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA facente parte integrante della presente ordinanza, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO E ALLE AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE DIESEL CLASSIFICATE EURO 4, CON L’ECCEZIONE DEI VEICOLI COMMERCIALI DI CLASSE EMISSIVA ALMENO EURO 3 DIESEL PER I QUALI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30;
 
3. Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue: 
  • DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, DI TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE VERDE DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA facente parte integrante della presente ordinanza, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO E ALLE AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE DIESEL CLASSIFICATE EURO 4;
  • DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 12,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE VERDE DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA facente parte integrante della presente ordinanza, AI VEICOLI COMMERCIALI AD ALIMENTAZIONE DIESEL CLASSIFICATI EURO 4;  
4.  Che le misure di cui ai punti 2 e 3 divengono efficaci al momento della completa apposizione della segnaletica verticale e restano in vigore fino alla comunicazione da parte di ARPAV del rientro al livello di criticità precedente con successiva comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet istituzionale e gli organi di stampa.
 
5. LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1 E 2, DAL 16 DICEMBRE 2019 AL 7 GENNAIO 2020 COMPRESI, CON RIPRISTINO DELL’EFFICACIA DEI PUNTI CITATI NEL CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEL SECONDO LIVELLO DI CRITICITA’ (LIVELLO ROSSO).
 
INVITA
a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.  
 
Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, e fatto
 
DIVIETO
 
Di mantenere acceso il motore:
 
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
 
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici.

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