ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 31 MARZO 2020 - LIVELLO VERDE

Pubblicata il 11/10/2019

Al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso ed in recepimento a quanto disposto nel "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" approvato dalla Regione V con DGRV n. 836 del 06/06/2017, il Sindaco con ordinanza n. 99 del 11/10/2019 ha disposto nel comune di Creazzo le seguenti ulteriori misure:
 
I.  Divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa; 

II. divieto di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
 
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici;
 
III. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi; 
 
IV. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
 - a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:E.1 – residenza e assimilabili
E.2 – uffici e assimilabili
E.4 – attività ricreative e assimilabili
E.5 – attività commerciali e assimilabili
E.6 – attività sportive
 
- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:
E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili
 
  1. Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:
 I.  Divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativoaventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
 
II. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse;
 
III. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
 
  1. Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:
 I. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa; 
 
4) Che le misure di cui ai punti 2 e 3 divengono efficaci al momento della comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet del comune di Creazzo e organi d’informazione del raggiungimento del 1° o 2° livello di criticità e restano in vigore fino alla comunicazione da parte di ARPAV del rientro al livello di criticità precedente con successiva comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet istituzionale e gli organi di stampa.
 
 

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto