PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA VALIDI DAL 01 APRILE AL 30 APRILE

Pubblicata il 01/04/2021

Al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso ed in recepimento a quanto disposto dalla Regione Veneto con DGRV n. 238 del 02/03/2021, il Sindaco con ordinanza n. 40 del 01/04/2021 ha disposto nel comune di Creazzo le seguenti limitazioni:
 
1) L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AL LIVELLO DI ALLERTA “0”  VERDE DAL 1° APRILE 2021 AL 30 APRILE 2021 DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO    COMUNALE EVIDENZIATO IN COLORE VERDE NELL’ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA (Allegato1) PER I SEGUENTI VEICOLI:
 
Autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) che siano classificati “Euro 0” ed “Euro 1” alimentati a  benzina e classificati “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3” ad alimentazione      diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
 
     L’identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:
     - le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
     - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria (“Euro 0” – “Euro 1” – ecc.) di appartenenza dell’autoveicolo.
 
• Autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) che siano classificati “Euro 4” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
 
Si precisa che gli autoveicoli classificati “Euro 4” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento fino alla data di efficacia del Decreto dell’Unità di    Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, con il livello nessuna allerta – colore verde
 
• Ciclomotori e motoveicoli come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in     data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.
 
  Ne consegue che sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento i ciclomotori e motoveicoli:
  - il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2000;
 - il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato prima del 1° gennaio 2000, ma contenente la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente  provvedimento;
  - immatricolati dopo il 1° gennaio 2000;
  - immatricolati prima del 1° gennaio 2000, nella cui carta di circolazione figuri la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5;
 
  Ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo di Bacino Padano, sono altresì esclusi i veicoli speciali definiti dall’art. 54, lett. Punto f), g) e n) del Codice della Strada.
 
2) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3    della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:
 
- DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE VERDE DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI SOTTO DESCRITTI:
 
• Autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) che siano classificati “Euro 0” ed “Euro 1” ed “Euro 2” alimentati a benzina e autoveicoli classificati “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2” ed        “Euro 3” ed “Euro 4” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
 
• Autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) SOLO CATEGORIA M (trasporto privati) che siano classificati “Euro 5” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
 
• Ciclomotori e motoveicoli come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura “Euro 0” o “Euro 1”;
 
3) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3    della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:
 
- DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE VERDE DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO;
 
- DIVIETO DI TRANSITO ESTESO AI VEICOLI CATEGORIA N1 E N2 (“commerciale leggero”) CHE  SIANO CLASSIFICATI “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL NON ADIBITI A SERVIZI E TRASPORTO PUBBLICO;
 
4) Che le misure di cui ai punti 2 e 3, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.
 
Inoltre in sintonia con la legislazione vigente, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1 aprile 2021 al 30 aprile 2021, è fatto
 
                                                                                        DIVIETO
 
A) Di mantenere acceso il motore:
  - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e  dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza      del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
   - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
   - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.
 
B) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno    per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 (LIVELLO VERDE);
 
C) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno    per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO E ROSSO);
 
D) Procedere alla combustione all’aperto di residui vegetali su tutto il territorio comunale, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e    degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, il centro di raccolta comunale di via Pasubio oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in    considerazione, tra le altre, la cippatura sul posto del materiale;
 
ed inoltre è fatto OBBLIGO
 
Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
 
a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle;
E.1 – residenza e assimilabili
E.2 – uffici e assimilabili
E.4 – attività ricreative e assimilabili
E.5 – attività commerciali e assimilabili
E.6 – attività sportive
 
a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili
 
E’ inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di allerta “1” – arancio e allerta “2”- rosso.
 

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