PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

Pubblicata il 15/11/2021

 

Disposizioni per i mezzi più inquinanti in vigore dall'1 OTTOBRE 2021 al 3O APRILE 2022 - Ordinanza n. 88 del 30/09/2021

Bollettino Regione Veneto livelli allerta PM10

PLANIMETRIA - Perimetro blocco traffico

 

🟢 LIVELLO VERDE

⭕️ Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area verde della planimetria allegata, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3,  4*
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4*
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0

👉🏻*NOTA: i veicoli privati Euro 4 Diesel e commerciali Euro 4 Diesel durante il periodo dello stato di emergenza per Covid, attualmente prorogato fino al 31/12/2021, potranno ugualmente circolare anche con Livello Verde.

 

🟠 LIVELLO ARANCIONE

⭕️ In caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR  per il giorno in corso e i due successivi)
divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area verde della planimetria allegatatutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3) : Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
  • VEICOLI COMMERCIALI (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0, 1

Divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea.

 

🔴 LIVELLO ROSSO

⭕️ Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR  per il giorno in corso e i due successivi)
divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area verde della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4,  5
  • VEICOLI COMMERCIALI (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0, 1

tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 12.30, per:

  • VEICOLI COMMERCIALI: Diesel Euro

fino a cessato allarme comunicato da Arpav.

 

ECCEZIONI (veicoli che possono sempre circolare) - AUTOCERTIFICAZIONE


Note informative per i veicoli 🚘🚍

La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

 

2. DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO
Dall'1 OTTOBRE 2021 al 30 APRILE 2022 è vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:

  • autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);
  • autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  • autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.


3.  RISCALDAMENTO
Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore dall'1 OTTOBRE 2021 al 30 APRILE 2022

  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • in caso di Livello Arancione e Livello Rosso riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle - LIVELLO VERDE
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del primo livello di criticità– LIVELLO ARANCIONE
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del secondo livello di criticità– LIVELLO ROSSO.

4.  VIETATO BRUCIARE RAMAGLIE ALL'APERTO NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DALL' 1° OTTOBRE AL 30 APRILE

 

 


 


Categorie Ecologia

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto