PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA - ATTIVAZIONE LIVELLO CRITICITA' VERDE

Pubblicata il 04/01/2022

Da oggi, a seguito della pubblicazione in data 03/01/2022, da parte di Arpav, del bollettino che monitora le concentrazioni in atmosfera di PM10, il livello di allerta per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico torna al livello VERDE.
Pertanto tornano in vigore le seguenti disposizioni, come previste dalle ordinanze n. 88 del 30/209/2021 e n. 1 del 04/01/2022:

🟢 LIVELLO VERDE

⭕️ Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area verde della planimetria allegata, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per:

  • VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3,  4*
  • VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4*
  • CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE + Euro 0

👉🏻*NOTA: i veicoli privati Euro 4 Diesel e commerciali Euro 4 Diesel durante il periodo dello stato di emergenza per Covid, attualmente prorogato fino al 31/03/2022, potranno ugualmente circolare anche con Livello Verde.

DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO
Dall'1 OTTOBRE 2021 al 30 APRILE 2022 è vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:

  • autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);
  • autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  • autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.


RISCALDAMENTO
Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore dall'1 OTTOBRE 2021 al 30 APRILE 2022

  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle - LIVELLO VERDE

VIETATO BRUCIARE RAMAGLIE ALL'APERTO NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DALL' 1° OTTOBRE AL 30 APRILE


Categorie Ecologia

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