Altri contenuti - Accesso civico

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l'adozione di procedimenti trasparenti e pubblici, il Legislatore con il Decreto legislativo n. 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata "Amministrazione trasparente".
Ha, inoltre, introdotto l'istituto dell'accesso civico, diviso in due tipologie.
L'accesso civico "semplice", regolato dall'art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa lal oro pubblicazione. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata esperibile da chiunque.
L'accesso civico cd. "generalizzato" (o accesso FOIA), previsto dall'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". A tali fini, è, quindi, disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".
Dall'accesso civico nelle due forme sopra spiegate va tenuto distinto l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. Si osserva che tali diposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza, afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla P.A.
L'accesso documentale è infatti finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni sull'imposta di bollo e i diritti di ricerca.
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2, c. 9 bis, della L. n. 241/1990 è individuato nella persona del Segretario comunale (deliberazione di giunta comunale n. 47 del 02.05.2023).
Segretario comunale: dr.ssa Cristina Floriani.
indirizzo di contatto mail pec: creazzo.vi@cert.ip-veneto.net
tel. 0444/338211
Ad esso il cittadino può rivolgersi, qualora, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, perchè entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso gli uffici competenti o con la nomina di un commissario (art. 2, c. 9 ter, L. 241/1990).
Descrizione
REGISTRO ACCESSI (13.37 KB)
Inserita il 16/01/2024
Modificata il 16/01/2024
Modulo richiesta riesame (20.99 KB)
Inserita il 05/05/2023
Modificata il 05/05/2023
Modulo richiesta accesso civico generalizzato (18.3 KB)
Inserita il 05/05/2023
Modificata il 05/05/2023
Modello richiesta accesso ai documenti (19.84 KB)
Inserita il 05/05/2023
Modificata il 05/05/2023
Modello richiesta accesso civico semplice (17.19 KB)
Inserita il 04/05/2023
Modificata il 04/05/2023
Modello richiesta accesso agli atti AREA TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI (63.47 KB)
Inserita il 05/10/2020
Modificata il 28/04/2023
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