CORONAVIRUS. ORDINANZA REGIONALE N. 48 DEL 17.5.2020
Pubblicata il 17/05/2020
Pubblichiamo di seguito l'ordinanza n. 48 del 17.5.2020 della Regione Veneto con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del coronavirus nonché le linee guida per la riapertura delle varie attività a partire da lunedì 18 maggio 2020.
Si fa presente che all'art. 1 l'ordinanza ribadisce l'obbligo dell’uso di mascherina (o altra idonea protezione delle vie respiratorie) per chiunque si rechi fuori dell’abitazione e igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m (elevati a 2 m in caso diattività sportiva). Gli unici casi in cui non è necessario indossare la mascherina sono:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai 6 anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa (es. non serve durante la corsa ma non appena si smette di correre e si inizia a camminare bisogna indossare la mascherina).
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità dal 18 maggio al 2 giugno 2020.
Si fa presente che all'art. 1 l'ordinanza ribadisce l'obbligo dell’uso di mascherina (o altra idonea protezione delle vie respiratorie) per chiunque si rechi fuori dell’abitazione e igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m (elevati a 2 m in caso diattività sportiva). Gli unici casi in cui non è necessario indossare la mascherina sono:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai 6 anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa (es. non serve durante la corsa ma non appena si smette di correre e si inizia a camminare bisogna indossare la mascherina).
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità dal 18 maggio al 2 giugno 2020.
Allegati
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Ordinanza regionale n. 48-2020.pdf | 230.1 KB |
Opgr_48_2020_allegato_1_420370.pdf | 442.66 KB |
Opgr_48_2020_allegato_2_420370.pdf | 226.41 KB |
Linee guida veneto.pdf | 5.72 MB |