COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di C. C. n°  del 10 febbraio 1995

 

Modificato con delibera di C. C. n° 3 del 31 gennaio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE SISTEMATICO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

 

Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Art. 3 – Concessione e/o autorizzazione

Art. 4 – Occupazione d’urgenza

Art. 5 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Art. 6 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Art. 7 – Revoca della concessione e/o autorizzazione

Art. 8 – Obblighi del concessionario

Art. 9 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Art. 10 – Costruzioni gallerie sotterranee

 

 

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

 

Art. 11 – Classificazione del Comune

Art. 12 – Suddivisione del territorio in categorie

Art. 13 – Tariffe

Art. 14 – Soggetti passivi

Art. 15 – Specie di occupazione

Art. 16 – Denuncia occupazioni permanenti

Art. 17 – Denuncia occupazione temporanea

Art. 18 – Criterio di applicazione della tassa

Art. 19 – Misura dello spazio occupato

Art. 20 – Passi carrabili

Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico

Art. 22 – Distributori di carburante

Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Art. 24 – Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento

Art. 25 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari

Art. 26 – Maggiorazioni della tassa

Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente

Art. 28 – Passi carrabili – affrancazione della tassa

Art. 29 – Riduzione della tassa temporanea

Art. 30 – Esenzione dalla tassa

Art. 31 – Esclusione dalla tassa

Art. 32 – Sanzioni

Art. 33 – Versamento della tassa

Art. 34 – Rimborsi

Art. 35 – Accertamenti

Art. 36 – Ruoli coattivi

Art. 37 – Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

 

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

 

1.      E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal sindaco su richiesta dell’interessato.

2.      Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

 

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1.      Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare all’amministrazione Comunale apposita richiesta.

2.      Ogni richiesta deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell’occupazione, le modalità dell’uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e delle leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che l’amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3.      Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare rilievo, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad inquadrare l’opera stessa.

4.      Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5.      alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti che l’Amministrazione richiederà al fine dell’esame e della decisione sull’istanza.

6.      Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l?amministrazione entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e della decisione dell’istanza.

7.      Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno otto giorni prima della data di richiesta dell’occupazione.

 

Art. 3

Concessione e/o autorizzazione

1.      Nell’atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio comunale sono indicate: il sito dell’occupazione, la durata dell’occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2.      La concessione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3.      E’ fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4.      La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, alla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell’art. 2 del presente Regolamento.

5.      Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l’occupazione.

6.      La concessione e/o autorizzazione dovrà essere sempre esibibile ai vigili o ad altro personale comunale addetto al controllo.

 

Art. 4

Occupazioni d’urgenza

1.      Per far fronte a situazioni di emergenza che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2.      In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3.      Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

 

Art. 5

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1.      Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell’occupazione ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2.      Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3.      La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno otto giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

 

Art. 6

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1.      Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

-          le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;

-          la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

-          l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

-          la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;

-          il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2.      Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

 

Art. 7

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1.      La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2.      In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

 

Art. 8

Obblighi del concessionario

1.      Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2.      Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico nonché l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa dovuta.

3.      E’ pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4.      Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso d’inerzia provvederà l’Amministrazione con rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente esercitando i poteri d’autotutela previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 9

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1.      Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

 

Art. 10

Costruzioni gallerie sotterranee

1.      Ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DLgs. 507/93, il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo “una tantum” a parziale compensazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere. Il complesso dei contributi “una tantum” non può superare, nel massimo, il 50% di dette spese complessivamente sostenute dal Comune.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

 

Art. 11

Classificazione del Comune

 

1.      Ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. 507/93, si dà atto che questo Comune agli effetti dell’applicazione della T.o.s.a.p., appartiene alla V classe, avendo meno di 10.000 abitanti residenti alla data del 31.12.1993.

 

Art. 12

Suddivisione del territorio

1.      In ottemperanza dell’art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche adottato con provvedimento contestuale a quello in cui si approva il seguente regolamento.

 

Art. 13

Tariffe

1.      Ai sensi dell’art. 40, comma 3, le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2.      Ai sensi dell’art. 42, comma 6, le tariffe sono determinate entro misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.

3.      Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell’art. 14 nelle seguenti proporzioni:

-          prima categoria      100 per cento;

-          seconda categoria 70 per cento;

-          terza categoria       60 per cento;

Art. 14

Soggetti passivi

1.      Ai sensi dell’art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.

 

Art. 15

Specie di occupazione

1.      Ai sensi dell’art. 42, comma 1, ed ai fini dell’applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a)      sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

b)      sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

 

Art. 16

Denuncia occupazioni permanenti

1.      Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n° 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.

2.      L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

 

Art. 17

Denuncia occupazioni temporanee

1.      Prima di iniziare qualsiasi occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo comunque gravato da servitù pubbliche, il soggetto interessato all’occupazione deve fare apposita domanda all’amministrazione Comunale che ne rilascerà il relativo permesso liquidando nel contempo la tassa dovuta.

2.      Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all’art. 50, comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

3.      non è dovuta alcuna formalità né alcuna tassa per ordinaria sosta di veicoli e mezzi in genere rientrante nel corrente movimento del traffico urbano regolato dal codice della strada.

 

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1.      Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2.      Le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

3.      Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a mq 1000, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

4.      Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

5.      La tassa è commisurata a seconda dell’importanza degli spazi ed aree sulle quali insiste l’occupazione: gli spazi ed aree sono suddivise nelle categorie di cui all’art. 14.

6.      Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa tenuto conto delle categorie degli spazi ed aree pubbliche occupati.

7.      Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune o dalla Provincia ed indicati nel Regolamento.

 

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1.      Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non si fa luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

2.      Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente a km o frazione superiore e comunque secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 507/93.

3.      Per le occupazioni del soprassuolo, l’estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

 

Art. 20

Passi carrabili

 

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

 

Art. 22

Distributori di carburante

 

1.      Ai sensi dell’art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante è riferita ad impianti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri eccedenti i primi 3000. E’ ammessa tolleranza per il 5 per cento sulla misura della capacità.

2.      Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

3.      Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4.      La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell’acqua e dell’area compresa, ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.

5.      Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all’art. 18 del presente regolamento.

 

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1.      Ai sensi dell’art. 48, comma 7, per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, ad impianto, come da specifica tariffa.

 

Art. 24

Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento

1.      Ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all’anno.

2.      La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alla misura giornaliera di tariffa. La tariffa oraria è pari ad 1/24 della tariffa giornaliera deliberata dai competenti organi.

3.      Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20% di riduzione; oltre i 30 giorni il 30% di riduzione.

4.      Ai sensi dell’art. 47, comma 5, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata a km lineare o frazione.

 

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1.      ai sensi dell’art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

 

Art. 27

Riduzione della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1.      Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino al 40%;

2.      Ai sensi dell’art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%,

 

Art. 28

Passi carrabili – affrancazione della tassa

1.      Ai sensi dell’art. 44, comma 11, la tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l’abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

 

Art. 29

Riduzione della tassa temporanea

 

1.      Ai sensi dell’art. 45:

-          comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 40%;

-          comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

-          comma 6 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80%;

-          comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%. La medesima riduzione si applica anche nel caso di manifestazioni politiche qualora la superficie occupata risulti essere superiore a 10 metri quadrati;

-          comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

-          comma 6 bis – la tariffa per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia è graduale secondo la categoria dell’area.

 

 

Art. 30

Esenzioni dalla tassa

1.      Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507.

2.      Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a)      commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;

b)      occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c)      occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un’ora;

d)      sono esenti dalla tassa le occupazioni operate dalle associazioni culturali locali senza fini di lucro.

 

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1.      Ai sensi dell’art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni soprastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, ed alle occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture di impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

1.bis   Sono inoltre esenti dalla tassa le occupazioni derivanti da:

a)      passi carrai;

b)      innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

c)      manifestazioni od iniziative di carattere politico purchè l’area occupata non superi i 10 metri quadrati;

d)      occupazione con tende o simili, fisse o detraibili. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, l’esenzione si riferisce alla sola parte occupata da queste eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

e)      occupazione permanente con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

 

Art. 32

Sanzioni

1.      Sopratasse

-          per le violazioni concernenti l’applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 507/93.

 

Art. 33

Versamento della tassa

1.      Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio medesimo.

2.      Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3.      Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento alle 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4.      Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4) dell’art. 50 del D.Lgs. 507/93, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

 

Art. 34

Rimborsi

1.      I contribuenti possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

 

Art. 35

Accertamenti

1.      Per le verifiche e gli accertamenti si rinvia a quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n° 507 del 15.11.1993.

 

Art. 36

Ruoli coattivi

1.      La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall’art. 68 del D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1988, in un’unica soluzione.

2.      Si applica l’art. 2752 del Codice Civile.

 

Art. 37

Entrata in vigore

1.      Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 46 della Legge 142/90 è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

 

Art. 38

1.      A norma dell’art. 3, comma 68, lettera d) della Legge del 28.12.1995 n° 549, si dispone la retroattività delle disposizioni di cui al precedente art. 30 comma 1-bis, lettera a) ed e).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Allegato sub a)

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni – caratteristiche

Tariffa per categoria e per mq

 

 

1^

2^

3^

1

Occupazione ordinaria del suolo comunale

17,559535

12,291674

10,535721

2

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico – (riduzione 60%)

 

7,023814

 

4,916670

 

4,214288

3

Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – (riduzione obbligatoria al 30%)

 

 

5,267860

 

 

3,687502

 

 

3,160716

4

Passi carrabili:

 

 

 

4.1

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata – (riduzione obbligatoria al 50%)

 

 

8,779767

 

 

6,145837

 

 

5,267860

4.2

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali – (riduzione al 50%)

 

 

8,779767

 

 

6,145837

 

 

5,267860

4.3

Passi costruiti direttamente dal Comune:

-          superficie fino a mq 9 soggetta a tariffa ordinaria intera;

-          oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (riduzione obbligatoria del 50%)

 

 

 

 

 

8,779767

 

 

 

 

 

6,145837

 

 

 

 

 

5,267860

4.4

Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario – (riduzione al 50%)

 

 

8,779767

 

 

6,145837

 

 

5,267860

4.5

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – (riduzione al 50%)

 

8,779767

 

6,145837

 

5,267860

5

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata

 

 

17,559535

 

 

12,291674

 

 

10,535721

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito delle categorie, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso per le occupazioni fino a 14 giorni si applica la tariffa intera; oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni il 20% di riduzioni; oltre i 30 giorni il 30% di riduzioni.

La tassa si applica in relazione ai giorni di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

 

 

Occupazioni – caratteristiche

Tariffa per categoria e per mq

 

 

1^

2^

3^

2.1

Occupazione ordinaria del suolo comunale

1,032914

0,723040

0,619748

2.2

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo comunale – (riduzione 60%)

 

0,413166

 

0,289216

 

0,247899

2.3

Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa

 

 

0,309874

 

 

0,216912

 

 

0,185924

2.4

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

 

 

 

1,032914

 

 

 

0,723040

 

 

 

0,619748

2.5

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del 50%)

 

 

0,516457

 

 

0,361520

 

 

0,309874

2.6

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante (riduzione dell’80%)

 

 

0,206583

 

 

0,144608

 

 

0,123950

2.7

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune

 

1,032914

 

0,723040

 

0,619748

2.8

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia

 

1,032914

 

0,723040

 

0,619748

2.9

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione ordinaria dell’80%)

 

 

0,206583

 

 

0,144608

 

 

0,123950

2.10

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente e la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)

 

 

 

0,516457

 

 

 

0,361520

 

 

 

0,309874

 

 

 

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

  1. Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
  2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
  3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

 

Occupazioni – caratteristiche

Tariffa per categoria

 

 

1^

2^

3^

3.1

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per km lineare o frazione

 

 

 

 

 

129,114225

 

 

 

 

 

90,379957

 

 

 

 

 

77,468535

3.2

Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni:

tassa dovuta in misura complessiva

 

 

 

 

25,822845

 

 

 

 

25,822845

 

 

 

 

25,822845

3.3

Occupazione con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km lineari tassa annua

Per ogni km o frazione superiore a 5 km maggiorazione della tassa annua

 

51,645690

 

10,329138

 

36,151983

 

7,230397

 

30,987414

 

6,197483

 

  1. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
  2. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

 

 

 

 

 

Occupazioni – caratteristiche

Tariffa per categoria

 

 

1^

2^

3^

5.1

Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:

-          fino ad 1 km lineare

-          superiore al km lineare

 

 

 

5,164569

7,746853

 

 

 

3,615198

5,422797

 

 

 

3,098741

4,648112

5.2

Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

-          del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:

-          fino ad 1 km lineare

-          superiore al km lineare

 

 

 

 

 

6,713940

10,070910

 

 

 

 

 

4,699758

7,049637

 

 

 

 

 

4,028364

6,042546

5.3

Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

-          del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:

-          fino ad 1 km lineare

-          superiore al km lineare

 

 

 

 

 

7,746853

10,329138

 

 

 

 

 

5,422797

8,134196

 

 

 

 

 

4,648112

6,972168

5.4

Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

-          del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:

-          fino ad 1 km lineare

-          superiore al km lineare

 

 

 

 

 

10,329138

15,493707

 

 

 

 

 

7,230397

10,845595

 

 

 

 

 

6,197483

9,296224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub b)

 

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

ord.

Definizione dello spazio od area pubblica

Denominazione

1

Piazza

Della Vittoria

2

Piazza

Vittorio Veneto

3

Piazzale

Carlo Conte

4

Piazza

Albertini

 

 

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

ord.

Definizione dello spazio od area pubblica

Denominazione

1

Via

Roma

2

Via

San Rocco

3

Via

Manzoni

4

Via

San Gaetano

5

Via

Montegrappa

6

Via

Brigata Mantova

7

Via

Aldo Moro

8

Via

Calmentera

9

Via

Raboso

10

Via

PapaGiovanni XXIII°

11

Via

Chiesa

12

Via

Zalamena

13

Via

Presti

14

Via

Todoverto

15

Via

Faveri

 

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 3^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

ord.

Definizione dello spazio od area

Denominazione

1

Via

Levade

2

Via

Fiume

3

Via

Meneghin

4

Via

Arditi (da Via Brigata Mantova a Via Montello)

5

Via

XXV Aprile

6

Via

San Marco

7

Via

Degli Alpini

8

Via

Papa Lucani

9

Via

Cal Dritta

10

Via

Cal Longa

11

Via

Arditi (da p.zza Della Vittoria a Via Brigata Mantova)

12

Via

Isola dei Morti

13

Via

Maglio

14

Via

Croce

15

Via

Molino Pallonetto

16

Via

Rive

17

Via

Montello

18

Via

Emigranti

19

Via

Menare

20

Via

Sevunzin

21

Via

Piave

22

Via

Capitello

23

Via

Calleselle

24

Via

Kennedy

25

Via

Cimavilla

26

Via

Sentier

27

Via

Vidor