COMUNE DI
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Regolamento
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa tassa
Approvato con delibera di
C. C. n° del 10 febbraio 1995
Modificato con delibera di
C. C. n° 3 del 31 gennaio 1996
INDICE SISTEMATICO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE
Art.
1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
Art.
2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
Art.
3 – Concessione e/o autorizzazione
Art.
4 – Occupazione d’urgenza
Art.
5 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Art.
6 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Art.
7 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
Art.
8 – Obblighi del concessionario
Art.
9 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art.
10 – Costruzioni gallerie sotterranee
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA
Art.
11 – Classificazione del Comune
Art.
12 – Suddivisione del territorio in categorie
Art. 13 – Tariffe
Art.
14 – Soggetti passivi
Art.
15 – Specie di occupazione
Art.
16 – Denuncia occupazioni permanenti
Art.
17 – Denuncia occupazione temporanea
Art.
18 – Criterio di applicazione della tassa
Art.
19 – Misura dello spazio occupato
Art.
20 – Passi carrabili
Art.
21 – Autovetture per trasporto pubblico
Art.
22 – Distributori di carburante
Art.
23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
Art.
24 – Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
Art.
25 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari
Art.
26 – Maggiorazioni della tassa
Art.
27 – Riduzioni della tassa permanente
Art.
28 – Passi carrabili – affrancazione della tassa
Art.
29 – Riduzione della tassa temporanea
Art.
30 – Esenzione dalla tassa
Art.
31 – Esclusione dalla tassa
Art. 32 – Sanzioni
Art.
33 – Versamento della tassa
Art. 34 – Rimborsi
Art.
35 – Accertamenti
Art.
36 – Ruoli coattivi
Art.
37 – Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE
Art. 1
Disciplina per il rilascio
della concessione e/o autorizzazione di occupazione
1.
E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate
da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi
sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o
autorizzazione comunale rilasciata dal sindaco su richiesta dell’interessato.
2.
Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni
occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
Art. 2
Domanda per il rilascio
della concessione e/o autorizzazione
1.
Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da
servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare all’amministrazione Comunale apposita richiesta.
2.
Ogni richiesta deve contenere le generalità complete, la residenza ed
il codice fiscale del richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio
che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell’occupazione, le modalità dell’uso nonché la dichiarazione che il richiedente
è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente
Regolamento e delle leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che
l’amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda
prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3.
Qualora l’occupazione comporti opere che
rivestano carattere di particolare rilievo, la domanda dovrà essere corredata
da disegni e grafici, con relative misure, atti ad inquadrare l’opera stessa.
4.
Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito
cauzionale nella misura che sarà stabilita dal
competente ufficio.
5.
alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti
che l’Amministrazione richiederà al fine dell’esame e della decisione
sull’istanza.
6.
Qualora l’occupazione riguardi casi
particolari, l?amministrazione entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere
documenti, atti, chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e
della decisione dell’istanza.
7.
Per le occupazioni temporanee la domanda deve
essere prodotta almeno otto giorni prima della data di richiesta
dell’occupazione.
Art. 3
Concessione e/o
autorizzazione
1.
Nell’atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente
ufficio comunale sono indicate: il sito
dell’occupazione, la durata dell’occupazione, la misura dello spazio concesso,
le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione
e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca
della medesima (art. 50, comma 1).
2.
La concessione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune
non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al
rilascio della occupazione.
3.
E’ fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di
non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4.
La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o
autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta
giorni dalla domanda o, negli stessi termini, alla data di presentazione della
documentazione integrativa di cui al comma 6 dell’art.
2 del presente Regolamento.
5.
Per le occupazioni temporanee il termine per
la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi
antecedenti la data per cui si richiede l’occupazione.
6.
La concessione e/o autorizzazione dovrà essere sempre esibibile ai
vigili o ad altro personale comunale addetto al controllo.
Art. 4
Occupazioni d’urgenza
1.
Per far fronte a situazioni di emergenza che
non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata
dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di
autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2.
In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o
concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al
competente ufficio comunale. L’ufficio provvederà ad
accertare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché
quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3.
Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione
si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’art. 30 e seguenti del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
Art. 5
Rinnovo della concessione
e/o autorizzazione
1.
Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione
dell’occupazione ai sensi dell’art. 2 del presente
Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2.
Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3.
La domanda di rinnovo deve essere comunque
prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno otto giorni prima della
scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria e
copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
Art. 6
Decadenza della concessione
e/o autorizzazione
1.
Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
-
le reiterate violazioni, da parte del concessionario o
di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
-
la violazione delle norme di legge o regolamentari
dettate in materia di occupazione dei suoli;
-
l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo
esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di
quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
-
la mancata occupazione del suolo avuto in concessione
e/o autorizzazione senza giustificato motivo;
-
il mancato pagamento della tassa di occupazione di
suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2.
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza
la tassa già assolta non verrà restituita.
Art. 7
Revoca della concessione e/o
autorizzazione
1.
La concessione e/o autorizzazione di occupazione
di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di
pubblico interesse.
2.
In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già pagata per
il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
Art. 8
Obblighi del concessionario
1.
Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e
temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2.
Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti
addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali
appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di concessione e/o autorizzazione
di occupazione di suolo pubblico nonché l’attestazione
dell’avvenuto pagamento della tassa dovuta.
3.
E’ pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le
specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione,
di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il
suolo che occupa.
4.
Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello
stesso a proprie spese. In caso d’inerzia provvederà l’Amministrazione con
rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente esercitando i poteri d’autotutela previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 9
Rimozione dei materiali
relativi ad occupazioni abusive
1.
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il
Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria
ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo
termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è
effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
Art. 10
Costruzioni gallerie
sotterranee
1.
Ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DLgs.
507/93, il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee
per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli
impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs. 507/93,
impone un contributo “una tantum” a parziale compensazione delle spese
sostenute per la realizzazione delle opere. Il
complesso dei contributi “una tantum” non può superare, nel massimo, il 50% di
dette spese complessivamente sostenute dal Comune.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA
Art. 11
Classificazione del Comune
1.
Ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. 507/93, si dà atto che questo
Comune agli effetti dell’applicazione della T.o.s.a.p., appartiene alla V classe, avendo meno di 10.000 abitanti
residenti alla data del 31.12.1993.
Art. 12
Suddivisione del territorio
1.
In ottemperanza dell’art. 42, comma 3 del
predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre
categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche adottato con
provvedimento contestuale a quello in cui si approva
il seguente regolamento.
Art. 13
Tariffe
1.
Ai sensi dell’art. 40, comma 3, le tariffe sono adottate entro il 31
ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo
gennaio successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a
norma di legge.
2.
Ai sensi dell’art. 42, comma 6, le tariffe
sono determinate entro misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.
3.
Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di
variazione delle tariffe o della tassazione riferiti
alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell’art. 14 nelle seguenti
proporzioni:
-
prima categoria
100 per cento;
-
seconda categoria 70 per cento;
-
terza categoria
60 per cento;
Art. 14
Soggetti passivi
1.
Ai sensi dell’art. 39, la tassa è dovuta dal
titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza,
dell’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie
effettivamente sottratta all’uso pubblico.
Art. 15
Specie di occupazione
1.
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, ed ai fini dell’applicazione della
tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a)
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile
effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque
durata non inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o
impianti;
b)
sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
Art. 16
Denuncia occupazioni
permanenti
1.
Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n° 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli
predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del
Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio
dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di
rilascio della concessione medesima.
2.
L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello
di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.
Art. 17
Denuncia occupazioni
temporanee
1.
Prima di iniziare qualsiasi occupazione temporanea di suolo pubblico o
di suolo comunque gravato da servitù pubbliche, il
soggetto interessato all’occupazione deve fare apposita domanda
all’amministrazione Comunale che ne rilascerà il relativo permesso liquidando
nel contempo la tassa dovuta.
2.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della
denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di
versamento di cui all’art. 50, comma 4, da effettuarsi non oltre il termine
previsto per le occupazioni medesime.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun
previo atto dell’amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo,
mediante versamento diretto.
3.
non è dovuta alcuna formalità né alcuna tassa per
ordinaria sosta di veicoli e mezzi in genere rientrante nel corrente movimento
del traffico urbano regolato dal codice della strada.
Art. 18
Criterio di
applicazione della tassa
1.
Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è
commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro
lineare.
2.
Le superfici eccedenti i 1000 mq per le
occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.
3.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate
in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq fino
a mq 1000, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
4.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono
calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
5.
La tassa è commisurata a seconda dell’importanza
degli spazi ed aree sulle quali insiste l’occupazione: gli spazi ed aree sono
suddivise nelle categorie di cui all’art. 14.
6.
Per le occupazioni permanenti la tassa è
dovuta per anni solari, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle
misure di tariffa tenuto conto delle categorie degli spazi ed aree pubbliche
occupati.
7.
Per le occupazioni temporanee la tassa è
commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie
previste dall’art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni
medesime. I tempi di occupazione e le relative misure
di riferimento sono deliberati dal Comune o dalla Provincia ed indicati nel
Regolamento.
Art. 19
Misura dello spazio occupato
1.
Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie
occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura
inferiore al metro quadrato o al metro lineare, si determina autonomamente per
ciascuna di esse. Non si fa luogo a tassazione delle
occupazioni che in relazione alla medesima area di
riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2.
Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella
stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente a
km o frazione superiore e comunque secondo quanto previsto dall’art. 47 del
D.Lgs. 507/93.
3.
Per le occupazioni del soprassuolo, l’estensione dello spazio va
calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso
nello spazio aereo.
Art. 20
Passi carrabili
Art. 21
Autovetture per trasporto
pubblico
Art. 22
Distributori di carburante
1.
Ai sensi dell’art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i
distributori di carburante è riferita ad impianti muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se
il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni
1000 litri eccedenti i primi 3000. E’ ammessa tolleranza per il 5 per cento
sulla misura della capacità.
2.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi
sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore
capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri
serbatoi.
3.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi,
la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4.
La tassa è dovuta esclusivamente per le
occupazioni del suolo e sottosuolo comunale effettuata con colonnine montanti
di distribuzione di carburanti, dell’acqua e dell’area compresa, ed i relativi
serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che
insiste su una superficie non superiore a mq 4.
5.
Le occupazioni eccedenti la superficie di
quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di
occupazione di cui all’art. 18 del presente regolamento.
Art. 23
Apparecchi per la
distribuzione dei tabacchi
1.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e
la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa
annuale, ad impianto, come da specifica tariffa.
Art. 24
Occupazioni temporanee –
criteri e misure di riferimento
1.
Ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni
inferiori all’anno.
2.
La tassa si applica, in relazione alle ore di
occupazione, in base alla misura giornaliera di tariffa. La tariffa oraria è
pari ad 1/24 della tariffa giornaliera deliberata dai
competenti organi.
3.
Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14
giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20% di riduzione;
oltre i 30 giorni il 30% di riduzione.
4.
Ai sensi dell’art. 47, comma 5, per le occupazioni permanenti del
sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere, per l’esercizio e la manutenzione delle reti di
erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata a km lineare o frazione.
Art. 26
Maggiorazioni della tassa
1.
ai sensi dell’art. 42, comma 2, per le occupazioni
che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
Art. 27
Riduzione della tassa
permanente
In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa
ordinaria della tassa:
1.
Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera c), per le occupazioni
permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino al 40%;
2.
Ai sensi dell’art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con
tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%,
Art. 28
Passi carrabili
– affrancazione della tassa
1.
Ai sensi dell’art. 44, comma 11, la tassa relativa
all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta
mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti
annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili, possono ottenere
l’abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell’assetto
stradale è effettuata a spese del richiedente.
Art. 29
Riduzione della tassa
temporanea
1.
Ai sensi dell’art. 45:
-
comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 40%;
-
comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le
occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
-
comma 6 – per le occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
le tariffe sono ridotte dell’80%;
-
comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%. La
medesima riduzione si applica anche nel caso di manifestazioni politiche
qualora la superficie occupata risulti essere superiore a 10 metri quadrati;
-
comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata
inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone
la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
-
comma 6 bis – la tariffa per le occupazioni realizzate
per l’esercizio dell’attività edilizia è graduale secondo la categoria
dell’area.
Art. 30
Esenzioni dalla tassa
1.
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le
occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507.
2.
Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a)
commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
b)
occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni,
addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di
Polizia Urbana;
c)
occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati,
scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o
sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad
un’ora;
d)
sono esenti dalla tassa le occupazioni operate dalle
associazioni culturali locali senza fini di lucro.
Art. 31
Esclusione dalla tassa
1.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni
soprastanti il suolo pubblico effettuate con balconi,
verande e simili infissi di carattere stabile, ed alle occupazioni sottostanti
il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture di impianti
di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
1.bis Sono inoltre esenti dalla tassa le
occupazioni derivanti da:
a)
passi carrai;
b)
innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici
servizi;
c)
manifestazioni od iniziative di carattere politico purchè l’area occupata non superi i 10 metri quadrati;
d)
occupazione con tende o simili, fisse o detraibili. Ove
le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, l’esenzione si riferisce
alla sola parte occupata da queste eventualmente sporgente dai banchi o dalle
aree medesime;
e)
occupazione permanente con autovetture adibite al
trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
Art. 32
Sanzioni
1.
Sopratasse
-
per le violazioni concernenti l’applicazione della
tassa si applicano le sanzioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 507/93.
Art. 33
Versamento della tassa
1.
Per le occupazioni permanenti il versamento
della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio della concessione e/o
autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio
dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre dell’anno di rilascio medesimo.
2.
Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni
nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato
nel mese di gennaio.
3.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato
mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune,
ovvero, direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di
affidamento in concessione, al concessionario del Comune, anche mediante conto
corrente postale, con arrotondamento alle 1000 lire per difetto se la frazione
non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della
denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di
versamento di cui al comma 4) dell’art. 50 del D.Lgs. 507/93, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni
medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto
dell’Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato,
senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
Art. 34
Rimborsi
1.
I contribuenti possono richiedere con apposita
istanza al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate entro il
termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Art. 35
Accertamenti
1.
Per le verifiche e gli accertamenti si rinvia
a quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n° 507 del
15.11.1993.
Art. 36
Ruoli coattivi
1.
La riscossione coattiva della tassa si effettua
secondo le modalità previste dall’art. 68 del D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1988,
in un’unica soluzione.
2.
Si applica l’art. 2752 del Codice Civile.
Art. 37
Entrata in vigore
1.
Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 46 della
Legge 142/90 è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Art. 38
1.
A norma dell’art. 3, comma 68, lettera d)
della Legge del 28.12.1995 n° 549, si dispone la retroattività delle
disposizioni di cui al precedente art. 30 comma 1-bis, lettera a) ed e).
Allegato
sub a)
OCCUPAZIONI PERMANENTI
N° |
Occupazioni – caratteristiche |
Tariffa per categoria e per mq |
||
|
|
1^ |
2^ |
3^ |
1 |
Occupazione ordinaria del suolo comunale |
17,559535 |
12,291674 |
10,535721 |
2 |
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti
al suolo pubblico – (riduzione 60%) |
7,023814 |
4,916670 |
4,214288 |
3 |
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico – (riduzione obbligatoria al 30%) |
5,267860 |
3,687502 |
3,160716 |
4 |
Passi carrabili: |
|
|
|
4.1 |
Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la
superficie occupata – (riduzione obbligatoria al 50%) |
8,779767 |
6,145837 |
5,267860 |
4.2 |
Divieto di sosta indiscriminata imposto
dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali –
(riduzione al 50%) |
8,779767 |
6,145837 |
5,267860 |
4.3 |
Passi costruiti direttamente dal Comune: -
superficie fino a
mq 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; -
oltre mq 9 la
superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (riduzione obbligatoria
del 50%) |
8,779767 |
6,145837 |
5,267860 |
4.4 |
Passi costruiti dal Comune e che risultano
non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario – (riduzione al 50%) |
8,779767 |
6,145837 |
5,267860 |
4.5 |
Passi di accesso ad impianti di
distribuzione carburanti – (riduzione al 50%) |
8,779767 |
6,145837 |
5,267860 |
5 |
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata |
17,559535 |
12,291674 |
10,535721 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la
tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito delle
categorie, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal
Comune. In ogni caso per le occupazioni fino a 14 giorni si
applica la tariffa intera; oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni il 20% di
riduzioni; oltre i 30 giorni il 30% di riduzioni.
La tassa si applica in relazione ai
giorni di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente
tariffa:
N° |
Occupazioni – caratteristiche |
Tariffa per categoria e per mq |
||
|
|
1^ |
2^ |
3^ |
2.1 |
Occupazione ordinaria del suolo comunale |
1,032914 |
0,723040 |
0,619748 |
2.2 |
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti
al suolo comunale – (riduzione 60%) |
0,413166 |
0,289216 |
0,247899 |
2.3 |
Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%.
Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa |
0,309874 |
0,216912 |
0,185924 |
2.4 |
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante |
1,032914 |
0,723040 |
0,619748 |
2.5 |
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del
50%) |
0,516457 |
0,361520 |
0,309874 |
2.6 |
Occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo
viaggiante (riduzione dell’80%) |
0,206583 |
0,144608 |
0,123950 |
2.7 |
Occupazione con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune |
1,032914 |
0,723040 |
0,619748 |
2.8 |
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia |
1,032914 |
0,723040 |
0,619748 |
2.9 |
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive (riduzione ordinaria dell’80%) |
0,206583 |
0,144608 |
0,123950 |
2.10 |
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese
o che si verificano con carattere ricorrente e la
riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) |
0,516457 |
0,361520 |
0,309874 |
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
N° |
Occupazioni – caratteristiche |
Tariffa
per categoria |
||
|
|
1^ |
2^ |
3^ |
3.1 |
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti
stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per km lineare o
frazione |
129,114225 |
90,379957 |
77,468535 |
3.2 |
Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti od
allacci ad impianti di erogazione di pubblici
servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta
in misura complessiva |
25,822845 |
25,822845 |
25,822845 |
3.3 |
Occupazione con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di
5 km lineari tassa annua Per ogni km o frazione superiore a 5 km maggiorazione
della tassa annua |
51,645690 10,329138 |
36,151983 7,230397 |
30,987414 6,197483 |
N° |
Occupazioni – caratteristiche |
Tariffa
per categoria |
||
|
|
1^ |
2^ |
3^ |
5.1 |
Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo
comunale, di durata non superiore a 30 giorni: -
fino ad 1 km
lineare -
superiore al km
lineare |
5,164569 7,746853 |
3,615198 5,422797 |
3,098741 4,648112 |
5.2 |
Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30
giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: -
del 30% per
le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: -
fino ad 1 km
lineare -
superiore al km
lineare |
6,713940 10,070910 |
4,699758 7,049637 |
4,028364 6,042546 |
5.3 |
Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30
giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: -
del 50% per
le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: -
fino ad 1 km
lineare -
superiore al km lineare |
7,746853 10,329138 |
5,422797 8,134196 |
4,648112 6,972168 |
5.4 |
Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30
giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: -
del 100%
per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: -
fino ad 1 km
lineare -
superiore al km
lineare |
10,329138 15,493707 |
7,230397 10,845595 |
6,197483 9,296224
|
Allegato sub b)
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.
N°
ord. |
Definizione
dello spazio od area pubblica |
Denominazione |
1 |
Piazza |
Della
Vittoria |
2 |
Piazza |
Vittorio
Veneto |
3 |
Piazzale |
Carlo
Conte |
4 |
Piazza |
Albertini |
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.
N°
ord. |
Definizione
dello spazio od area pubblica |
Denominazione |
1 |
Via |
Roma |
2 |
Via |
San
Rocco |
3 |
Via |
Manzoni |
4 |
Via |
San
Gaetano |
5 |
Via |
Montegrappa |
6 |
Via |
Brigata
Mantova |
7 |
Via |
Aldo
Moro |
8 |
Via |
Calmentera |
9 |
Via |
Raboso |
10 |
Via |
PapaGiovanni XXIII° |
11 |
Via |
Chiesa |
12 |
Via |
Zalamena |
13 |
Via |
Presti |
14 |
Via |
Todoverto |
15 |
Via |
Faveri |
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA 3^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.
N°
ord. |
Definizione
dello spazio od area |
Denominazione |
1 |
Via |
Levade |
2 |
Via |
Fiume |
3 |
Via |
Meneghin |
4 |
Via |
Arditi
(da Via Brigata Mantova a Via Montello) |
5 |
Via |
XXV
Aprile |
6 |
Via |
San
Marco |
7 |
Via |
Degli
Alpini |
8 |
Via |
Papa Lucani |
9 |
Via |
Cal Dritta |
10 |
Via |
Cal Longa |
11 |
Via |
Arditi
(da p.zza Della Vittoria a Via Brigata Mantova) |
12 |
Via |
Isola
dei Morti |
13 |
Via |
Maglio |
14 |
Via |
Croce |
15 |
Via |
Molino
Pallonetto |
16 |
Via |
Rive |
17 |
Via |
Montello |
18 |
Via |
Emigranti |
19 |
Via |
Menare |
20 |
Via |
Sevunzin |
21 |
Via |
Piave |
22 |
Via |
Capitello |
23 |
Via |
Calleselle |
24 |
Via |
Kennedy |
25 |
Via |
Cimavilla |
26 |
Via |
Sentier |
27 |
Via |
Vidor |