COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

 

 

  

 

 

 

 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI

BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

 

Legge 14.02.1963 n.161, Legge 23.12.1970 n. 1142

Legge 04.01.1990  n.01, Legge Regionale 27.11.1991 n.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Art.1 – Oggetto del Regolamento

 

  1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna di estetista o mestieri affini ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

  2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria ed in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

  3. Non sono soggette al presente regolamento:

a)         le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

b)       le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie,approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all’esercizio.

 

1.        Chiunque intende esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di barbiere o di parrucchiere per uomo o donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, previo parere della competente Commissione Comunale.

2.        E’ fatto divieto di esercitare l’attività in forma ambulante.

3.        Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del cliente dai titolari soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari e straordinarie occasioni.

4.        L’autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente Regolamento.

 

 

 

 

 

 

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Art. 3 – Contenuti dell’autorizzazione.

 

  1. L’autorizzazione è valida per l’intestatario, per i locali ed alle condizioni nella stessa indicate.

  2. Nella stessa sede può essere svolto l’esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, compatibilmente con le disposizioni del presente Regolamento, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell’azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle relative qualificazioni professionali.

  3. Nel caso di cui al comma precedente sono comunque rilasciate distinte autorizzazioni per

      l’esercizio delle attività di barbiere-parrucchiere e per quella di estetista, trattandosi di attività

      disciplinate da leggi diverse. Le aziende corrispondenti a tali autorizzazioni possono essere

      distintamente cedute.

  1. I locali adibiti alle attività di estetista devono essere separate da quelli destinati alle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all’art. 7, secondo comma della L. 1/90.

  2. Nell’autorizzazione devono essere indicati:

a)      la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;

b)      il tipo di attività oggetto dell’autorizzazione;

c)      la via il numero civico e l’eventuale interno ove si autorizza l’esercizio;

d)      il nominativo del direttore dell’azienda di caso di società non artigiana o nel caso previsto dall’art. 5, comma terzo della Legge443/85.

5.      Nell’autorizzazione per l’attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l’uso ai sensi della L. 1/1990.

 

 

Art. 4 – Tipologia delle autorizzazioni.

 

1.      Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

a)      BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

b)      PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitatile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

-         taglio dei capelli;

-         esecuzione di acconciatura;

-         colorazione e decolorazione dei capelli;

-         applicazione di parrucche;

 

 

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-         prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;

-         ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

c)      ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabili indifferentemente su uomo o donna , ai sensi dell’art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni di migliorarne e di proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l’uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986 n. 713, delle apparecchiature in esse consentite, sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991 n. 29 e dalla legge 4 gennaio 1990, n.1.

 

 

Art. 5 – Attività svolte presso l’abitazione.

 

1.        Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l’abitazione dell’esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente regolamento.

 

 

Art. 6 – Attività didattiche.

 

1.        Le attività soggette al presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2.        Il rilascio dell’autorizzazione non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:

a)         Abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;

b)        Possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili, nonché degli allievi;

c)         Idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;

d)        Diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;

e)         Le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l’uso di materiali di consumo.

3.        Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

 

 

 

 

 

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Art. 7 – Commissione consultiva comunale.

 

1.      La Commissione consultiva comunale, prevista dall’articolo 2/bis della L. 14.2.1963 n° 161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n° 1142 ed integrata dall’art. 7 della legge Regionale

      27.11.1991 n° 29, è nominata dal Sindaco e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio

      Comunale.

2.      La Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è composta:

a)      da tre  rappresentanti dalla categoria artigianale;

b)      da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

c)      dal responsabile del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS. 7– Settore Igiene Pubblica o da un suo delegato;

d)      dal Comandante della Polizia Municipale o altro dipendente dell’ufficio  di Polizia Municipale;

e)      da un rappresentante della Commissione Provinciale per l’Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

  1.  Per l’espletamento dei compiti di cui alla legge 1/90 e alla legge Regionale 29/91, è integrata:

-         da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

4.      Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Sindaco, qualora non pervenissero le anzidette designazioni entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, può provvedere ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese artigiane della categoria oppure fra cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

 

 

Art. 8 – Compiti della Commissione Consultiva Comunale.

 

1.      La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi :

a)         domande di nuove autorizzazioni;

b)        domande di trasferimento dei laboratori;

c)         domande di modifica o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;

d)        domande di sospensione dell’attività per più di novanta giorni consecutivi, qualora non ricorrano i casi previsti al successivo art.15, comma 2, ,lett. a), b), c);

e)         revoca e decadenza dell’autorizzazione;

f)          domande di subingresso in un’attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell’autorizzazione.

     2.   La Commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente

       regolamento.

3.    Il Presidente può sottoporre all’esame della Commissione gli argomenti che l’Amministrazione

       Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

 

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  1. Le domande devono essere esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse

      all’Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in

      forma irregolare, si prenderà per valida la data dell’avvenuta integrazione o regolarizzazione

      della domanda stessa.

  1. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima

        seduta successiva al rilascio. Deve essere data altresì comunicazione anche delle cessazioni di

       attività intervenute nel periodo precedente la seduta.

 

 

Art. 9 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale.

 

1.  Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei

 suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in

 caso di parità, prevale il voto del Presidente.

       2.  Funge da Segretario della Commissione l’impiegato comunale addetto al servizio Commercio e

            Attività Produttive.

       3.  In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute

            consecutive di uno dei componenti, il Sindaco provvede alla sostituzione. La designazione del

            nuovo membro spetta all’organizzazione o Ente che aveva provveduto alla prima designazione,

            nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 7 .

       4.  L’avviso di convocazione della riunione della Commissione comunale, con l’ indicazione degli

      argomenti posti all’ordine del giorno, è inviato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o

      mediante notifica a ciascun componente la Commissione almeno cinque giorni prima della

      riunione.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO DELL’AUTORIZZAZIONE

 

 

 

 

Art. 10 – Domanda di autorizzazione.

 

        1.  La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività soggette al presente Regolamento va

             presentata in carta resa legale al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:

             a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;

             b) nel caso di società, denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale, luogo e data

             di iscrizione al Registro Imprese, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale

             rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all’Albo

             delle Imprese Artigiane;

             c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l’attività;

 d) il tipo o i tipi di attività che si intendono esercitare.

       2.  Nel caso di impresa individuale l’autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in

            possesso della qualificazione professionale, come previsto dall’art.2 della Legge 23.12.1970,

            n.1142; qualora l’autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve

            essere presentata dal legale rappresentante della società.

       3.  Nel caso di impresa gestita in forma societaria la domanda di autorizzazione deve indicare i soci

            in possesso della qualifica professionale, quando si tratti di impresa avente i

            requisiti previsti dalla Legge 08 agosto 1985 n.443, o la persona che assume la direzione

            dell’azienda , quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla predetta Legge 443/85.

       4.  Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti :

            a) autocertificazione relativa a :

                - possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 01/90 per i richiedenti l’autorizzazione

                  all’esercizio dell’attività di estetista;

                - possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 161/63 e successive modifiche ed

                  integrazioni per i richiedenti l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere o

                  parrucchiere per uomo e donna.

                  Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci

                  professionalmente partecipanti nel caso di società tenuta all’iscrizione all’A.I.A., ovvero al

                  direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

                - all’atto costitutivo e allo statuto della società, oppure, in alternativa, al certificato

                  d’iscrizione al Registro delle Imprese;

           b)  planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l’attività;

           c)  dichiarazione del proprietario dei locali attestante l’impegno di concedere in affitto i locali

                stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente

                sia proprietario dell’immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del

 

 

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                presente articolo);

           d)  autocertificazione di cui alla Legge 55/90 (antimafia);

           e)  copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell’autorizzazione

                e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all’Albo delle Imprese Artigiane;

           f)  certificato di idoneità sanitaria dei locali e per quello di estetista, anche quello relativo alle

                attrezzature di cui alla L.04.01.90, n.01.

 

 

Art.11 – Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione. 

 

       1.  Il Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al precedente

            art.7 e fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla destinazione d’uso dei locali in cui si

            intende svolgere l’attività, comunica al richiedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso

            di ricevimento o mediante notifica, l’esito dell’istanza.

      2.  In  caso di diniego al rilascio dell’autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data

           indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.

      3.  Il rifiuto di accordare l’autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i

           termini seguenti :

           a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo

               e donna;

           b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all’attività di estetista.

      4.  Del rilascio dell’autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

a.       Commissione Provinciale per l’Artigianato;

b.      Camera di Commercio – Registro Imprese;

c.       Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 – Settore Igiene Pubblica;

 

 

 

Art. 12 – Norme sull’autorizzazione.

 

        1.  Nei locali destinati alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere esposti

             l’autorizzazione d’esercizio e il certificato di idoneità igienico-sanitaria dei  locali e, per

             l’attività di estetista anche quello relativo alle attrezzature. Tali documenti devono essere

             esibiti su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo

             sanitario.

        2.  Coloro che esercitano l’attività presso enti, istituti, associazioni ed, eccezionalmente, presso il

             domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell’autorizzazione ed esibirla ad ogni

             richiesta degli Organi di vigilanza.

 

 

 

 

 

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Art. 13 – Inizio dell’attività.

 

        1.  Il titolare deve iniziare l’attività entro 180 giorni dalla data di notifica dell’esito positivo

             dell’istanza.

        2.  Chi ha ottenuto l’autorizzazione dovrà produrre entro 120 giorni dall’inizio dell’attività al

             competente ufficio comunale :

             a) autocertificazione dalla quale risulti l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o al Registro

             Imprese per le imprese non artigiane;

             b) certificazione sanitaria del personale addetto.

        3.  La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell’autorizzazione,

             salvo formale contenzioso in atto sull’iscrizione.

        4.  I termini previsti dal presente articolo potranno essere derogati dal Sindaco su motivata istanza

             della ditta.

 

 

Art. 14 – Modifiche dei locali e delle attrezzature.

 

        1.  Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato

             inizialmente, deve essere preventivamente comunicato al Comune per le verifiche di legge.

        2.  Il Responsabile del Servizio prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione

             all’interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il

             Responsabile del Servizio ne vieta l’attuazione.

        3.  Per l’attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione

             dell’autorizzazione e l’acquisizione di un nuovo certificato sanitario da richiedere al Servizio

             competente del Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n.7, tramite il Comune.

 

 

Art.15 – Sospensione dell’attività.

 

        1.  La sospensione dell’attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere

             comunicata al Comune.

        2.  La sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal

             Responsabile del Servizio nei seguenti casi, adeguatamente documentati:

       a)  per gravi indisponibilità fisiche;

       b)  per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato

            l’esercizio;

       c)  per lavori di ristrutturazione dei locali, su prescrizione dell’ULSS competente.

       In tutti gli altri casi la sospensione dell’attività per un periodo superiore ai tre mesi può essere

       Autorizzata dal Responsabile del Servizio previo parere della Commissione Consultiva Comunale

       di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

 

 

 

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Art. 16 – Cessazione dell’attività o modificazione della titolarità dell’impresa.

 

 

       1.  Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio

            Comunale l’autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

       2.  Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte,

            comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento

            dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia

            in possesso della qualificazione professionale.

       3.  Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell’atto di

            trasferimento dell’esercizio, o in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare

            l’attività solo dopo aver chiesto l’autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla

            data predetta non inizi l’attività entro sei mesi, decade dal diritto di esercitare l’attività del dante

            causa.

       4.  Il subentrante per atto tra vivi privo della qualificazione professionale alla data dell’atto di

            trasferimento dell’esercizio può iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione

            professionale e chiesta l’autorizzazione. Qualora non  ottenga la qualificazione entro un anno

            dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa

       5.  In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o

      l’inabilità del titolare, gli aventi diritti indicati nell’art.5, 3° comma, della Legge 8.8.1985,

      n.443, possono continuare l’esercizio dell’impresa per un periodo massimo di cinque anni, o

      fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito

      della qualificazione professionale, purchè l’attività venga svolta da personale qualificato, il cui

      nominativo sarà annotato nell’autorizzazione.

6.   Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l’autorizzazione

rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell’esercizio che ha diritto di ottenerla , se in possesso dei requisiti. Qualora non chieda l’autorizzazione e non inizi l’attività entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data di cessazione della gestione decade dal diritto di esercitare l’attività.

      7.   I termini previsti al 3°, 4° e 6° comma del presente articolo sono prorogabili dal Responsabile

      del Servizio, su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all’interessato. 

 

 

 

 

Art. 17 – Trasferimento della sede.

 

       1.  Coloro che intendono trasferire la sede dell’attività devono presentare domanda al Comune

            osservando le norme del presente regolamento.

 

 

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       2.  In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, il Responsabile del Servizio, sentita la

            Commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo

            dell’attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra

            esercizi.

 

 

 

Art.18 – Ricorsi.

 

       1.  Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuti l’autorizzazione o ne

            disponga la decadenza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di

            notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa, oppure al Capo dello

            Stato entro 120 giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CAPO III – NORME IGIENICO – SANITARIE

 

 

 

 

Art. 19 – Accertamenti igienico - sanitari.

 

        1.  L’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni

             tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta

             l’autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell’idoneità

             sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione

             dell’Azienda ULSS 7.

 

 

Art. 20 – Requisiti igienici dei locali.

 

        1.  Le attività di cui all’art.1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed

             esclusivi, separati da altre attività.

        2.  I  locali adibiti all’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, devono rispondere

  alle seguenti condizioni:

d.      avere l’altezza prescritta dalle norme e dai regolamenti urbanistici comunali;

e.        essere dotati di sufficiente aerazione ed illuminazione, naturali e/o artificiali; eventuali sistemi di ventilazione forzata o condizionamento non potranno in ogni caso essere intesi come integralmente sostitutivi dell’aerazione di tipo naturale;

f.        essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;

g.       essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 05.3.1990, n.46;

h.       avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;

i.         essere forniti di acqua corrente calda e fredda;

j.        essere dotati di adeguati servizi igienici con locale antibagno;

k.      essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

        3. Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili e infiammabili devono essere dotati di appositi

      recipienti a perfetta tenuta per la loro conservazione, in un posto sicuro, ed adeguatamente

      aerato per un facile e rapido ricambio di aria.

 

 

 

 

 

 

 

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Art.21 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.

 

       1.  Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l’esercizio delle attività oggetto al presente

     Regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti :

a)         per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere, altresì, cambiati, di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;

b)        nell’esercizio dell’attività deve essere privilegiato il ricorso a materiali e strumentazione di tipo monouso i quali, dopo l’utilizzo, devono essere riposti , per lo smaltimento, in contenitori rigidi a perdere. Le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere rigorosamente monouso. Le forbici adoperate per il taglio dei capelli necessitano delle normali operazioni di pulizia e periodici trattamenti di disinfezione. Gli aghi e strumenti taglienti non monouso che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese, dopo l’utilizzo, devono essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante acqua corrente e successivamente sterilizzati con mezzi fisici, preferibilmente utilizzando autoclave od, in alternativa, stufa a secco secondo le indicazioni d’uso delle apparecchiature. E’ indispensabile disporre di una quantità di strumenti tali da poterli avvicendare tra un cliente e l’altro e rendere possibile l’effettuazione di un adeguato ciclo di sterilizzazione. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo. Qualora questi strumenti siano termolabili, devono essere sottoposti dopo l’uso a disinfezione di alto livello. E’ necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e che l’attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l’efficacia del procedimento.

c)         gli esercizi devono essere forniti di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

       2.   E’ vietato l’uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono

             usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l’uso.

 

 

Art. 22 – Norme igieniche per l’esercizio delle attività.

 

        1.  A tutti  gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, e nei

             gabinetti di estetista è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

        2.  E’ obbligatorio l’uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale

             velenoso di cui all’art. 7 del R.D. 30.10.1924, e per coloro che maneggiano preparati a base di

             acido tioglicolido o tioglicolati per l’effettuazione di permanente “a freddo”.

       3.  Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle

             vigenti norme sull’uso dei cosmetici.

 

 

12

 

 

 

             4.  I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti

            sopra indicati devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili

            conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso di dette sostanze e prodotti vari.

 

 

 

Art. 23 – Controlli sanitari del personale.

 

       1.   Il personale addetto all’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può

                   essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell’esercizio, se

                   non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all’attività svolta, rilasciato

                   dal competente Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S.

             2.   La visita di accertamento per la sussistenza dei requisiti di idoneità sanitaria deve essere

                   annualmente ripetuta e l’esito annotato nell’apposito libretto sanitario che deve essere

                   conservato nell’esercizio per gli opportuni controlli sanitari.

             3.   Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per

                   il personale apprendista.

 

 

 

 

 

CAPO IV – ORARI E TARIFFE

 

 

Art. 24 – Orari.

 

        1.  Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con Ordinanza

                   del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

              2.  E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre l’orario preventivamente segnalato e

                   vidimato dall’Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall’esterno del negozio.

              3.  E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in

                   corso oltre i limiti di orario.

 

 

Art. 25 – Tariffe.

 

        1.  Il titolare dell’autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all’attenzione della

                   clientela in prossimità della cassa dell’esercizio.

 

 

 

 

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CAPO V – DISTANZE FRA ESERCIZI

 

 

 

Art. 26- Distanze minime tra esercizi e zone commerciali.

 

        1.  Ai fini della determinazione delle distanze minime tra gli esercizi, il territorio comunale è

                   suddiviso in due zone commerciali,  così denominate : 

                   ZONA 1 – MORIAGO CAPOLUOGO;  ZONA 2 – FRAZIONE MOSNIGO.

              2.  L’autorizzazione all’apertura  di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra

                   l’esercizio di cui si chiede l’apertura  ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo, intercorra

                   almeno la distanza riportata nel seguente prospetto :

    

ZONA

BARBIERI

PARRUCCHIERI

ESTETISTI

Moriago capoluogo

ml. 600

ml. 400

ml. 600

Frazione Mosnigo

ml. 600

ml. 400

ml. 600

       3.  La distanza minima dai preesistenti esercizi dello stesso tipo deve essere rispettata sia ai fini del

                  rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell’autorizzazione al trasferimento di sede da una

                  zona  all’altra. Per i trasferimenti nell’ambito della stessa zona le distanze indicate al comma 2

                  del presente articolo sono dimezzate.

            4.   La distanza viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve intercorrente tra i punti

      mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere

      dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

  1. L’attraversamento di eventuali strade va misurato perpendicolarmente rispetto all’asse stradale.

  2. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di

attività all’interno di “convivenze” (case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, ecc.) quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI

 

 

 

Art. 27 – Controlli.

 

       1.   Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono

                   autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività

                   suddette.

 

 

Art. 28 – Sanzioni.

 

       1.   Le violazioni agli artt. 2, 5, 6, 14, 17 e 20 del presente Regolamento sono punite con la

                    sanzione amministrativa da Euro 516 ad Euro 1.032;

             2.   Le violazioni agli artt. 12, 15, 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento sono punite con la

                   sanzione amministrativa da Euro 51 ad Euro 306;

             3.   Chiunque esercita l’attività di estetista, di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, senza i

                   requisiti professionali di cui alla Legge 04.01.90, n.01 e Legge 14.02.63, n.161 è soggetto alla

                   sanzione amministrativa da Euro 516 ad Euro 2.582;

             4.   Le violazioni sono accertate dagli Organi di Vigilanza che ne daranno immediata notizia al

                   Comune per l’applicazione dei provvedimenti di cui ai successivi artt. 29, 30 e 31 del presente

                   Regolamento;

             5.   Il rapporto redatto, a seguito dell’accertamento di violazione alle norme del presente

                   Regolamento è trasmesso al Responsabile del Servizio di cui all’art. 2 per il seguito di

                   competenza;

             6.   Per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applica il disposto della

                   Legge 24.11.81, n.689.

 

 

Art. 29 – Attività abusive.

 

        1.   Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell’attività quando questa venga esercitata

                     senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell’eventuale locale.

              2.    Qualora l’ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l’esecuzione

                     forzata  a spese dell’interessato.

 

 

 

 

 

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 Art. 30 – Provvedimenti d’urgenza.

 

        1.   Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente articolo 28, nei

              casi contingibili e d’urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel

              presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d’ufficio a norma

              delle vigenti leggi:

a)      la chiusura dell’esercizio;

b)      la sospensione dell’autorizzazione;

c)      l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo;

d)      l’effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;

e)      qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

 

 

Art. 31 – Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione.

 

        1.   L’autorizzazione comunale per le attività previste dal presente regolamento può essere sospesa

              per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

        2.   Il Responsabile del Servizio accertata la mancanza di uno o più requisiti di cui al capo III –

                    norme igienico-sanitarie, o l’inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione può,

                    previa diffida, sospendere l’autorizzazione.

        3.   Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell’autorizzazione qualora l’interessato non

              ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione.

        4.   Il Responsabile del Servizio dispone altresì la revoca dell’autorizzazione qualora vengano

              meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

        5.   L’autorizzazione è dichiarata decaduta in caso di mancato inizio di attività entro 180 giorni dal

              rilascio dell’autorizzazione o interruzione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi,

              semprechè il mancato inizio o l’interruzione non siano determinati da motivi di forza

              maggiore, o da gravi motivi di salute. I termini si intendono comunque sospesi in caso di

              servizio militare o maternità.

        6.   Il Responsabile del Servizio dichiara la decadenza e decide la revoca dandone comunicazione

        alla Commissione Comunale di cui all’art.7 del presente Regolamento.

  7.   I relativi provvedimenti sono notificati al titolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

Art. 32 – Conversione delle vecchie autorizzazioni.

 

        1.   I titolari di imprese autorizzate all’esercizio di attività considerate mestieri affini, ai sensi

              dell’art.1 della Legge 14.02.1963, n.161 come sostituito dall’art.1 della L.23.12.1970 n.1142,

              con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi

              dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della

              precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l’estetista dell’art.1

              della L. 04.01.1990, n.01.

        2.   I titolari di imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di barbiere possono ottenere

                    l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta

                    presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che :

                    a) sia dimostrato con idonea documentazione il possesso della qualifica professionale;

                    b) sia accertata l’idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli

                        articoli 20 e 21 del presente regolamento.

              3.   Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall’art. 26 del presente

                    regolamento.

              4.   L’assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Responsabile del Servizio, sentita la

                    Commissione di cui all’art. 7 della L.R.29/91 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell’art.8

                    della L.R. 29/91.

 

 

Art. 33 – Abrogazione norme precedenti.

 

        1.   Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e

                    parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel

                    Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.268 del 13.02.1978.

 

    

 

 

      

 

 

 

 

       

      

 

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I N D I C E

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI                                                        pag. 1

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento                                                                          pag.  1

Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all’esercizio                                                 pag.  1

Art. 3 – Contenuti dell’autorizzazione                                                         pag.  2

Art. 4 – Tipologia delle autorizzazioni                                                         pag.  2

Art. 5 – Attività svolte presso l’abitazione                                                              pag.  3

Art. 6 – Attività didattiche                                                                                                 pag.  3

Art. 7 – Commissione consultiva comunale                                                            pag.  4