DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22/03/2020

Pubblicata il 22/03/2020

Sintesi delle misure valide dal 23 marzo al 3 aprile 2020

 Sospese tutte le attività produttive (se non organizzate in modalità a distanza o lavoro agile) industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato, e delle relative attività funzionali previa comunicazione al Prefetto che ne valuta la sussistenza dei requisiti;

 Divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

 Le attività professionali non sono sospese purché nel rispetto delle misure di precauzione previste dal DPCM 11 marzo 2020;

 Nelle pubbliche amministrazioni il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, confermando quanto già previsto dall’art. 87 del D. L. 18/2020;

 Sono confermate tutte le chiusure delle attività commerciali già previste dal Dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020;

 Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

 Confermata la chiusura dei musei nonché la sospensione dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto;

 Consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;

 Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

 Consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

 Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenuti al rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

 Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.


Allegati

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Allegato dpcm-22-marzo-2020.pdf 2.4 MB


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