DPCM 13 OTTOBRE, MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Pubblicata il 13/10/2020

Misure in vigore dal 14 ottobre 2020 ed efficaci fino al 13 novembre 2020.
USO DELLE MASCHERINE
‼️ E’ OBBLIGATORIO avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie
‼️ E’ OBBLIGATORIO indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, sia possibile/fattibile in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi
NON E’ OBBLIGATORIO
✔ per chi fa attività sportiva
✔ per i bambini sotto i 6 anni
✔ per le persone con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
🟢 E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO
anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO
✅ E’ CONSENTITA purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA
✅ E’ CONSENTITA la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi (con la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere).
ATTIVITA’ SPORTIVA di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico
✅ E’ CONSENTITA nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
SPORT DI CONTATTO
✅ E’ CONSENTITO da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
⛔ E’ VIETATO lo svolgimento di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
✅ E’ CONSENTITO lo svolgimento soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
✅ SONO CONSENTITI purché siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati  e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
SALE DA BALLO E DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI, ALL'APERTO O AL CHIUSO
⛔ SONO SOSPESE
FESTE IN TUTTI I LUOGHI AL CHIUSO E ALL’APERTO
⛔ SONO VIETATE
Attenzione:
▶️ le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone
▶️ è raccomandato evitare le feste nelle abitazioni private e ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6.
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSI
✅ SONO CONSENTITE previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO
✅ E’ CONSENTITO purché con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
✅ E’ CONSENTITO siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
ATTIVITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SECONDO
✅ PROSEGUE secondo i rispettivi calendari. Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021.
VIAGGI D'ISTRUZIONE, INIZIATIVE DI SCAMBIO O GEMELLAGGIO, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE
⛔ SONO SOSPESE fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
ATTIVITÀ DIDATTICHE E CURRICULARI NELLE UNIVERSITA’
✅ SONO CONSENTITE nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.
E’ consentita la formazione a distanza per gli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE)
✅ SONO CONSENTITE:
• fino alle ore 24.00 con servizio al tavolo
• sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo
📎 le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
📎la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto
📎la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
▶️ Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Allegati

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Allegato DPCM 13 ottobre 2020.pdf 1.62 MB


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