DPCM 3 NOVEMBRE 2020 CON DECORRENZA DAL 06/11/2020 AL 03/12/2020

Pubblicata il 04/11/2020

Di seguito i punti salienti del DPCM 3 novembre 2020 efficace dal 6 novembre al 3 dicembre
➡️ COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
✅Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi.
✅Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
✅È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
✅I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
✅E’ imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
➡️SPOSTAMENTI
✅Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
➡️ORDINANZE DI CHIUSURA
✅Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie.
➡️PARCHI PUBBLICI
✅Consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
✅Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
✅Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
➡️COMPETIZIONI SPORTIVE
✅Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
➡️IMPIANTI SCIISTICI
✅Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
➡️PALESTRE E PISCINE
✅Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
➡️MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
✅Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
➡️SALE GIOCHI
✅Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
➡️CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI
✅Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
➡️SALE DA BALLO
✅Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
➡️FESTE
✅Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
➡️SAGRE E FIERE
✅Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza.
➡️CONVEGNI
✅Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
➡️CERIMONIE PUBBLICHE
✅Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
➡️PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
✅Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
✅Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
✅Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
✅Ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore al 50%, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato.
✅Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.
➡️LUOGHI DI CULTO
✅Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
➡️MUSEI
✅Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche; archivi, parchi archeologici, ecc.).
➡️SCUOLE
✅L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni.
✅Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 100 per cento.
✅Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
➡️✅UNIVERSITA'
Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.
➡️CONCORSI PUBBLICI
✅Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
➡️ATTIVITA’ COMMERCIALI
✅Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
✅Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
➡️BAR E RISTORANTI
✅Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
✅Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
✅Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
✅E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
✅E' sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
➡️SERVIZI ALLA PERSONA
✅Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
➡️STRUTTURE RICETTIVE
✅Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
➡️TRASPORTO PUBBLICO
✅A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Allegati

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Allegato DPCM-CORRETTO-CON-DATA-AL-6-NOVEMBRE.pdf 251.99 KB
Allegato Dpcm_20201103_allegati_.pdf 8.82 MB
Allegato autodichiarazione_ottobre_2020.pdf 626.96 KB


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