BANDO FSA 2020

Pubblicata il 13/11/2020

È indetto il bando, di cui alle DGR 18 agosto 2020 n. 1189, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione, per l’anno 2019, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
 
Il contratto di affitto, relativo all’anno 2019, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.
 
È ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno 2019.
 
È ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all’affitto per lo stesso nucleo familiare.
 

1.Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

  1. sia residente nel Comune di San Zenone degli Ezzelini;
  2. occupava, nell’anno 2019, l’alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98;
  3. presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 15.000,00;
  4. i canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  5. se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
  6. se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

2.Esclusione.

Sono esclusi:

  1. i nuclei familiari titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.676,52 purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. Sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
  2. qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
  3. il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura inferiore al 16% e l’ISEEfsa sia superiore a 10.000,00;
  4. il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune.
  5. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell’affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.C);
  6. l’alloggio abbia una superfice netta che superi del 200% la superfice ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.D);
  7. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito della situazione economica familiare;
  8. aver riportato condanne per delitti non corposi puniti, con sentenza passata in giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).
 
 
 

3.Altri vincoli e limiti.

A.In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;

  1. la domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell’anno 2019, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1.
  2. non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2019 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.
  3. qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse.
 
  1. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).
Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di un contributo per l’affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio e numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l’affitto effettivamente pagato. Se l’affitto pagato è superiore all’affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell’aiuto è data dalla differenza fra l’affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato detraendo, fino al limite previsto, l’affitto che la famiglia ha sostenuto l’anno precedente e includendo, fra i redditi, il contributo per l’affitto ricevuto che deve essere dichiarato in sede di presentazione della DSU. La detrazione per l’affitto varia in funzione dell’affitto pagato, del numero di figli conviventi e della capienza del reddito.
Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio abbiano un ISEE sostanzialmente diverso in funzione del diverso affitto pagato e del contributo per l’affitto ricevuto.
Per calcolare l’affitto sostenibile è necessario depurare l’ISEE di tutti gli effetti dell’affitto in modo che due famiglie identiche per situazione economica familiare siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell’affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l’affitto.
Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

A.ISE (Indicatore Situazione Economica);

  1. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Per ottenere:
  2. ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell’affitto). Si aggiunge al ISE la detrazione dell’affitto goduta.
  3. ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza
 
  1. Calcolo dell’importo ammesso a riparto.
L’importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:
  1. si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per iSEEfsa fino a 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiore, fino ad arrivare al 35%. Il reddito da utilizzare per il calcolo del canone sopportabile è rappresentato dall’ISEfsa;
  2. si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l’anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell’alloggio distintamente nell’anno 2019. L’importo ammesso a riparto, per ciascun anno, è rappresentato dall’eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 3.000,00; Tale valore è rapportato ai mesi di affitto dell’anno.
  3. Qualora l’affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l’importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell’affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
    1. con numero di componenti superiore a 5;
    2. composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2019;
    3. comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
 
 
Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
  1. la superfice calpestabile dell’alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell’importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l’eccedenza della superfice dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superfice lorda, quella netta si ottiene riducendo la superfice lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definiti alla precedente lettera C sia l’esclusione prevista al punto 2.F che la riduzione per superfice superiore a quella ammissibile non operano.
  2. qualora l’alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% l’affitto e le spese di riscaldamento (canone integrato);
  3. infine, l’importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall’ISEEfsa. Fino a 7.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 20% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori.;
  4. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all’anno, l’importo ammesso a riparto per ciascuna annualità sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell’anno.
 

6.Modalità di erogazione del contributo.

  1. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e dal cofinanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario. Inoltre, qualora il numero di domande sia eccessivo in relazione alle somme disponibili e quindi la percentuale di pagamento risulti inferiore al 20% verrà redatta una graduatoria ordinata, in ordine inverso, in base all’affitto non sostenibile per erogare almeno il 20% dell’importo ammesso a riparto fino ad esaurimento dello stanziamento.
  2. Il contributo non sarà dovuto qualora l’importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
  3. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell’alloggio.
  4. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l’approvazione del prospetto di liquidazione dei contributi da parte del Comune, l’importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l’Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
  5. In tali casi il contributo non è cumulabile con quelli già erogati alla famiglia a titolo di contributo per la locazione in base a regolamento comunale o emergenza abitativa o reddito di cittadinanza. In tali casi Il contributo spettante sarà ridotto, fino a capienza, del contributo già erogato che ha funzione di anticipo.
  6. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.
 

7.Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 16 novembre al giorno 11 dicembre 2020.
 

8.Modalità di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) e domanda.

  1. Il richiedente, entro la data di scadenza del bando (vedi punto 7) deve aver presentato la DSU ai fini ISEE il cui nucleo familiare deve corrisponderle a quello presente al momento della domanda.
Se il richiedente non ha già presentato nel corrente anno, tale DSU, può, previo appuntamento, recarsi o connettersi telefonicamente o telematicamente:
 
 
  1. < >presentate contestualmente).compilata sul sitodell’INPS.
Per l'accesso ai servizi online INPS è necessario avere un PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’INPS mette a disposizione le seguenti modalità di presentazione della DSU:
  1. acquisire la DSU precompilata e richiedere l’ISEE all’indirizzo: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53358;
  2. compilare la DSU e richiedere l’ISEE all’indirizzo: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50088.
 
  1. < >sito  www.sanzenonedegliezzelini.eu. Gli stessi uffici potranno, in dipendenza delle prescrizioni o raccomandazioni della Regione, raccogliere i dati delle domande tramite intervista telefonica e raccogliere foto o copia del documento di identità tramite email o altro idoneo strumento di comunicazione.< >< >all’art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.< >< >< >< >< >certificato storico di residenza.< >o pubblicato sul sito all’indirizzo WEB indicato al punto 8.B.< >< >< >< >< >< >< >responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che glialtriEntieSoggettipressoiqualipotrannoesseresvolteleattivitàdicontrollosulleautocertificazioni);
  2. < >Via mail sociale@comune.san-zenone.tv.it
  3. Telefono 0423-567000 Int. 3 - dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Allegati

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Allegato Bando FSA2020 DEFINITIVO.pdf 168.23 KB
Allegato FAC SIMILEdomanda_fsa_2020.doc 217 KB
Allegato bando fsa 2020.pdf 185.46 KB
Allegato LISTA C.A.F. CONVENZIONATI.pdf 107.28 KB

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