ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 84 DEL 13/08/2020

Pubblicata il 13/11/2020

E' stata emessa  la nuova Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, n. 151 del 12 novembre 2020, con efficacia dalle ore 24.00 del 13 novembre 2020 fino al 22 novembre 2020.
Il testo completo è scaricabile dal link di seguito:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=433575&fbclid=IwAR24lpAf6Lvwh5CU9IkF-IF-xhUNEIVHBjdHyUdLu4G7FdbIkpKhuhkM38o
Di seguito, la sintesi:
➡️ Obbligo mascherina
✅ È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva intensa e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
✅ Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro;
✅ E' altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
➡️ Attività motoria
✅ È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate.
➡️ Esercizi di vendita
✅ L’accesso agli esercizi di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
✅ È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a)     nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
b)     presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c)      sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d)     applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
✅ È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
➡️ Scuole
✅ Previo parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
➡️ Somministrazione alimenti e bevande
✅ L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. Ciò significa che nei ristoranti e bar, dalle 15 alle 18 (orario di chiusura) è consentita la consumazione solo da seduti.
✅ È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi.
➡️ Misure relative ai giorni prefestivi e festivi
✅ Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
✅ Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
✅ La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
➡️ Competizioni sportive
✅ Nei casi di competizioni sportive regolarmente svolgentesi in Veneto, gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.

Allegati

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Allegato Ordinanza 151 PGRV.pdf 225.1 KB

Categorie ORDINANZE

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