ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO N. 11 DEL 09-02-2021
Pubblicata il 09/02/2021
Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, n. 11 del 9 febbraio 2021, efficace dal 10 febbraio al 5 marzo 2021
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili per ciascun esercizio e nel rispetto dell’obbligo di distanziamento.
La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca, sia in piedi che seduti, nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione.
I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione.
È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
I Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Allegati
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