ORDINANZA N. 23 del 01-10-2021 - MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Pubblicata il 01/10/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE

• la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all’obbligo di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

• nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l’Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell’Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;

• le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto

alle esistenti sottoscrivendo il “Piano Straordinario per la qualità dell’aria”;

• gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l’agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;

• il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 10/9/2021 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;

• il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti e non rientra nell’Agglomerato.

VISTI

• il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell’Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 19/5/2016;

• la zonizzazione dell’intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 secondo la quale il Comune di San Zenone degli Ezzelini risulta ricadere nella zona IT0524 Zona Pedemontana);

• la L.R. n. 33/1985;

• la L. n. 267/2000;

• l’art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006;

• il D.Lgs. n. 155/2010;

• la DGR n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;

• DM n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

• la DGR n. 836 del 6/6/2017 “Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano;

• la DGR n. 238 del 2/3/2021 “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;

• la DGR n. 1089 del 9/8/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.”;

• il regolamento comunale di Polizia Locale;

ORDINA

che durante il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile su tutto il territorio comunale sia fatto:

• divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall’autorità preposta e, comunque, rispettando le

dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente

• divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:

- in allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare a utilizzare generatori con una

classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;

- in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” in presenza di sistemi di

riscaldamento alternativi;

• obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell’all. X , parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

• obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancione e rossa;

e ORDINA

che durante il periodo dal 1° ottobre al 15 aprile su tutto il territorio comunale sia fatto divieto di:

• spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con

interramento immediato;

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

a. Provincia di Treviso

b. ULSS 2

c. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso

d. Comando Provinciale dei VV.FF.

e. Comando dei Carabinieri

f. Comando di Polizia Locale

g. Associazioni di Categoria

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

Il SINDACO

MARIN FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e

s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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