ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA D

Pubblicata il 10/12/2021

IL SINDACO
 
VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione della pandemia da Covid
19 ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31dicembre
2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento
dell'emergenza nel rispetto della normativa di cui al decreto legge n. 19/2020, convertito con
modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
VISTE le ultime risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, illustrate
nel corso della conferenza indetta dal Presidente della Regione in data 2 novembre u.s., da cui
emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in
tutta la Regione;
DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l’ordinanza “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19
in “zona bianca” con cui, dal 28 giugno 2021, nelle “zone bianche” non c’è più l’obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le
situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino
assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha
reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza 22 giugno 2021;
CONSIDERATO che in questo periodo nel Comune di San Zenone degli Ezzelini iniziano i
festeggiamenti del Santo Natale con iniziative ed eventi che comportano aggregazione di persone in
diverse aree del territorio comunale;
DATO ATTO che, sulla scorta di quanto si è potuto osservare negli anni precedenti, nel corso dei
richiamati eventi potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, di assembramento di
persone in cui il distanziamento di almeno un metro potrebbe non essere garantito;
RITENUTO necessario adottare, per tutto il territorio del Comune di San Zenone degli Ezzelini,
specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura
idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;
RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
unitamente all’uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) sono
misure già indicate dalla norma tra quelle le idonee ad impedire la diffusione del contagio;
RITENUTO pertanto, necessario disporre dal 11 dicembre 2021 e fino al 06 gennaio 2022, l’uso
obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) in tutto il
territorio del Comune di San Zenone degli Ezzelini dando atto che l’obbligo sussiste in ogni caso
sull’intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il
distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle
vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia;
RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione
negativa del quadro pandemico in atto, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la
situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che
prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e nelle piazze del
territorio, sia il requisito nell'urgenza, per l’imminente documentato danno alla salute pubblica che,
protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un
provvedimento di natura cautelare;
RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e
privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della
Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell’iniziativa economica;
VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
VISTO l’art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
35/2020 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio
che si applicano nei territori classificati in “zona bianca”;
VISTO da ultimo il D.L. 26.11.2021 n. 172;
 
ORDINA
 
Dal 11 dicembre 2021 e fino al 06 gennaio 2022 in tutto il territorio 1. del Comune di San
Zenone degli Ezzelini è fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o FFP2 che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
2. L’obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di
salute non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
3. L’inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 4 del decreto legge n.19/2020 convertito con
modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Treviso cui compete il coordinamento sulla
vigilanza e l’esecuzione dei provvedimenti derivanti dall’emergenza COVID 19, ed inviato per
quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Treviso, al comando Provinciale dei Carabinieri di
Treviso, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, ai quali, unitamente al Corpo
di Polizia Locale di San Zenone degli Ezzelini, è affidato il compito di farlo osservare.
.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla
 
Il SINDACO
F.to MARIN FABIO
 

Allegati

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