BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022 (FSA)

Pubblicata il 04/10/2022
Dal 10/10/2022 al 08/11/2022

BANDO FSA 2022 – Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

È indetto il bando, di cui alla DGR 9 agosto 2022, n. 1005, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
L’affitto, relativo all’anno 2021, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dal suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.
 
E’ ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante anche più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno 2021.
 
E’ ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per lo stesso nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISEE.
  1. Requisiti per la partecipazione al bando.
Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:
  1. Sia residente nel Comune;
  2. Occupi e abbia occupato nell’anno 2021 un alloggio in affitto a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98;
  3. Presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 20.000,00;
  4. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  5. Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
  6. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
  7. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.
  1. Esclusione.
Sono esclusi i nuclei familiari:
  1. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
    1. su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef, rapportati alle rispettive quote di possesso, sia superiore a € 27.239,16;
    2. qualora la quota dei diritti complessivi su un singolo alloggio, ottenuta sommando quelli dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%.
In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
  1. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
  2. Il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura inferiore al 16% e l’ISEEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
  3. Il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi.
  4. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell’affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C);
  5. Qualora l’alloggio abbia una superfice netta che superi del 200% la superfice ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D);
  6. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell’anno 2021, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater, del Comune o di altri Enti in cui l’assegnazione e/o il canone siano stati determinati in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
  7. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (vedi punto 5.A)
  1. Altri vincoli e limiti.
    1. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
    2. La domanda è ammissibile per i mesi, nell’anno 2021 per i quali:
      • erano soddisfatti i requisiti elencati ai punti 1B, 1D;
      • non ricorrevano i motivi di esclusione indicati al punto 2B;
    3. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2021 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.
    4. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell’individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come “componente aggiuntivo” (allegato 2 DPCM 159/2013)
 
  1. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).
Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l’affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l’affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all’affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell’aiuto è data dalla differenza fra l’affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l’affitto. La detrazione per l’affitto ammessa varia in funzione dell’affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza del ISR (reddito).
Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l’affitto ammessa.
Per calcolare l’affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l’ISEE al netto della detrazione per l’affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell’affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l’affitto.
Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:
  1. ISE (Indicatore Situazione Economica);
  2. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Per ottenere:
  1. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazione dell’affitto goduta.
  2. ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza
  5. Calcolo dell’importo ammesso a riparto.L’importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:
  1. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del canone sostenibile è rappresentato dall’ISEfsa;
  2. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l’anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell’alloggio per l’anno 2021. Il canone non sostenibile è rappresentato dall’eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L’importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.
  3. Qualora l’affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l’importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell’affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
    1. con numero di componenti superiore a 5;
    2. composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2021;
    3. comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
  1. la superfice calpestabile dell’alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell’importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l’eccedenza della superfice dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superfice lorda, quella netta si ottiene riducendo la superfice lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C sia l’esclusione prevista al punto 2.F che la riduzione per superfice superiore a quella ammissibile non operano.
  2. qualora l’alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;
  3. infine, l’importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall’ISEEfsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori;
  4. Infine l’importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell’anno.
 
  1. Modalità di erogazione del contributo.
    1. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti (graduatoria).
    2. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far si che l’importo minimo spettante sia non inferiore a 300 euro come previsto dalla DGR per rendere significativo il contributo erogato. 
    3. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l’affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
    4. Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l’affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2021, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall’INPS(1) e altri contributi per l’affitto erogati da Regione e Comune.
    5. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell’alloggio.
    6. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l’approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l’importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l’Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
    7. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati.  Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.
 
  1. Termini di presentazione della domanda.
Le domande potranno essere presentate dal giorno 10.10.2022 al giorno 08.11.2022.
  1.  Modalità di presentazione delle domande.
    1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF o presentata autonomamente sul sito dell’INPS. Il nucleo familiare della DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda. La DSU va presentata entro il 29 ottobre 2022 per essere certi di ottenere la Attestazione ISEE da parte dell’INPS entro la scadenza del Bando. Se presentata dopo tale termine l’attestazione potrebbe non essere prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.
    2. Le domande potranno essere presentate, previa prenotazione ai numeri di telefono sotto indicati, presso i seguenti uffici. Gli stessi uffici potranno raccogliere i dati delle domande tramite intervista telefonica e raccogliere foto o copia del documento di identità tramite email o altro idoneo strumento di comunicazione:
      1. presso i CAF convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.san-zenone.tv.it.
 
  1. La domanda potrà essere presentata autonomamente dal cittadino tramite Smartphone, tablet o PC accedendo all’indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html
  1. Documentazione.
    1. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all’art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
    2. Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli indicati al punto 8.B, possibilmente con i documenti elencati al punto successivo, e con documento di identità in corso di validità, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.
    3. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l’autocertificazione e la domanda con l’aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
      1. contratto (contratti) di locazione registrato;
      2. bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento relativi all’anno 2021;
      3. se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo.
    4. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibile presso gli uffici comunali, presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande (o pubblicati sul sito del Comune) o disponibili all’indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html.
  2. Ricorsi.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell’esito dell’istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.
  1. Controlli.
    1. L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
    2. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
  2. Privacy.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che:
  1. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
  2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
  3. Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
  4. Titolare del trattamento è il Comune nella persona di Vice Segretario comunale Dott. Giorgio Zen;
  5. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, gestore del servizio informatico e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni);
  6. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
  1. FSA-covid4.
Come previsto dalla DGR 9 agosto 2022, n. 1005, le domande FSA2022 validamente presentate, anche se non idonee al contributo FSA, partecipano automaticamente alla concessione del contributo FSA-covid4.
Tale contributo ha la finalità di dare un aiuto a coloro che hanno subito una contrazione della loro situazione economica a causa dell’emergenza Covid19.
Oltre ai requisiti A, B, D, E, F e G dell’art. 1 e le esclusioni A, B e G dell’art. 2 e C e D dell’art. 3 previste per il FSA, puntualmente elencate nell’allegato A della DGR, sono idonei al contributo FSA-covid4 coloro che:
  1. Hanno presentato dichiarazione ISEE nell’anno 2021 (redditi anno 2019);
  2. Hanno presentato dichiarazione ISEE 2022 (redditi anno 2020) con ISEE ordinario non superiore a 35.000;
  3. Presentano una diminuzione dell’ISEE ordinario 2022 rispetto all’ISEE ordinario 2021 non inferiore al 25%;
  4. Presentano una differenza fra ISEE ordinario 2021 e ISEE ordinario 2022 non inferiore a mille euro.
  1. Misura del contributo FSA-covid4.
Il contributo FSA2022 varia da 300,00 euro a 800,00 euro in base alla percentuale di diminuzione della situazione economica.
Il contributo è pari a 800 euro per coloro che hanno subito una diminuzione uguale o minore al 60% e pari a 300 euro per coloro che hanno subito una diminuzione del 25%. Se la diminuzione è compresa tra 25% e 60% l’importo del contributo è determinato in maniera proporzionale alla diminuzione di ISEE subita.
  1. graduatoria FSA-covid4.
Nel caso in cui la sommatoria dei contributi teorici delle domande ammissibili superi, a livello regionale, lo stanziamento di 3 milioni di euro previsto dalla DGR 1005/22, le domande saranno liquidate in base a graduatoria.
Il punteggio per la formazione della graduatoria è così calcolato:
Punteggio = (ISEE 2021 – ISEE 2022) / ISEE2021 * 100.000
Il contributo sarà erogato scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento.
A parità di punteggio sarà data priorità a:
  • Famiglie con più componenti;
  • Famiglie con disabili.
  1. Liquidazione FSA-covid4.
Il contributo FSA-covid4 sarà liquidato sommandolo all’eventuale contributo FSA.
 
San Zenone degli Ezzelini, 03.10.2022
 
 
                                                                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                                                 Dott.ssa Roberta Grassotto
 
([1]) L’INPS terrà conto del contributo FSA ricevuto dal percettore della quota affitto del Reddito di cittadinanza

Allegati

Nome Dimensione
Allegato BANDO FSA 2022.pdf 3.24 MB
Allegato CAF CONVENZIONATI.pdf 190.88 KB

Categorie Bandi

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto