CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Pubblicata il 10/02/2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
 
Vista la legge 09/01/1989, n° 13, e successive modificazioni ed integrazioni
 
RICORDA
che entro il 1° MARZO di ogni anno scade il termine per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati alla eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati (anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti portatori di handicap).
PRECISA
che il contributo riguarda interventi di rimozione di barriere, che creano difficoltà di accesso, fruibilità e accessibilità dell’alloggio da parte di portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
che il contributo è previsto solo per opere su immobili privati già esistenti ove i disabili risiedano in forma stabile ed abituale;
che il contributo viene concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell’edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in proprietà, godimento o conduzione del portatore di handicap;
che qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile;
che la richiesta di contributo deve riguardare opere non ancora realizzate. Gli interessati, dopo la presentazione della domanda di contributo, possono eseguire gli interventi senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando però il rischio della eventuale mancata concessione del contributo;
che hanno diritto al contributo:
a) le persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) coloro che hanno a carico fiscalmente i soggetti disabili in quanto genitori o tutori o parenti;
c) le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell’immobile allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona disabile;
d) i condomini ove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni;
e) i centri o gli istituti residenziali per l’assistenza a persone con handicap.
che la domanda, con l’indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, va redatta su apposito modulo (con  marca da bollo) reperibile sul sito della Regione (www.regione.veneto.it à Percorsi à Sociale à a destra della videata: Non autosufficienza à Eliminazione barriere architettoniche), oppure richiedendolo presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune,
che la domanda deve essere presentata esclusivamente dalla persona disabile o da chi ne esercita la potestà o tutela, al Sindaco del Comune dove è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento e nel quale il portatore di handicap ha effettiva, stabile ed abituale dimora (residenza).
che la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 
  1. certificato medico in carta semplice attestante l’handicap del richiedente, con precisazione delle patologie di cui è afflitto e delle difficoltà alla mobilità permanenti che ne discendono;
  2. certificato dell’Azienda Sanitaria Locale (o fotocopia autenticata) attestante il riconoscimento della condizione di portatore di handicap invalido totale con difficoltà di deambulazione (da allegare unicamente qualora il richiedente voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art.10);
  3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 (il modello è reperibile sempre presso l’Anagrafe o l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune), dalla quale risultino l’ubicazione (via o piazza, numero civico, pianto ed interno) della propria abitazione, le difficoltà di accesso e gli ostacoli alla mobilità, il fatto che le opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione, nonché altri contributi richiesti per le medesime opere;
  4. preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere;
  5. copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente in corso di validità e del codice fiscale;
  6. fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
  7. benestare del proprietario dell’immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario);
che il sostenitore della spesa per la realizzazione dell’opera, se soggetto diverso dal portatore di handicap, deve firmare la domanda di contributo per conferma del contenuto e per adesione.
 
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati possono fissare un appuntamento telefonando al n. 0423/567215 - Ufficio di Servizio Sociale (chiedere dell’Assistente Sociale).
 
San Zenone degli Ezzelini, 10 febbraio 2016
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Maria Teresa Rebellato)
 

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