NOVITA' RIGUARDANTI IL COMODATO D'USO GRATUITO AI FINI DELLE IMPOSTE IMU E TASI ANNO 2016

Pubblicata il 16/02/2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) sono cambiate le regole per gli immobili concessi in “uso gratuito” ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che li utilizzano come abitazione principale.
L’agevolazione non è più concessa sulla base di una scelta discrezionale del Comune, ma direttamente dalla legge e presuppone la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:
 
  • il comodante (colui che concede il bene) deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;
  • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) e non classificata nella categoria catastale A1, A8, A9;
  • il comodato deve risultare da un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate (costo di € 200,00 oltre ad ulteriori spese per marche da bollo);
  • il proprietario, che dà in comodato, deve presentare una dichiarazione IMU 2016 (entro il 30/06/2017) attestante il possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione;
  • l’agevolazione decorre dalla data di registrazione dell’atto.
Si ricorda che il comodato va registrato entro 20 giorni dalla data di stipula.
Per far sì che il comodante possa godere per tutto l’anno 2016 dell’agevolazione prevista dal comma 10 della Legge di Stabilità 2016 è necessario che il contratto sia stipulato (ed abbia decorrenza) dal 01.01.2016 e registrato entro il 01.03.2016. In caso di mancata registrazione nei termini suddetti, oltre all’imposta di registro dovuta e agli interessi, l’Agenzia delle Entrate applicherà anche una sanzione.
L’assenza dei requisiti prescritti dalla norma e la mancata presentazione della documentazione suindicata escludono il soggetto passivo dal diritto alla riduzione delle imposte IMU e TASI.
Pertanto, si invitano i contribuenti interessati a verificare la propria posizione presso l’Ufficio Tributi in modo da presentare tempestivamente la corretta richiesta di agevolazione.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30, il Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 oppure telefonando al n. 0423/969250 o inviando comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi2@comune.san-zenone.tv.it.
 

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