ORDINANZA SULLA DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI ANCHE COMMERCIALI OVE E'

Pubblicata il 19/03/2018

Prot. n. 3777
Ord. n. 1/2018
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI ANCHE COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE
 
IL SINDACO
 
Premesso che:
 
•    con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
 
•    si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Tale disturbo può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
 
•    il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato la Raccomandazione 478/UE contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
 
•    contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane tra cui la Regione Veneto, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;
 
  • la recente giurisprudenza amministrativa ha emanato sentenze che riconoscono, in maniera pressochè costante,il potere delle autorità pubblichedi tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economicodei cittadini e in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo, attraverso la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco;
 
Atteso che:
 
  • si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;
 
  • per contrastare tale fenomeno ed arginare i danni che ne derivano, questa Amministrazione, con deliberazione consiliare n. in data , ha approvato il “
 
  • il suddetto regolamento prevede che “L’orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco,  nonché la raccolta di  scommesse e la pratica di  giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere”;
Considerato che:
  • quanto alla tipologia e alla localizzazione, il suddetto regolamento individua del luoghi sensibilie dei luoghi che commercializzano denaro o l’acquisto di oro, argento e preziosi, rispetto ai quali viene limitata la possibilità di apertura di qualsiasi sala giochi con apparecchi con vincita in denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d’azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 500 metri dai luoghi sensibili e minore di 100 metri da quelli cheacquista di oro/argento/preziosi, c.d. “ compro oro”;
  • tale aspetto deve essere adeguatamente valorizzato anche per quanto riguarda la diversificazione degli orari di esercizio di tali attività, con la precisazione che tale valorizzazione deve essere informata a criteri di prudenza in particolare essa non deve essere di carattere generale e automatico perché altrimenti si andrebbero a porre limitazioni senza adeguata ponderazione anche degli interessi di tali attività imprenditoriali;
     
  • Considerato altresì che:
  • è notorio che vi siano maggiori raggruppamenti di persone in prossimità di particolari luoghi sensibili in determinati orari;
  • i maggiori raggruppamenti si possono rilevare in concomitanza degli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici e delle attività lavorative in generale, circa dalle 7:00 alle 9:00 e dalle 12:30 alle 15:30;
  • al momento si ritiene opportuno diversificare l’orario di apertura e pratica del gioco unicamente per le attività ubicate ad una distanza minore di 500 metri da istituti scolastici e stazioni;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, di diversificare solamente gli orari di apertura delle sale giochi con apparecchi con vincita in denaro, delle sale di raccolta scommesse e gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS che si trovano in locali ubicati a distanza minore di 500 metri dai luoghi sensibili quali Istituti scolastici di ogni ordine e grado e le stazioni di treni, corriere e autobus, di cui all’art. 3 comma 2  lett. h) del regolamento comunale, con la seguente articolazione d’orario:   dalle ore 9:00 alle 12.30 e dalle ore 15:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni festivi;
 
VISTE le sentenze:
 
  • Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
 
  • Consiglio di Stato n. 3778/2015, concernente la disciplina degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, disciplinato in senso più restrittivo, gli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;
 
  • Consiglio di Stato n. 4794 in data 20.10.2015 con la quale viene confermata la potestà del sindaco di stabilire con apposita ordinanza l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo;
 
  • Consiglio di Stato n. 2519 in data 20.10.2016 con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
 
  • Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
     
  • < >Costituzionale n. 108 dell’11.5.2017, con la quale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati;T.A.R. Veneto n. 2721 del 20 settembre 2001 – sez. I, dove si evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l’uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l’orario delle lezioni;
 
  • T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27.01.2016 – ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale “la prevenzione della ludopatia rientra nell’ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità”. Inoltre, precisa che, “sotto il profilo del danno, appare recessivo l’interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d’interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica”;
 
  • T.A.R. Veneto n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n.811/2015 che hanno ritenuto legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco;
     
  • T.A.R. Veneto n. 130 del 26 gennaio 2017 – sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore;
     
  • T.A.R. Veneto n. 434 del 3 maggio 2017 – che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;
 
RICHIAMATO l’art. 20 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6, dedicato al rischio dalla dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e alle problematiche correlate, ed in particolare il comma 3, lettera b), che prevede la possibilità per i Comuni di fissare gli orari di apertura delle sale da gioco e le relative sanzioni amministrative in caso di violazione, tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 31.07.2017 ad oggetto “Approvazione regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d’azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”;
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute e del benessere socio-economico della collettività locale e ion particolare delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo e che l’articolazione dell’orario di esercizio appare ragionevole e proporzionata agli obiettivi da perseguire;
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che così  recita : "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio alfine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti ";
 
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;
Viste la L.R. 27.4.2015 n. 6 e la L.R. 30.12.2016 n. 30;
 
                                                                         DISPONE
 
  1. di stabilire l’orario di esercizio dalle ore 8:00 alle ore 22:00  di tutti  i giorni,  compresi i festivi, delle attività di:
 
  • SALE GIOCHI AUTORIZZATE ex art.  86 TULPS :
 
  • FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO di cui    all’art.  110, comma 6 lett. a) e b) del TULPS, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso:
 
         a) esercizi autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.);
         b) esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);
         c) sale di raccolta scommesse ex art. 88 del TULPS;
 
  1. di stabilire altresì l’orario di esercizio diversificato
dalle ore 9:00 alle ore 12:30  e dalle 15:00 alle 22:00 di tutti  i giorni feriali
     dalle ore 8:00 alle ore  22:00 di tutti  i giorni festivi
per le attività di cui al punto 1) ubicate a distanza minore di 500 metri, calcolata ai sensi dell’art. 3 comma 5 del regolamento comunale, secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d’aria, tra l’accesso principale dell’esercizio e il luogo considerato, dai seguenti luoghi sensibili:
  - istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui all’art. 3 comma 2 del regolamento comunale;
  - stazioni di treni e autobus.
 
 
  1. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.
 
DISPONE INOLTRE
 
che i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti ulteriori disposizioni:
 
  1. obbligo di esposizione di cartelli informativi, delle dimensioni previste dall’art. 5 comma 2 del regolamento comunale,sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco;
     
  2. obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso;
     
  3. obbligo di esposizione all’interno del locale del cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente ordinanza.
 
AVVERTE CHE
 
  1. Le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, non disciplinate dal TULPS, dalle leggi regionali del Veneto n. 6/2015 e n. 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
 
  1. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS;
 
  1. La recidiva si verificherà qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile avesse proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni
 
AVVERTE INOLTRE CHE
 
il presente provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e trasmesso alla Questura, alla Polizia Postale, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all’Azienda Ulss, n. 2 Marca Trevigiana e reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio on line del Comune.
 
Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale on line oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione medesima.
 
San Zenone degli Ezzelini (TV), lì 19/03/2018
                                                                         
IL SINDACO
Lugi Mazzaro
 

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