ORDINANZA DEL SINDACO: DISPOSIZIONE TAGLIO DI SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

Pubblicata il 04/05/2018

IL SINDACO
VISTI:
  • L’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  • La legge 24.11.1981 n. 689 legge sul procedimento amministrativo;
  • Le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;
  • L’art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
  • L’art. 211 del D. Lgs. 285/1992;
  • L’art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;
    PRESO ATTO come il verificarsi di recenti e violenti fenomeni atmosferici, abbia determinato a causa del riversamento di alberi, rami e piantagioni sul piano viabile stradale, un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, portando di conseguenza all’evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito a “Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto stradale, nei pressi di linee elettriche e degli alvei dei canali di scolo e corsi d’acqua”;
    CONSIDERATO CHE la presenza di:
    -  siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali e ciclabili;
    - rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in fondi privati ovvero in aree incolte o boscate;
    - piante, radicate in aree private, anche incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
    - piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, aggredite da edera, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
    - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
    - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
    costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale e ciclabile;
    VISTO l’articolo 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni”;
    RICHIAMATO l’art. 29 del nuovo codice della strada approvato con del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;
    VISTO l’art. 30 “fabbricati, muri ed opere di sostegno”  del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
    VISTO l’art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
    VISTO l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495; che, tra l’altro, prevede che la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;
    CHE ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada”,  per sede stradale si intende la superficie comprendente la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza (banchine e cunette);
    CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate. Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, ecc., il proprietario del sito resta l’unico responsabile sia civilmente che penalmente;
    RILEVATO che l’omessa pulizia dei fossati e canali di scolo, oltre allo sfalcio regolare dell’erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale, spesso creano limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e difficoltà per il naturale deflusso delle acque e, specialmente al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, si possono verificare intasamenti ed allagamenti potenziali fonti di danno ai fondi ed alle colture confinanti, nonché alle sedi stradali ed agli edifici ed altri manufatti esistenti;
    RILEVATO che le operazioni di aratura dei terreni coltivati vengono spesso effettuate al limite del confine stradale o del ciglio dei fossi e cunette;
    EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici;
    CONSIDERATO che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un ottima visibilità e, nulla deve essere d’intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario ed il conduttore di terreni confinanti con le strade pubbliche, hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, in modo tale che la vegetazione non superi i limiti consentiti e non sia di pericolo per la pubblica incolumità;
    EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in funzione delle varie stagioni dell’anno e per particolari condizioni climatiche che hanno portato, anche sul nostro territorio, episodi di violenti temporali annessi a forti venti, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità, esponendo gli utenti delle strade pubbliche a maggior rischio di incidente, con grave rischio per la loro incolumità e per la mobilità in genere;
    CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;
    TUTTO CIÒ PREMESSO:
    RITENUTO di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, oltre allo spurgo dei fossati e regolamentazione dei lavori di coltivazione dei fondi confinanti con le strade, in considerazione anche a dei fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;
    ORDINA
    A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti sia all’interno che all’esterno nel centro abitato di provvedere, a quanto di seguito specificato:
    entro quindici giorni dalla presente Ordinanza e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:
    a) taglio di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa che minaccia di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti;
    b) potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi, oltre allo sfalcio regolare dell’erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, accertando pure il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora;
    c) rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari ed i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
    Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità mediante una razionale pulizia e manutenzione dei fossi, dei cigli adiacenti alle strade, oltre ai tratti tombinati in corrispondenza dei passi carrai, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi altro materiale, in modo che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini ed alle sedi viarie di ogni genere.  Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori SONO OBBLIGATI, a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di forti precipitazioni meteoriche, quali: escavazioni di fossati di scolo e drenaggio paralleli alla strada, manufatti e griglie adeguatamente dimensionate e collegate ai fossati di scolo o pozzi perdenti privati e quant’altro necessario;
    Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di uso pubblico, il divieto di arare i loro fondi in prossimità del ciglio stradale ma devono formare lungo di esso una adeguata fascia di protezione della sede stradale (come sopra definita) non inferiore a un metro e mezzo entro la quale non potrà svolgersi alcun tipo di coltivazione e la semina.
    AVVERTE
    1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche; I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un’invasione della proprietà o viabilità pubblica.
    2. E’ fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.
    3. Chiunque violi le disposizioni degli artt. 16, 29 e 31, sopra citati, del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 169,00 a euro 680,00. Dato atto, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l’art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 punisce la violazione delle ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro;
    4. Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre allo spurgo dei fossati, in caso di urgenza, e comunque, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell’effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
    5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
    6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
    RENDE NOTO
  • L’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l’anno in corso ed a quelli a venire in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati.
  • Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione stessa;
  • I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti: – con la sanzione di cui all’art. 29 del Codice della Strada e con la sanzione amministrativa, ai sensi del
    DISPONE
    La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.
    INFORMA
    Ai sensi dell’art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
    DEMANDA
    A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento
    L’Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d’inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all’Ufficio Lavori Pubblici per l’esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.
    San Zenone degli Ezzelini (TV), lì 04/05/2018
    IL SINDACO
    Lugi Mazzaro

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Ordinanza n.2 del 04.05.2018.pdf 3.06 MB
Allegato Estratto Ordinanza n.2 del 04.05.2018.pdf 1.02 MB

Categorie Avvisi

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto