Emergenza Covid-19: DPCM del 3 novembre 2020 (in vigore dal 6.11.2020 al 3.12.2020)

Pubblicata il 04/11/2020

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Le misure del nuovo DPCM si applicano dal 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, sostituendo le misure adottate con il precedente DPCM del 24 ottobre 2020.

La principale novità del nuovo DPCM è data dal fatto che vengono disposte delle misure differenziate in base alle tipologie di rischio, nei territori delimitati dai confini delle Regioni o parti di esse, che vengono periodicamente aggiornate.

Dalla sezione "Allegati", in calce al sottostante testo, è possibile scaricare l'apposita infografica riportante le principali misure divise per aree di criticità.

Di seguito le principali nuove prescrizioni:


Misure valide su tutto il territorio nazionale - ZONA GIALLA:
  • Coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5: in tali orari sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;
  • Per tutto l’arco della giornata è fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
  • Per tutta la giornata o in determinate fasce orarie può essere disposta la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura; 
  • Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività di laboratori in presenza;
  • Attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine;
  • Sospensione dei concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario;
  • Chiuse le medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • Interdetto l’uso di spogliatoi interni a centri e circoli sportivi, pubblici e privati, presso i quali l’attività sportiva di base e l’attività motoria sono in genere svolte all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Restano confermate le seguenti misure (già adottate con precedenti DPCM): 
Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie
  • attività consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18;
  • il consumo al tavolo è consentito con un massimo di 4 persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi);
  • dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.
Sport
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti solo quelli riconosciuti di interesse nazionale (e quindi non regionale), nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, nel rispetto di appositi protocolli di sicurezza;
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria generalmente svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
  • sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni;
  • gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Teatri, Cinema, Casinò e Sale giochi
  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Sagre, Fiere, Manifestazioni e Feste
  • vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle abitazioni private, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

 

ULTERIORI misure per territori (Regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3) e da un livello di rischio alto - ZONA ARANCIONE:
  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio individuato nella zona con scenario di elevata gravità, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
  • Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
  • Sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

ULTERIORI misure per territori (Regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto - ZONA ROSSA:
  • Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio individuato con scenario di massima gravità, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri; chiusi i centri estetici.
  • Sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto;
  • Sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
  • Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • Attività scolastica in presenza per solo scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

​Il testo ed i relativi allegati del DPCM del 3 novembre 2020 sono consultabili dall'apposita pagina del sito internet del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile cliccando sulla sottostante immagine:

  
 

Allegati

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Allegato Dpcm_20201103_aree.pdf 1.18 MB

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