Emergenza Covid-19: DPCM del 3 novembre 2020 (in vigore dal 6.11.2020 al 3.12.2020)
Pubblicata il 04/11/2020
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.
Le misure del nuovo DPCM si applicano dal 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, sostituendo le misure adottate con il precedente DPCM del 24 ottobre 2020.
La principale novità del nuovo DPCM è data dal fatto che vengono disposte delle misure differenziate in base alle tipologie di rischio, nei territori delimitati dai confini delle Regioni o parti di esse, che vengono periodicamente aggiornate.
Dalla sezione "Allegati", in calce al sottostante testo, è possibile scaricare l'apposita infografica riportante le principali misure divise per aree di criticità.
Di seguito le principali nuove prescrizioni:
Misure valide su tutto il territorio nazionale - ZONA GIALLA:
Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie
ULTERIORI misure per territori (Regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto - ZONA ROSSA:
Il testo ed i relativi allegati del DPCM del 3 novembre 2020 sono consultabili dall'apposita pagina del sito internet del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile cliccando sulla sottostante immagine:
Le misure del nuovo DPCM si applicano dal 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, sostituendo le misure adottate con il precedente DPCM del 24 ottobre 2020.
La principale novità del nuovo DPCM è data dal fatto che vengono disposte delle misure differenziate in base alle tipologie di rischio, nei territori delimitati dai confini delle Regioni o parti di esse, che vengono periodicamente aggiornate.
Dalla sezione "Allegati", in calce al sottostante testo, è possibile scaricare l'apposita infografica riportante le principali misure divise per aree di criticità.
Di seguito le principali nuove prescrizioni:
Misure valide su tutto il territorio nazionale - ZONA GIALLA:
- Coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5: in tali orari sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;
- Per tutto l’arco della giornata è fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- Per tutta la giornata o in determinate fasce orarie può essere disposta la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura;
- Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività di laboratori in presenza;
- Attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine;
- Sospensione dei concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario;
- Chiuse le medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- Interdetto l’uso di spogliatoi interni a centri e circoli sportivi, pubblici e privati, presso i quali l’attività sportiva di base e l’attività motoria sono in genere svolte all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie
- attività consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18;
- il consumo al tavolo è consentito con un massimo di 4 persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi);
- dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti solo quelli riconosciuti di interesse nazionale (e quindi non regionale), nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, nel rispetto di appositi protocolli di sicurezza;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria generalmente svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
- sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
- sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni;
- gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
- sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle abitazioni private, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
ULTERIORI misure per territori (Regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3) e da un livello di rischio alto - ZONA ARANCIONE:
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio individuato nella zona con scenario di elevata gravità, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
- Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
- Sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.
ULTERIORI misure per territori (Regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto - ZONA ROSSA:
- Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio individuato con scenario di massima gravità, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
- Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri; chiusi i centri estetici.
- Sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto;
- Sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
- Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
- Attività scolastica in presenza per solo scuola dell’infanzia, elementare e prima media.
Il testo ed i relativi allegati del DPCM del 3 novembre 2020 sono consultabili dall'apposita pagina del sito internet del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile cliccando sulla sottostante immagine:
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
Dpcm_20201103_aree.pdf | 1.18 MB |