Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento

Pubblicata il 22/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 INFORMA
che
in data 22 gennaio 2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line l’Ordinanza n. 4 ad oggetto “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.”
con la quale si ORDINA:

Ai titolari dei pubblici esercizi e agli esercenti che ospitino attività di giochi leciti nel Comune di Torre di Mosto di adempiere a quanto disposto all’art. 14 del Regolamento in materia di giochi, ossia: 
SALE GIOCHI
“Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) del Regolamento, sono così individuati: dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.”
BAR, RISORANTI, TABACCHERIE, ECC
"Gli apparecchi automatici dì intrattenimento di cui all'aut. 110, comuni 6 e 7 del TULPS, previsti all'art. 3, comma, 1 lettera b), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento, possono essere messi in esercizio tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.”

Detti apparecchi, nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di cui ciascuno di essi è dotato

Nell'ambito di tali fasce, il titolare ha la facoltà di scegliere l'orario di funzionamento degli apparecchi presenti nel suo locale o esercizio, orario che deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile all'esterno, anche a locale chiuso, nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione telematica inoltrata al SUAP. 

Qualora il titolare non comunichi la scelta del proprio orario entro la data di esecutività della presente ordinanza, sarà ritenuto vincolato all’orario indicato all’art. 14 del predetto Regolamento. 

Le violazioni all’Ordinanza, ferme restando le sanzioni penali e quelle stabilite per le violazioni al TULPS (R.D. n. 773/1931), sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 350,00 ad € 500,00 secondo i principi di cui alla Legge n. 689/1981.

Altre sanzioni sono stabilite dall'art.15 del Regolamento comunale in materia di giochi, cui integralmente si rimanda.

L’Ordinanza entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio. 
Gli organi di Polizia sono stati incaricati di vigilare sull’esatto adempimento dell’Ordinanza e delle disposizioni regolamentari.
Il Responsabile del Servizio - Sett. 4 - Domenico Priolo
 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Ord6-2018_GiochiSlot.pdf 28.96 KB


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto