Indennità agli organi di indirizzo politico-amministrativo

D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
 
1.  Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a)  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b)  il curriculum;
c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
 
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