COMODATO D'USO 2016 - IMU/TASI

Pubblicata il 16/03/2016

La Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28 dicembre 2015)  ha introdotto delle importanti novità in materia di tributi locali ed in particolare ha soppresso la facoltà del Comune di equiparare ad abitazione principale ai fini tributari, l’abitazione concessa in comodato d’uso ad un parente di primo grado ed ha introdotto di contro l’abbattimento al 50% della base imponibile IMU/TASI per tali immobili prevedendo però dei requisiti specifici che si elencano qui di seguito:
  • l’abitazione deve essere concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli – figli/genitori) che la utilizzino come abitazione principale;
  • il contratto di comodato (scritto o verbale) deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il proprietario può possedere, oltre a quello concesso in comodato, anche un altro immobile purché lo stesso sia adibito a propria abitazione principale ed entrambi siano situati nello stesso comune;
  • nessuna unità abitativa deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, allegando copia del contratto registrato o del modello 69 dell’Agenzia delle Entrate  in caso di contratto verbale.
 
Occorre evidenziare che tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
 
Si ribadisce pertanto che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi dell’art. 38, comma 3° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le annualità 2014/2015 attestante la concessione del comodato d’uso ai sensi del comma b) dell’art. 7/B del regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31.03.2015, per l’anno 2016 non produce più alcun effetto.

Per ulteriori delucidazioni si allegano la Risoluzione n. 1/DF/2016 e nota del MEF del 29/01/2016
 

Allegati

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Allegato risoluzione _MEF_ 1_DF_2016.pdf 328.11 KB
Allegato MEF_29.01.2016.pdf 1.08 MB

Categorie Tributi
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