Cambio di Residenza

Trasferimento di residenza: riferimenti normativi


Legge anagrafica n. 1224/1954;

D.P.R. n. 223/1989 e successive ii. e mm. (regolamento anagrafico);
Art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni, in Legge 4 aprile 2012 n.35;
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (T.U stranieri e relativo regolamento di esecuzione);
Circolari del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile 2012 e n. 10 del 8 maggio 2012;

D.L. 47/2014 (art. 5-lotta all'occupazione abusiva di immobili)

 

Cambio di residenza "in tempo reale"
(art. 5 del D.L 09/02/2012 n. 5 convertito in legge 04/04/2012 n. 35)

Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”: mentre fino a questo momento la dichiarazione di residenza produceva i suoi effetti, solo a conclusione degli accertamenti e con l'adozione di un provvedimento espresso (mediamente novanta giorni), ora la dichiarazione di residenza produce i suoi effetti in tempi rapidi entro due giorni lavorativi dalla presentazione (v. a chi presentare le dichiarazioni) e con decorrenza giuridica dalla data della stessa.

Si parla quindi di "silenzio-assenso" anche per le residenze: l'Ufficio infatti rilascia avvio del procedimento, registra obbligatoriamente la dichiarazione entro 2 gg. lavorativi e deve definire l'intero procedimento al max entro 45 gg. dalla presentazione.

Non verrà più rilasciato il fine procedimento: nell'eventualità che, a seguito degli accertamenti e della verifica dei documenti, non sussistanto i requisiti di legge (dimora abituale, occupazione non abusiva di immobile, regolarità del soggiorno per cittadini UE, permesso di soggiorno per cittadini Extraue), l'Ufficio Anagrafe darà comunicazione preventiva dell'annullamento dell'iscrizione/variazione, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.

 

Novità introdotta dal D.L. 47/2014 (lotta all'abusivismo)

Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 – Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (G.U. n. 73 del 28.3.2014)


Ai fini della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica occorre compilare la parte della dichiarazione di residenza, relativa al titolo di occupazione

dell' alloggio o in alternativa allegare apposita documentazione (es. contratto di locazione, comodato d'uso a titolo gratuito, atto di proprietà ecc.)


Norma in vigore dal 29 marzo 2014

Art. 5 – lotta all'occupazione abusiva di immobili

Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
 


Tipo di Dichiarazioni

I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

  • Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero
  • Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE con provenienza dall’estero
  • Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito del Comune
  • Iscrizioni per altri motivi (es. da irreperibilità)
  • Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero

utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune (v. modelli dichiarazioni di residenza)

Ai sensi della normativa vigente, non si garantisce la regolare istruttoria della pratica anagrafica inoltrata con modelli diversi rispetto a quelli indicati



A chi presentare le dichiarazioni di residenza:

  • v. indirizzi ufficiali del Comune
  • personalmente allo sportello anagrafe del Comune;
  • via fax,
  • con raccomandata;
  • per via telematica secondo una delle seguenti modalità:
  1. la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
  2. l’autore deve essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica,della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
  4. la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento di identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

Requisiti:

  • dimora abituale nel territorio comunale, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione;
  • occupazione legittima dell'alloggio;
  • regolarità del soggiorno per cittadini non italiani:

  elenco documenti per cittadini UE (all. B);

  elenco documenti per cittadini ETRAUE (all.A)

 

Chi può rendere la dichiarazione:

  • ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
  • se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile della convivenza";

N.b: ciascun componente maggiorenne deve rendere la dichiarazione  ovvero -nella impossibilità -deve essere conferito specifico mandato a chi presenta la dichiarazione, ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'apposito modulo.

 

Documenti richiesti

  • istanza di dichiarazione anagrafica (*) sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni (nella impossibilità, deve essere conferito specifico mandato a chi presenta la dichiarazione, ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. n. 445/2000);  Modulo All.1 – Modulo All.2

(*) N.B= se l'istanza di dichiarazione è presentata direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe, non occore compilare prima il modulo (all.1 e all.2): l'operatore comunale provvederà a caricare i dati a terminale (sulla base dei documenti presentati) e poi a stampare il modello già compilato; il dichiarante quindi sottoscriverà l'istanza così stampata.

  • copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
  • codice fiscale (o meglio tessera sanitaria blu) di tutti i componenti la famiglia;

Titolo di occupazione dell'alloggio (atto di proprietà o dati catastali-contratto di locazione o dati dello stesso, registrazione-contratto di comodato d'uso gratuito o dati dello stesso-provvedimento di assegnazione di alloggio popolare o dati dello stesso-ospitalità-altro);

  • in caso di trasferimento dall’estero di cittadini non italiani, se il trasferimento concerne anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione;
  • estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati o cointestati a tutte le persone che chiedono il cambio necessari ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Motorizzazione e del successivo invio delle etichette con l'indicazione del nuovo indirizzo da applicare sui documenti sopra indicati.
  • per cittadini non italiani, documenti attestanti la regolarità del soggiorno, ovvero:
  1. per cittadini UE (v. Allegato B);
  2. per cittadini EXTRAUE (v. Allegato A)

 


Procedimento: tempi e modalità

  • La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione.
  • Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe come da dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
  • In caso di iscrizione da altro Comune la pratica viene trasmessa, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte, al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici.
  • In caso di iscrizione dall’estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all’iscrizione anagrafica.
  • SILENZIO-ASSENSO - L'ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o variazione anagrafica mediante il Corpo di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).
  • Preavviso di rigetto dell’istanza (art. 10-bis L.241/90) - Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica.
  • Caso di rigetto dell’istanza - Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e posto nella posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione o cancellazione o di cambiamento di abitazione o di variazione anagrafica richiesta.
 
  • Conseguenze annullamento del procedimento anagrafico - In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente:
  1. la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione (ripristino situazione anagrafica iniziale);
  2. il rilievo penale della dichiarazione mendace (segnalazione alla competente autorità di pubblica sicurezza);


Procedimenti collegati alla dichiarazione di residenza

  • Aggiornamento patente/carta di circolazione – Con l’istanza di iscrizione anagraI tagliandi di aggiornamento delle patenti e dei libretti di circolazione vengono direttamente trasmessi all’indirizzo dell’interessato da parte della Motorizzazione Civile di Roma entro 180 giorni dalla data della richiesta; decorso il termine indicato, in caso di mancata ricezione, il cittadino deve rivolgersi al numero verde 800-232323 o collegarsi al sito dell'automobilista per le opportune verifiche.
  • Rinnovo dimora abituale per cittadini extraue -  I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso del soggiorno.

 

Costi del Servizio: Nessun costo.


Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare all’UFFICIO ANAGRAFE (Tel. 0429/779040)

 

Modelli dichiarazioni di residenza

Ai sensi della normativa vigente, non si garantisce la regolare istruttoria della pratica anagrafica inoltrata con modelli diversi rispetto a quelli indicati
 

 

Modello per mandato di rappresentanza (delega).pdf

 

Indirizzi Ufficiali per dichiarazioni

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