Nuove norme per il rilascio di certificati
Pubblicata il 12/01/2012
Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione sono utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro
nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere a cittadini ed imprese atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione: i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà.
Riferimenti normativi
nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere a cittadini ed imprese atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione: i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà.
Riferimenti normativi
- Art. 15 Legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011
- Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

