Assistenza sanitaria e sociale

Pagamento ticket sanitari

L'assistenza sanitaria e sociale è disciplinata da una normativa molto complessa. I servizi prestati dalle A.S.S. (Azienda per i Servizi Sanitari), dai Consultori familiari e dalle altre strutture pubbliche e private sono molteplici. Il capitolo fornisce tutte le indicazioni essenziali su questo importante argomento, che coinvolge sia noi personalmente sia le persone che fanno parte della nostra sfera affettiva e familiare. La parte finale è dedicata alla legge sulle tossicodipendenze.

L'assistenza sanitaria è gratuita o a pagamento?
Bisogna distinguere fra medico di fiducia della A.S.S. visite specialistiche, assistenza ospedaliera, prestazioni diagnostiche ed esami di laboratorio, assistenza farmaceutica. Il principio generale è che ciascun utente partecipa alla spesa in relazione al proprio reddito; al di sotto di un certo reddito l'assistenza è gratuita, così come per gravi malattie o invalidità.

Quali cittadini sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria?

  1. i cittadini che hanno età inferiore a 6 anni e superiore a 65 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 36.151,98;
  2. i titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente inferiore a € 8.263,31, aumentato fino a € 11.362,05 in presenza di coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
  3. i disoccupati e i loro familiari a carico purché appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente inferiore a € 8.263,31, aumentato fino a € 11.362,05 in presenza di coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupazione deve essere riferita al momento in cui si usufruisce della prestazione mentre il reddito di riferimento € quello dell'anno precedente. Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente o autonomo (con svolgimento della precedente attività lavorativa per un periodo non inferiore a 3 anni) e sia iscritto all'elenco anagrafico dei lavoratori (D.L.vo. 181/2000) in attesa di nuova occupazione;
  4. i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
  5. i portatori di malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministero della Sanità n. 329 del 28.05.1999 ricevono gratuitamente le prestazioni indicate nel DM 329/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le prestazioni eseguite per l'accertamento della patologia sono soggette a partecipazione alla spesa ai sensi della normativa vigente. Il cittadino cui è stata diagnosticata la patologia si deve rivolgere all'Azienda Sanitaria di residenza/di domicilio sanitario per ricevere l'attestato di esenzione.
  6. i soggetti affetti dalle patologie rare di cui al decreto del Ministero della Sanità n. 279/2001, ricevono gratuitamente le prestazioni specialistiche efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio delle malattie previste dal nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Per accedere alle prestazioni serve l'attestato di esenzione rilasciato dalle Aziende Sanitarie su certificazione di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)
  7. gli invalidi civili minori di 18 anni con requisiti sanitari per l'indennità di frequenza ricevono gratuitamente le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali dalle Aziende Sanitarie.
  8. i donatori di sangue, organi e tessuti ricevono gratuitamente le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali su documentazione del centro apposito.
  9. le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 302/1990 integrata con la L. 407/1998 ricevono gratuitamente le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali su attestato rilasciato dalle Aziende Sanitarie;
  10. i soggetti detenuti e internati, ivi compreso i soggetti agli arresti domiciliari, ai sensi del D.L.vo 230/1999 ricevono gratuitamente le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
  11. i soggetti infortunati sul lavoro in concomitanza al periodo di infortunio per le prestazioni correlate all'infortunio stesso ricevono gratuitamente le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali su certificazione INAIL;
  12. i cittadini che svolgono il servizio civile per il periodo di durata dell'incarico (l. 230/98 L. 64/2001) ricevono gratuitamente le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali su certificazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie;
  13. gli extracomunitari regolarmente soggiornati ed iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
  14. gli extracomunitari non in regola con le normative relative all'ingresso ed al soggiorno non iscritti al S.S.N. ricevono cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali;
  15. gli stranieri appartenenti a paesi della comunità europea, Svizzera e Croazia iscritti al S.S.N. hanno parità di trattamento con i cittadini italiani;
  16. gli stranieri con permesso di soggiorno per asilo politico sono iscritti al S.S.N. ed esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria qualora non esercitino attività lavorativa;
  17. le donne in gravidanza con patologia o a rischio ricevono gratuitamente le prestazioni necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno fetale su prescrizione del medico specialista.