Il permesso di soggiorno

La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno va inoltrata entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia all'Ufficio Immigrazione della Questura dove si trova lo straniero.

Attenzione: alcune questure, tra cui, Roma, Milano e Torino, hanno decentrato l'attività di ricezione delle istanze, si consiglia pertanto di consultare il relativo sito. Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve in ogni caso presentare:

Per le tipologie di permesso di soggiorno non contemplate, rivolgersi all'ufficio immigrazione della Questura competente.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

a) rilascio del permesso di soggiorno

b) rinnovo del permesso di soggiorno

Per informazioni e modalità operative sullo Sportello Unico per l'Immigrazione, istituito presso ogni Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, consultare il sito del Ministero dell'Interno.

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Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

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Permesso di soggiorno per attesa occupazione

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Permesso di soggiorno per studio

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Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

a) Rilascio del permesso di soggiorno

La richiesta è presentata presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, compilando l'apposito modulo della Questura dallo straniero che ha fatto ingresso in Italia con il visto per ricongiungimento familiare, allegando la seguente documentazione:

b) Rinnovo del permesso di soggiorno

La richiesta di rinnovo è presentata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, allegando la seguente documentazione:

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Permesso di soggiorno per turismo

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