ORDINANZA N. 24 DEL 17/06/2024: Disposizione orario di apertura e chiusura del Parco Pubblico denominato “Di Pinocchio" e prescrizioni.

Pubblicata il 17/06/2024

IL SINDACO

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende regolamentare l’uso dei parchi giochi e delle aree pubbliche attrezzate, destinati alla fruizione da parte dell’intera cittadinanza, in particolare allo svago e ai giochi dei bambini;

 

RITENUTO doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tali spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché garantire il rispetto della quiete pubblica negli orari di riposo pomeridiano e serale;

 

RITENUTO doveroso, pertanto, adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione dei parchi e delle aree attrezzate, soprattutto da parte dei bambini, disponendo l’istituzione di orari di accesso e regole comportamentali;

 

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia urbana;

 

VISTO l’ articolo 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

ORDINA

 

L’orario di accesso al Parco Pubblico comunale denominato “Di Pinocchio” sito in Via Cristoforo Colombo è dalle ore 7:30 alle 22:00

 

 

DISPONE

 

Nel Parco Pubblico di cui sopra è espressamente vietato quanto segue:

 

  • Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli o altri animali, eccetto i mezzi di soccorso e le Forze dell’Ordine;

  • guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre bastoni e simili, danneggiare o staccare pali, piante, fiori e foglie;

  • collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

  • dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle autorità;

  • svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;

  • praticare atti contro la pubblica decenza;

  • fare rumori, schiamazzi o grida;

  • l’uso di sirene o di altri strumenti sonori;

  • distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili le infrastrutture presenti pubbliche ivi presenti quali giochi, panchine ecc, ed i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolare gravemente il loro funzionamento;

  • l’utilizzo delle giostre per persone di età superiore ai 14 anni;

  • trattenersi all’interno del Parco al di fuori degli orari prescritti.

 

RACCOMANDA

 

  • di non introdurre i cani anche se al guinzaglio al fine di evitare che le loro deiezioni possano in qualche modo imbrattare i giochi utilizzati dai bambini;

  • di non campeggiare , pernottare ed accendere fuochi,

  • di comportarsi in maniera decorosa, di non importunare gli utilizzatori dei parchi con attività di accattonaggio, con vendita ambulante itinerante ovvero con promozioni attività commerciali;

  • di non fumare nelle aree giochi in presenza di lattanti e bambini fino a 14 anni e di donne in evidente stato di gravidanza;

  • di non gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;

  • di non utilizzare impropriamente le panchine e tutte le strutture ivi presenti;

  • di non accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;

 

Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni ecc..

 

DISPONE INOLTRE

 

  1. L’inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con:

 

salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

 

  1. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notifica.

 

  1. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Sindaco documenti e scritti difensivi e chiedere allo stesso di essere sentito, ai sensi della Legge 24/11/1981 n.689.

 

  1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Lagosanto e sul sito internet istituzionale.

 

  1. Di trasmettere la presente Ordinanza a:

 

-Comandi delle Forze dell’Ordine competenti per territorio;

-Comando del Servizio associato Intercomunale di Polizia Locale;

-Ai servizi dell’Ente

 

  1. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente Ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

 

 

 

 

RENDE NOTO

 

che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.

 

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

 

 

Dalla Residenza Comunale, 17/06/2024

 

Il Sindaco

Cristian Bertarelli


Allegati

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Allegato ORDINANZA 24 Parco Pinocchio.pdf.p7m 120.7 KB
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