Trascrizione di atti di stato civile formati all'estero


DESCRIZIONE
I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di comunicare
al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio
straniero.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani, vengono
poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile.
E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato
all'estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita
domanda all'Ufficio dello Stato Civile Italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni
previste e necessarie.

Nei registri di stato civile del Comune di Caneva possono essere trascritti :

Atti di nascita - se il padre o la madre del nato sono residenti a Caneva o iscritti all'AIRE di
Caneva, o hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune Caneva; se il nato, attualmente maggiorenne, è residente a Caneva o è iscritto all'AIRE di Caneva

Atti di matrimonio - se almeno uno dei coniugi è residente a Caneva o iscritto all'AIRE di Caneva, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Caneva

Atti di morte - se il defunto era residente a Caneva o iscritto all'AIRE di Caneva, o ha avuto come ultimo
domicilio in Italia il Comune di Caneva


N.B. Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l'atto non sia già stato trascritto
in altro comune italiano. Diversamente, qualora venga accertata successivamente una
doppia trascrizione, si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale Civile, all'annullamento della seconda.

CONDIZIONI
L'atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:

1. in originale; in questo caso l'atto deve essere corredato da traduzione ufficiale e legalizzazione .
La legalizzazione non è richiesta se l'atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative
( vedi scheda legalizzazione) oppure redatto su modello plurilingue; se l'atto è stato formato in uno
Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.9.1956 o alla Convenzione di Vienna dell'8.9.1976
(gli Stati aderenti sono elencati nella scheda "rilascio dell'estratto plurilingue"

2. non contrario all'ordine pubblico italiano


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Documento valido di identità
2. Domanda di trascrizione dell'atto in carta bollata da euro 10,33
3. Atto di stato civile

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata personalmente dall'interessato
e dall'esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di
un documento di riconoscimento.

Modello1 (matrimonio all'estero)

Modello 2 (nascita all'estero minorenne)

Modello 3 (nascita all'estero maggiorenne)

Modello 4 (decesso all'estero)


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 3.11.2000, N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
Art. 15 e segg.