CORONAVIRUS: I DECRETI DEL GOVERNO

Pubblicata il 04/08/2021

Pubblichiamo i provvedimenti più recenti emanati da Governo e Regione in seguito all'emergenza sanitaria.

Leggi anche:
Coronavirus: le ordinanze Presidente della Regione Veneto

Notizie sempre aggiornate sono disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Consulta inoltre la sezione FAQ - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo.

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 n. 175 è stato pubblicato il Decreto - Legge 23 luglio 2021 n. 105 che all'art. 1 prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 ed all'art. 3, a partire dal 6 agosto 2021, l'accesso ad alcuni servizi e attività con l'impiego di certificati verdi Covid-19.

Sul sito di supporto www.dgc.gov.it tutte le informazioni relative alla certificazione verde Covid-19.
 

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Il Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65  prevede rilevanti interventi, anche se graduali, sulla ripresa. Ecco i punti principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
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Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, contenente misure ugenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Ecco le regole del Decreto Riaperture in vigore dal 26 aprile:

  • RISTORAZIONE (Ristoranti, pub, bar):  IN ZONA GIALLA riaprono i ristoranti anche a cena, ma solo ALL'APERTO.
     
  • SPOSTAMENTI: nelle Regioni in zona gialla e tra Regioni in zona gialla ci si potrà spostare liberamente. Chi è munito di certificazione verde (perché vaccinato) potrà spostarsi da una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni.
     
  • VISITE AD AMICI E PARENTI: Fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione sarà possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2. 
     
  • SCUOLA E UNIVERSITA': dal 26 aprile si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Per Università, fino al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza.
     
  • SPETTACOLI: riaprono al pubblico in zona gialla cinema, teatri, sale concerto, live club. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l'uno dall'altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto.
     
  • MANIFESTAZIONI SPORTIVE: Dal 1° giugno in zona gialla sono aperte al pubblico anche le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico. La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500 per quelli al chiuso. 
     
  • PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA: 
  • Dal 26 aprile in zona gialla sarà consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva.
  • Dal 15 maggio riaprono in zona gialla le piscine all'aperto. 
  • Dal 1° giugno in zona gialla riaprono le palestre. 
     
  • FIERE E CONGRESSI 
  • Dal 15 giugno in zona gialla riaprono le fiere. 
  • Dal 1° luglio via libera a convegni e congressi.
     
  • CENTRI TERMALI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO: Dal 1°luglio in zona gialla sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento. 
     
  • CERTIFICATI VERDI: Può avere il certificato verde:
  • chi ha completato il ciclo di vaccinazione (dura sei mesi dal termine del ciclo prescritto).
  • chi si è ammalato di covid ed è guarito (dura sei mesi dal certificato di guarigione)
  • chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (dura 48 ore dalla data del test).

CONFERMATO IL COPRIFUOCO DALLE 22:00 ALLE 5:00

>> Leggi la Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno

>> Scarica le slide del Decreto Riaperture

>> Leggi i chiarimenti della Regione Veneto sulle attività di ristorazione aperte dal 26 aprile

>> Leggi le risposte della Prefettura di Verona ai quesiti posti nel corso della videoconferenza dei Sindaci del 26 aprile 2021

 

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Il Decreto-Legge n. 44 del 1° aprile 2021 contenente misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

➡️ Dal 7 aprile al 30 aprile 2021:

✅ continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021;

✅ anche nei territori che si collocano in zona gialla, si applicano le misure stabilite per la zona arancione. Pertanto fino al 30 aprile non ci saranno territori in zona gialla. Sono possibili eventuali deroghe con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili sulla base all’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini;

✅ le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
✅ i Presidenti delle Regioni possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
✅ nella zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
✅ è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroga da parte delle Regioni;
✅ nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza;
✅ nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza;
✅ sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
➡️ Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
✅ Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni prevedono le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
➖ nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
➖ l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
➖ una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale. 
✅ Le amministrazioni possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 
✅ Fino al permanere dello stato di emergenza, per i concorsi i cui bandi sono già pubblicati, le amministrazioni prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali; qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. 
✅ Per i concorsi i cui bandi devono essere ancora pubblicati e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. 
✅ Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. 
✅ Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico.
 

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Il Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021 ha approvato un Decreto Legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Prevede, inoltre, la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. 

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 proroga la zona rossa per il Veneto fino al 6 aprile 2021.

Il Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021 contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19  e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30).

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Leggi le "FAQ" del Governo aggiornate in base alle disposizioni previste dal decreto-legge.

 

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Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.


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Il Decreto-Legge n. 15 del 23 febbraio 2021 contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Queste le principali misure:

Fino al 27 marzo 2021

✅ Sull'intero territorio nazionale ė vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
 
✅ È consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nella zona rossa non sono consentiti tali spostamenti.

✅ Nella zona arancione sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

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Il Decreto-Legge n. 12 del 12 febbraio 2021, il quale stabilisce che dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

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L'ordinanza 29 gennaio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 1° febbraio 2021, classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (consulta nella sezione "Allegati" la tabella delle aree con le principali misure previste per ciascuna area).

 
 

Allegati

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Allegato Testo-coordinato-del-dpcm-13-ottobre-2020-con-dpcm-del-18-ottobre-2020.pdf 269.67 KB
Allegato 1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf 477.75 KB
Allegato dPCM_13_ottobre_2020.pdf 1.61 MB
Allegato Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf 4.45 MB
Allegato 1 - Sintesi ANCI Veneto.pdf 186.35 KB
Allegato 2 - DPCM_LE MISURE.pdf 673.51 KB
Allegato 3 - Dpcm_20201103_aree.pdf 1.18 MB
Allegato Dpcm_20201103_aree.pdf 1.18 MB
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