Sportello IMU

Pubblicata il 23/12/2013

ATTENZIONE!!!! NON UTILIZZARE IL SOFTWARE DI CALCOLO PER L'IMPOSTA 2014!!!!!! (SOLO IMPOSTA 2013 e MINI IMU 2014)



Sportello IMU Web:  http://servizi.egaspari.it/imu/index.aspx?cb=F172
 

AVVISO IMPORTANTE PER LA SECONDA RATA IMU 2014 ABITAZIONE PRINCIPALE
AVVERTENZE: in data 30-11-2013, successivamente alla seduta del Consiglio Comunale che ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2013, è stato pubblicato il D.L. 133 del 30-11-2013!La principale novità del decreto riguarda la seconda rata IMU per l'anno 2013 che è dovuta nei termini esplicitati dalla norma che sotto si riporta
"1.Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre   2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
a)     gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; ( a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi   i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  b)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
b)      gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Ai   soli   fini   dell'applicazione   dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'assegnazione della casa coniugale al   coniuge, disposta a seguito di   provvedimento   di   separazione   legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione);
c)     gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità  immobiliare, purché   il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio).;
d)     i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e)      i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il comma 5 stabilisce che  "L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014".
§                            
 


Categorie Tributi

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto