Possibilità di attribuzione del doppio cognome per i nuovi nati

Pubblicata il 10/02/2017

Con sentenza n. 286 del 21/12/2016 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2016, è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Nel caso di DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DA UN SOLO GENITORE (PER FILIAZIONE NATA NEL MATRIMONIO) il genitore che effettua la dichiarazione dovrà produrre all’ufficiale di stato civile una dichiarazione sottoscritta dall’altro genitore, non autenticata, con allegata copia di un documento di riconoscimento, nella quale sia indicato l’intento dell’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno.
In mancanza di accordo, si attribuirà al neonato il cognome paterno.
Nel caso di DICHIARAZIONE DI NASCITA E RESA DA ENTRAMBI I GENITORI (FILIAZIONE NATA AL DI FUORI DEL MATRIMONIO), gli stessi, di comune accordo, potranno attribuire il doppio cognome, paterno e materno.
In mancanza di accordo, si attribuirà al neonato il cognome paterno.
Qualora la DICHIARAZIONE DI NASCITA SIA RESA DA ALTRI SOGGETTI LEGITTIMANTI (art. 30 DPR 369/2000 – medico, ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto) il dichiarante dovrà produrre all’ufficiale di stato civile le dichiarazione di entrambi i genitori sull’accordo raggiunto in merito all’attribuzione del doppio cognome (paterno seguito da quello materno).
In mancanza di accordo, si attribuirà al neonato il cognome paterno.

 

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