Referendum del 22 ottobre: avviso per le categorie speciali di elettori ammessi a votare in una sezione diversa da quella di iscrizione

Pubblicata il 14/10/2017

La Regione Veneto avvisa gli elettori appartenenti alle sottoelencate categorie cui la legge consente, previo rispetto delle prescritte condizioni, di votare in una sezione diversa da quella di iscrizione
  • componenti dell’ufficio di sezione (art. 48 DPR 361/1957);
  • rappresentanti dei gruppi o partiti politici presenti in Consiglio regionale delegati ad assistere alle operazioni del seggio che siano iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 48 DPR 361/1957);
  • ufficiali e agenti della forza pubblica iscritti nelle liste elettorali del Veneto in servizio presso la sezione (art. 48 DPR 361/1957);
  • militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 49 DPR 361/1957);
  • naviganti (aviatori o marittimi) iscritti nelle liste elettorali del Veneto fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 DPR 361/1957)
che con circolare prot. n. 409665 del 2 ottobre 2017 (www.referendum.regione.veneto.it), emanata dalla Regione del Veneto d’intesa con le Prefetture del Veneto, è stata prevista la seguente procedura da osservarsi per l’ammissione al voto in una sezione diversa da quella di iscrizione:
  • entro le ore 18.00 di venerdì 20 ottobre 2017 gli elettori appartenenti alle categorie sopra indicate – qualora intendano votare in una sezione diversa da quella di iscrizione – devono presentare all’Ufficio elettorale del Comune in cui vogliono votare una dichiarazione in tal senso, con la precisazione del Comune di domicilio elettorale e della sezione di appartenenza, e chiedere un certificato che attesta che possono votare in una sezione diversa da quella di iscrizione e che indica il numero della sezione, e relativo indirizzo, dove viene autorizzato l’esercizio del voto referendario.
GLI ELETTORI IN QUESTIONE SI PRESENTERANNO A VOTARE PRESSO LA SEZIONE - DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA - MUNITI DEL SUDDETTO CERTIFICATO E DI IDONEO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 15/1991, POSSONO VOTARE IN QUALSIASI ALTRA SEZIONE DEL COMUNE ALLESTITA IN EDIFICIO PRIVO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE; TUTTAVIA, L’OSSERVANZA DELLA DESCRITTA PROCEDURA SPECIALE E IL POSSESSO DEL SUDDETTO CERTIFICATO – SE PUR NON OBBLIGATORIO – PUO’ FACILITARE LE OPERAZIONI AL SEGGIO.

Allegati

Nome Dimensione
Allegato MODELLO N8 BIS.pdf 50.76 KB

Categorie Elettorale

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto