Norme sulla commercializzazione dei funghi - 2014

Pubblicata il 11/07/2014

La legge della Regione Veneto del 19 agosto 1996 n. 23 prevede che la vendita dei funghi freschi spontanei e dei porcini secchi sfusi sia soggetta ad autorizzazione comunale.
In applicazione di tale legge, chiunque (titolare e/o preposto) intenda vendere funghi, deve ottenere l'idoneità al riconoscimento tramite il superamento di un esame, che ha lo scopo di verificare la conoscenza delle specie fungine commercializzate.
Per approfondimenti visualizzare il file allegato.
 

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Allegato Norme-sulla-commercializzazione-dei-funghi-2014.pdf 173.39 KB

Categorie Commercio

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