Importanti novità per i gestori di Bed & Breakfast

Pubblicata il 18/05/2016

Con Delibera della Giunta Regionale n. 498/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 22/04/2016, sono state introdotte le seguenti novità:
  • è stata tolta la possibilità di apertura occasionale;
  • i titolari dei Bed & Breakfast, già classificati con apertura occasionale ai sensi della D.G.R. n.419/2015, devono  comunicare entro 90 giorni dal 22 aprile 2016, e quindi entro il 21 LUGLIO 2016 tramite SUAP al Comune e alla Provincia la variazione del periodo di apertura stagionale o annuale, compilando il modello regionale  disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=286699;
  • i Bed & Breakfast non ancora classificati devono sempre avere un periodo di apertura stagionale (almeno 3 mesi consecutivi nell’arco dell’anno) oppure annuale, che va dichiarato sia nella domanda di classificazione sia nella SCIA;
  • sono sempre considerate attività imprenditoriali ai fini della classificazione turistica le gestioni di Bed & Breakfast situati nei seguenti Comuni individuati dalla DGR n.498/2016: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza. L’imprenditorialità riguarda solo la legislazione turistica e non ha rilevanza ai fini civilistici e fiscali;
  • per i Bed & Breakfast situati nei Comuni del Veneto diversi da quelli sopra indicati, nella domanda di classificazione i titolari hanno due possibilità:
    • a. dichiarano di essere imprenditori, quali titolari di ditta individuale o legali rappresentanti di società, oppure
    • b. dichiarano di non essere imprenditori sotto la loro esclusiva responsabilità civilistica e fiscale.
  • i titolari di Bed & Breakfast già classificati con apertura occasionale che non comunicano la variazione del periodo di apertura entro il termine di 90 giorni dal 22 aprile 2016 e cioè entro il 21 LUGLIO 2016, saranno sanzionati dal Comune competente per l’omissione di comunicazione della variazione, ai sensi della lettera a) del comma 3, dell’art. 49 della legge regionale n.11/2013, se nella SCIA già presentata al Comune dopo il 24.4.2015 il titolare aveva dichiarato l’apertura occasionale.
 

Categorie Commercio

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