Comune di Asiago

Anagrafe

Dichiarazione di Residenza

Chi può presentare la dichiarazione
La dichiarazione di cambio di residenza da un altro Comune o all’interno del Comune, deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, entro 20 giorni dal trasferimento, da parte di:
  • cittadini italiani,
  • cittadini appartenenti all'Unione Europea, già residenti in Italia,
  • cittadini appartenenti a Stato terzo (extra Unione Europea), già residenti in Italia
In caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe.
Cosa dichiarare
Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati:
  • della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) sulla quale, si ricorda, non viene più indicata la residenza del titolare;
  • delle targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti, per i quali non viene più inviato il tagliando da applicare sul libretto di circolazione.
Il comune provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ UCO Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti con sede a Roma. Sulla patente.
Il cambio di indirizzo non comporta modifiche alla carta di identità e al passaporto.
La dichiarazione, deve essere:
  • compilata correttamente in tutte e cinque le pagine del modulo eventualmente barrando le parti non compilate. La mancanza di una o più pagine rispetto al modulo ministeriale rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.
  • sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce. La mancanza anche di una sola delle firme dei maggiorenni rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.
Alla dichiarazione si deve allegare:
  • fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferiscono, facoltativamente anche dei minorenni. La mancanza del documento di identità dei maggiorenni che firmano rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.
  • fotocopia del titolo che consente di disporre dell'alloggio (es.: contratto di locazione, comodato o atto di proprietà debitamente registrati e, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea) oppure, in alternativa, produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Per i soli cittadini stranieri, allegare inoltre:
fotocopia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia del permesso di soggiorno scaduto accompagnata dalle ricevute postali di rinnovo del Permesso.
La mancanza del permesso di soggiorno rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.
Gli accertamenti sono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino e se, entro 45 giorni dalla registrazione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.
Gli elementi di rilevazione nell’accertamento anagrafico saranno i seguenti:
  • Esattezza dell’indirizzo, reperibilità del richiedente presso l’alloggio ed eventuale coabitazione con altre persone.
  • Titolo di possesso dell’alloggio e sue caratteristiche, compresi gli arredi e l’attivazione delle  principali utenze.
  • Presenza del nome sul campanello e sulla cassetta delle lettere; eventuale corrispondenza e  pubblicità non ritirata.
  • Ulteriori pertinenti osservazioni dell’accertatore ed informazioni richieste al portiere, amministratore, vicini di casa, familiari o conviventi.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si farà comunicazione al cittadino ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 (motivi ostativi all’accoglimento); la pratica potrà essere rivalutata solamente dopo aver preso visione delle osservazioni eventualmente fornite dal cittadino.
Qualora si confermassero i motivi ostativi alla definizione della pratica, in applicazione degli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza), si provvederà al ripristino della posizione anagrafica precedente.

Durata: 45gg
Responsabile : Alessandra Pozza

Iter della pratica

Modulistica

  • Cambio di Residenza
  • Cambio di residenza oltre 4 componenti
  • D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
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