Cambio di residenza in tempo reale

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO”. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 5 “CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE”

L’articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardante le modalità con le quali effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche :

  1. trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
  2. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  3. cambiamento di abitazione.

La novità consiste nella possibilità di effettuare tali dichiarazioni attraverso la compilazione di modulistica  predisposta e di inoltrarla al comune con le seguenti modalità, unitamente ad un documento di identità :

  1. personalmente  allo sportello anagrafe;
  2. per raccomandata;
  3. via fax;
  4. via telematica.

    Quest’ultima possibilità è consentita  ad una delle seguenti condizioni :
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Le dichiarazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo :

COMUNE DI FARA VICENTINO
P.zza Arnaldi n.1 – 36030 FARA VICENTINO (VI)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net
Indirizzo di Posta elettronica: anagrafe@comune.faravicentino.vi.it
Fax: 0445.375030

L’ufficiale  di anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
A seguito della registrazione  anagrafica, il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione  stessa e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti  mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo o sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione,  verrà comunicato all’interessato la mancanza dei requisiti dichiarati con la possibilità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 10 bis della Legge n. 241/1990) di presentare proprie osservazioni in proposito. 
Qualora venga accertato che le dichiarazioni non corrispondano al vero, verrà inviata segnalazione alla autorità di pubblica sicurezza e si applicano gli articoli  75 e 76 del D.P.R.  n. 445/2000 i quali dispongono  rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti  per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa.

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