Statuto del Comune di Foza

 

Approvato con deliberazione di C.C. n° 18 del 18.03.1992

Adeguato con deliberazione di C.C. n° 29 del 18.04.1999 alle leggi 81/93 e 415/93 e adeguato con deliberazione di C.C. n° 65 del 20.12.1999 alla legge 265/99

Modificato con deliberazione di C.C. n° 44 del 28.09.2004 (abrogazione art. 47 bis – aggiunta comma 7 art. 47)

Adeguato con deliberazione di C.C. n° 3 del 01.02.2013 alla legge 215/2012

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto dello Statuto)

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Foza in attuazione della Legge 24 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

(Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Foza svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali nonchè da quelle che ritenga di interesse della propria comunità al fine di valorizzare la persona secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza ed economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3. Il Comune di Foza si propone in particolare di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:

a) difesa del territorio, valorizzazione dei beni ambientali e protezione della fauna;

b) valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, salvaguardia degli usi civici e del patrimonio silvo-pastorale.

c) valorizzazione del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato;

d) valorizzazione dei beni storico-archittettonici;

e) incentivazione delle autonome forme associative e cooperative nel territorio;

f) promozione dell'attività sportiva in tutte le forme ed espressioni e la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione del servizi dello sport;

g) promuove e sostiene quelle attività scolastiche ed extrascolastiche utili allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti. (1)

Art. 3

(Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l’esercizio di funzioni e di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

note: 1) punto così aggiunto per via delle modifiche dello Statuto ai sensi della legge 265/99

Art. 4

(Pari opportunità)

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti (1-bis)

note: 1-bis) articolo così modificato con D.C.C. n. 3 del 01.02.2013 ai sensi della legge 215/2012

Art. 5

(Stemma e Gonfalone)

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Foza sono:

1.il primo: D’azzurro al faggio al naturale sulla collina di verde, affiancato da due pecore al naturale, salienti con pastore;

Il secondo: Drappo partito di azzurro e di verde, riccamente ornato di ricami e caricato dello

stessa comunale con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Foza;

Le parti in metallo e i cordoni argentati, l’asta verticale ricoperta di velluto dei colori del

drappo, alternato con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma

del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali

frangiati d’argento.

2. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dall'apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6

(Sede comunale)

1. Il Comune ha sede in Via Roma, n. 4.

2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse. L'eventuale decisione in merito sarà adottata dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, scegliendo la sede alternativa nell'ambito del territorio comunale e provvedendo alla debita pubblicizzazione circa il cambio di sede ai cittadini.

Art. 7

(Diritti e poteri del consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di proposta di deliberazioni su tutte le materie di competenza del Consiglio;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di interventi stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3. Il regolamento disciplinerà le forme ed i modi per l'esercizio del diritti e del poteri del consiglieri.

Art. 8

(Doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 9

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

Art. 10

(Dimissioni dei consiglieri)

1. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate al Consiglio.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

(Lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno ogni tre mesi e due volte all’anno (2) per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

note: 2) punto così aggiunto per via delle modifiche dello Statuto ai sensi della legge 265/99

2. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.

4. Almeno due volte l’anno (3) il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto del consiglieri.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

Art. 12

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d’urgenza con avvisi di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificati ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nei casi di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.

4. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

a) mediante il messo comunale o di conciliazione;

b) mediante telegramma o raccomandata;

c) mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato che sottoscrive per ricevuta;

d) mediante modalità equipollenti previste dal regolamento.

5. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

6. È convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

convalida degli eletti;

comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della giunta;

-discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.(4).

Art. 13

(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all’albo pretorio insieme all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

note: 3) punto così aggiunto per via delle modifiche dello Statuto ai sensi della legge 265/99.

note: 4) punto così abrogato in applicazione dell’art. 11 comma 10, 2-bis della legge 265/99.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno ma lo stesso può rinviare e non discutere punti inseriti nell’ordine del giorno della seduta ad altra seduta successiva (5).

Art. 14

(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il Regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 15

(Voti palese e segreto)

1. Il Consiglio comunale vota in modi palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nonché di altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 16

(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

Art. 17

(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 18

(Astenuti e schede bianche e nulle)

1. Il consigliere che dichiari di astenersi dai voti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna nei casi di votazione segreta.

note: 5) punto così aggiunto per via delle modifiche dello Statuto ai sensi della legge 265/99

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti ai voti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nei casi di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nei numeri dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 19

(Consigliere anziano)

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimenti al consigliere anziano si intende tale il consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

Art. 20

(Disposizioni generali sulle commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un

termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la

presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La Commissione è sciolta una volta scaduto il termine salvo che la Giunta Comunale accerti la validità del motivo del ritardo con proroga massima di mesi 2.

3. Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione Consiliare Permanente per le eventuali modifiche allo Statuto e per la preparazione del Regolamento Comunale.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da essi dipendenti forniranno nel rispetto delle esigenze d’ufficio a giudizio del Capo dell'Area interessata le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni Consiliari.

Art. 21

(Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente per l’aggiornamento ed il riesame del regolamento comunale e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamenti da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quello per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi n. 142/90 e la legge 20 agosto 1990, n. 241, sui procedimenti amministrativi e l’accesso ai documenti amministrativi.

3. In materia di regolamenti anche la commissione ha diritto di proporre deliberazioni davanti al consiglio comunale.

Art. 22

(Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni od altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voti limitati, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 23

(Regolamenti interni)

1. I regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

CAPO III

LA GIUNTA

SEZIONE I

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 24

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla legge per la classe demografica del Comune di Foza. Nella Giunta è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi (6).

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1 (uno).

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25

(Assessore esterno al Consiglio)

1. L'assessore esterno al Consiglio è nominato dal Sindaco contestualmente agli altri assessori;

2. L'assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio con diritto di interventi e senza diritto di voto.

note: 6) punto così modificato dall’art. 11 comma 7 della legge 265/99

3. In nessun caso egli viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 26

(Incompatibilità')

1. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, fratelli, gli

ascendenti ed i discendenti, gli affini di primi grado, gli adottati e gli adottanti.

Art. 27

(Programma Amministrativo di Mandato)

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione approva lo schema del programma amministrativo del Sindaco.

Successivamente tale programma viene presentato in Consiglio Comunale e messo a disposizione dei Consiglieri nell’Ufficio di Segreteria almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi non oltre 120 giorni dalla proclamazione di elezione del Sindaco.

2. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti a tale programma.

Gli emendamenti saranno discussi e approvati in altra seduta Consiliare che si intende quale prosecuzione della seduta precedente. (7)

Art. 28

(Durata in carica, dimissioni, surrogazione)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco possono essere dallo stesso dichiarate irrevocabili e di effetto immediato in caso diverso diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede Il Sindaco, che ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate anche verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nei casi previsti dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

note: 7) articolo così modificato del’art. 11 comma 10 punto 2/bis della legge 265/99.

Art. 29

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appelli nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 30

(Competenze della Giunta)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscano al Sindaco, al segretario o ai responsabili d'area.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce due volte l’anno al consiglio sulla sua attività con cadenza semestrale. (8)

Art. 31

(Adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

1.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire relativamente a problematiche specifiche.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

note: 8) punto così aggiunto per via delle modifiche dello Statuto ai sensi della legge 265/99

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

CAPO II

IL SINDACO

Art. 32

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 33

(Attribuzioni)

1. Il Sindaco, oltre le funzioni attribuitegli dalla legge, esercita, in particolare le seguenti:

a) ha la rappresentanza generale del comune;

b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al

Segretario;

c) nomina la Giunta comunale e può revocarne i componenti;

d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla

base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;

f) promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma;

g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dalla disciplina regionale;

h) rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, le concessioni e

autorizzazioni edilizie;

i) convoca e presiede la giunta e Il consiglio comunale;

l) acquisisce direttamente, presso uffici e servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente,

informazioni ed atti anche riservati;

m) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;

n) emette provvedimenti in materia d'occupazione d'urgenza, di espropri, che la legge,

genericamente, assegna alla competenza del Comune (ELIMINATO) (9);

o) emana le ordinanze, in conformità alla legge e ai regolamenti;

p) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;

q) provvede all'osservanza dei Regolamenti;

r) delega per specifici adempimenti e per specifici procedimenti amministrativi singoli assessori o consiglieri comunali, i quali avranno la delega di funzioni conferita dal Sindaco per un tempo determinato nell’atto stesso di delega di funzioni. (10)

note: 9) punto così eliminato in applicazione dell’art. 32 della legge 265/99

note: 10) punto così aggiunto in applicazione dell’art. 11 della legge 265/99.

Art. 34

(Sostituti del Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco e ne dà comunicazione alla Giunta.

2. nei casi di impedimenti o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine d'età.

3. Nei casi di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

4. Ogni assessore può essere revocato dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione insieme al nominativo del nuovo assessore, al Consiglio.

Art. 35

(Incarichi e deleghe agli Assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi dei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarlo a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. La delega non comprende il potere di emettere ordinanze.

4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36

(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 37

(Nomine)

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende e distinzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38

(Accessi agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina dei diritti del cittadino, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l’adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

1.

2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il

diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

Art. 39

(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, ai fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nei rispetti del principio di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative e la cooperazione senza scopo di lucro e con fini di mutualità.

2. Il Comune può agevolare gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su inviti delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4) Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritti di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni e cooperative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, degli sport, del tempo libero, del turismo ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel Registro Municipale nonché le modalità per assicurare alle Associazioni accessi alle strutture ed ai servizi municipali oltrechè ai finanziamenti che il Comune può erogare.

Art. 40

(Consultazione della popolazione del Comune)

1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, agli interessati sarà riconosciuta adeguata rappresentanza nelle Commissioni eventualmente allo scopo nominate e gli stessi saranno formalmente invitati ad esporre direttamente in Consiglio Comunale o in Giunta il proprio parere.

2. La consultazione della popolazione del comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari da inviare e completare a domicilio o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte del cittadino interessato e la libera espressione del voto.

3. La consultazione viene richiesta da almeno Il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il segretario comunale redige il verbale dell'assemblea, ai fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

4. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una o più vie, oppure singole categorie o gruppi sociali. Partecipano alla consultazione i cittadini maggiori di anni 16 (sedici). La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 40 bis

(Partecipazione popolare – Associazioni.)

1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica dei cittadini all’attività amministrativa, economica e sociale della comunità locale.

2. Considera con favore la costituzione di associazioni fra cittadini, che siano apolitiche, senza fini di lucro e organizzate nel rispetto dei principi di democrazia, intese a concorrere al raggiungimento degli obbiettivi del Comune e provvedere alla loro iscrizione in apposito registro da aggiornare annualmente.

3. Il Comune incentiva la partecipazione di dette associazioni alla vita amministrativa e alle decisioni di maggiore importanza; e potrà invitarle per la gestione di pubblici servizi attinenti alla loro specifica attività ed erogare contributi o altre forme di aiuto economico.

4. Il regolamento disciplina modalità e requisiti per l’iscrizione all’albo nonché le diverse forme di collaborazione e di partecipazione.(11)

Art. 40 ter

(Assemblee )

1. Il consigli comunale può deliberare la convocazione di assemblee di cittadini, o di singole categorie a livello anche di frazione per consultazioni, proposte, dibattiti. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell’apposito regolamento.

2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti dell’organo collegiale che ha promosso la consultazione.

3. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto almeno quindici anni.(12)

Art. 40 Quater

(Consulta Popolare)

1. Allo scopo di tenere la popolazione informata sull’attività dell’amministrazione e di raccogliere opinioni e proposte dei cittadini sui programmi ed obiettivi che si intendono perseguire è costituita la consulta popolare composta da cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali.

2. Nella consulta popolare debbono essere rappresentate tutte le organizzazioni di categoria, del volontariato, della coltura, dello sport e tempo libero.

3. L’apposito regolamento disciplinerà la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed i poteri della consulta.(13)

Art. 40 Quinques

(Forum dei cittadini )

1. E’ istituito, quale massimo organismo di partecipazione popolare, il forum dei cittadini, al quale partecipano tutti i capi famiglia della popolazione residente nel Comune.

2. Il Sindaco illustra al forum dei cittadini l’attività svolta durante l’anno ed il programma dell’anno successivo, stimolando lo stresso forum dei cittadini ed avanzare proposte di modifica ai programmi da attuare, e a fornire suggerimenti per l’attività futura. Ciascun assessore dovrà illustrare la propria attività e dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale in ordine alle proposte avanzate e, ove del caso, sottopone all’approvazione le relative deliberazioni di modificazione dei programmi.(14)

note: 11) – 12) – 13) – 14) Articoli così aggiunti come stabilito dall’art. 6 della L. 265/99.

Art. 41

(Referendum Consultivo)

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consuntivo;

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica;

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

tributi e tariffe;

provvedimenti a contenuti vincolati definiti da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno due anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto da n. 400 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 41/bis

(Referendum Abrogativo e propositivo)

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum abrogativo e propositivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie:

a) tributi, tariffe, personale e piani urbanistici generali o attuativi;

b) provvedimenti a contenuto vincolato definitivo da leggi statali o regionali e dal presente statuto;

c) oggetti sui quali il Comune ha già assunto impegni deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o con terzi.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgersi di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 25% di cittadini iscritti nelle liste elettorali.(15)

note: 15) Articolo così aggiunto ai sensi dell’art. 6 della L. 265/99.

6. Sull’ammissibilità e regolarità del referendum richiesto dai cittadini decide il Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. I referendum non possono svolgersi contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali.

8. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione.

9. La modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.

10. Per essere valido, al referendum deve partecipare oltre il 50% degli elettori.

Art. 42

(Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione)

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio;

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dai regolamenti e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione;

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi;

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del Regolamento;

Art. 43

(Istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro novanta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

Art. 44

(Partecipazione alla formazione di atti)

1. Il Comune, ai fine di garantire la tutela degli interessi diffusi, prima di procedere alla adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, ne dà adeguata pubblicità e può procedere alla consultazione degli interessati operanti sul territorio comunale, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale e delle competenti Commissioni Consiliari, i indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 44/bis

(Partecipazione del Cittadino interessato da provvedimenti amministrativi)

1. Il Comune di Foza, tutte le volte che emana provvedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche soggettive, convoca i privati o gli Enti pubblici interessati dal provvedimento amministrativo al fine di raggiungere un migliore contemperamento e valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dallo stesso provvedimento.

2. In quella occasione il Comune di Foza si impegnerà a proporre e a realizzare le soluzioni che pregiudicheranno meno gli interessi dei privati interessati non trascurando altresì e tenendo in primo piano l’interesse pubblico di cui il Comune è il promotore.(16)

Art. 45

(Difensore Civico pluricomunale)

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.

2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea del Sindaco interessato.

3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio comunale. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico comunale.

4. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 46

(Principi organizzativi)

note: 16) Articolo così aggiunto ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 265/99

1. Il Comune, nell'organizzazione del suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante li sviluppi del sui sistema informativi in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo dei lavori contenenti la spesa del personale entro i vincoli della disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsti dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 47

(Unità organizzative dell'amministrazione comunale)

1. L'amministrazione comunale si articola in questo modo:

Aree

Servizi

Unità operative.

La struttura organizzativa così articolata garantisce la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna area e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Ciascuna Area organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.

3. Il responsabile dell'area, nel rispetto della professionalità del dipendente, ne organizza Il lavoro, secondo criteri di efficienza.

4. Le aree, coordinate dal segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.

5. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.

6 La specifica organizzazione di ciascuna Area è disciplinata dai regolamenti nel rispetto dei

principi sopra stabiliti.

7 Ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico delle Autonomie Locali la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – autonomie locali.

Punto 7 aggiunto con deliberazione di C.C. n.ro 44 del 28 settembre 2004 (BUR n.ro 118 del 26.11.2004)

Art. 48

(Esecuzione delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole aree.

Art. 49

(Atti di competenza del segretario, dei dirigenti e dei responsabili di area)

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità, su ogni proposta di deliberazione, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la lori esecuzione, partecipa alle riunioni di giunta e consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

2. I responsabili d'area sono direttamente responsabili, per la specifica area di competenza, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Le ulteriori attribuzioni dei responsabili d'area sono individuate e disciplinate dai regolamenti sull'organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO V

SERVIZI

Art. 50

(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per Il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 51

(Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Gli Amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

note: 17) Articolo così aggiunto dall’art. 3 comma 3 e 4 della legge 265/99.

2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori i revisori dei conti i dipendenti del comune e delle sue aziende ed istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative ai ruoli da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro Il termine di 45 giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 52

(Istituzioni per la gestione del servizi pubblici)

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri;

2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori;

3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali;

4. Al Direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato da Sindaco a seguito di pubblici concorsi ovvero con contratti a tempi determinato;

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il Regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 53

(Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione;

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 245, del codice civile;

Art. 54

(Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 55

(Rappresentanza del Comune pressi società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da essi delegata.

Art. 56

(Amministratori e Sindaco di nomina comunale e rappresentanti comunali)

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e Sindaco di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative;

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui ai comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale;

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA`

Art. 57

(Controlli economici interni della gestione)

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione;

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento dei controlli economici della gestione.

Art. 58

(Revisore del conti)

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore del conti, in conformità a quanto disposto dalla legge;

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento;

3. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

collabora con Il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune;

attesta la corrispondenza dei conti consuntivi alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione Il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

4. Il revisore del conti adempie ai sui doveri con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio;

5. I diritti, ivi compresi il corrispettivo economico e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 59

(Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale, nell'esame del bilancio, del piano e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60

(Regolamenti Comunali anteriori)

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso;

Art. 61

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.

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