Comune di Giavera del Montello

Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicata il 15/01/2021

Di seguito le disposizioni normative più rilevanti e gli ultimi aggiornamenti in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Covid-19

Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
Queste le principali novità del decreto-legge:
➡️ Proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza
➡️ Spostamenti tra Regioni
✅ Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
➡️ Spostamenti verso altre abitazioni
✅ ​Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
✅ Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.
✅ Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
➡️ Istituzione della zona bianca
✅ È istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
➡️ Istituzione di una piattaforma informativa nazionale su Piano vaccini
In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.
➡️ Altre disposizioni
In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:
✅ le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021
✅ le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria
✅ i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

❗ Le misure di dettaglio applicabili nelle Regioni, sulla base della loro classificazione, saranno contenute nel nuovo DPCM, che sarà pubblicato oggi e in vigore da domani.


domenica 26 aprile

Emanato il DPCM 26 Aprile 2020 con le misure di contenimento del contagio COVID-19 valide dal 4 al 17 maggio 2020.

Emessa anche l'Ordinanza n.11/2020 del Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che fissa il prezzo massimo delle maschere facciali ad uso medico.

 


venerdì 24 aprile

ORDINANZA n. 42 del 24 APRILE 2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO
L'ordinanza è valida a partire dalle ore 15 del 24 aprile. Di seguito una sintesi degli aspetti principali contenuti dall'Ordinanza del Presidente Luca Zaia.
  • Confermato l'obbligo di mascherina, guanti e distanziamento sociale.
  • Consentita la vendita di cibo per asporto
  • librerie, cartolerie e abbigliamento per bambini aperti tutta la settimana
  • consentita per le opere pubbliche l'esecuzione di lavori su viabilità, ferrovie, aeroporti, dighe, acquedotti, opere marittime, difesa del suolo, bonifica, demolizioni, ed altre
  • consentite le attività edilizie e impiantistiche su patrimonio esistente (con comunicazione o comunicazione asseverata)
  • consentita la coltivazione degli orti per uso agricolo o autoconsumo anche fuori Comune
  • consentita l'apertura delle fiorerie
  • consentita nei mercati la vendita di fiori e abbigliamento per bambini
  • consentiti i tagli boschivi per autoconsumo
  • consentito l'accesso ai cimiteri
  • consentite la manutenzione di imbarcazioni e le sistemazioni darsene
  • per quanto non modificato dalla nuova ordinanza sono confermate le prescrizioni vigenti, comprese le limitazioni agli spostamenti e l'obbligo di motivazione con autocertificazione.

giovedì 16 aprile
A questo link i chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi all’ordinanza della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020


lunedì 13 aprile

ORDINANZA n. 40 del 13 aprile 2020 - Regione Veneto


venerdì 10 aprile

DPCM 10 aprile 2020 - disposizioni valide dal 14 aprile al 3 maggio 2020
Il 10 aprile 2020, è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il DPCM le cui disposizioni saranno valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.
Ecco in sintesi i suoi contenuti, le cui variazioni rispetto alla situazione attuale riguardano soprattutto la riapertura di alcune specifiche attività commerciali che erano state chiuse sino al 13 aprile:
Spostamenti

  • consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  • vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Divieti e sospensioni attività

  • vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e le sedute di allenamento
  • sospese le manifestazioni organizzate, gli .eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura
  • l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
  • sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
  • sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Misure sanitarie

  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
  • l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Attività commerciali

  • sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
  • chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
  • chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e delle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Servizi

  • sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del decreto;
  • garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • i servizi di trasporto pubblico locale sono programmati dalla Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Attività produttive

  • sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto;
  • le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
  • consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
  • consentite l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
  • consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Attività professionali
si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Lavoro pubblico

  • il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per la durata dell'emergenza;
  • qualora non sia possibile la prestazione in modalità lavoro agile e non sussistano inderogabili esigenze di servizio che implicano la presenza del dipendente nella sede di assegnazione, è raccomandato l'utilizzo delle ferie, il recupero del lavoro straordinario e della banca ore.   

lunedì 6 aprile
In allegato avviso della Prefettura di Treviso con oggetto "Regola per inoltro comunicazioni prosecuzioni attività e richieste autorizzazioni ai sensi art. 1 lett. d), g) e h)DPCM 22.03.2020, come modificato dal D.M. 25.03.2020."

 


sabato 4 aprile
Ad integrazione dell'Ordinanza del 3 Aprile,  è stata pubblicata un'ulteriore ordinanza da Parte della Regione Veneto: la n° 38 del 04 aprile 2020 che dispone:

  1. L'apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata, nel periodo compreso tra il 4 aprile 2020 e il 13 aprile 2020, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020;
  2. L'attività di vendita di prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell'emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza;
  3. L'attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private.
  4. Rimangono confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020;
  5. Le attività suddette ammesse in base all'ordinanza predetta e alla presente ordinanza devono svolgersi rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e ogni misura volta alla prevenzione del contagio;
  6. le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

venerdì 3 aprile
E' stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 03 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone".
Queste le disposizioni:

  • In tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, è fatto obbligo ai gestori di ammettere solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrare l'area, di mantenere un unico accesso e di evitare gli assembramenti;
  • I mercati all'aperto e al chiuso o analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari sono subordinati all'adozione di piani comunali che prevedano anche le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; 
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;      
  • E' vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio;
  • E' vietata nella giornata di domenica l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari;
  • E' consentita l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;
  • L'accesso agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone; 
  • E' consentito il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari;
  • Sono consentiti l'uso della bicicletta o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità oltreché per gli accessi agli esercizi aperti in base al DPCM 1 aprile. L'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia sono ammesse solo nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri;
  • E' ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale;
  • Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere. 

mercoledì 1 aprile
E' stato approvato il D.P.C.M. 1 Aprile 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio" che proroga a tutto il 13 aprile 2020 le misure contenute nei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonchè dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


giovedì 26 marzo
E' stato diffuso un uleriore nuovo modello di autodichiarazione da esibire in caso di spostamento.
In allegato, autodichiarazione modello editabile



martedì 24 marzo
Nuovo Modello Autodichiarazione Spostamenti
E' stato diffuso il nuovo modello di autodichiarazione da esibire in caso di spostamento, tenendo conto delle limitazioni imposte dal DPCM 22 marzo 2020.
In allegato, autodichiarazione modello editabile.

Circolare del Ministero dell'Interno
su stop alla produzione e spostamenti
Il Viminale ha emesso una circolare di chiarimento sulle ultime misure adottate con DPCM 22 marzo 2020


domenica 22 marzo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020
È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone nuove misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e l'allegato 1 che indica le attività che potranno continuare la loro attività e la produzione. Queste misure sono in vigore da lunedì 23 Marzo. Sinteticamente il Decreto dispone:

  • alle persone è vietato trasferirsi o spostarsi con trasporto pubblico o con trasporto privato in un ALTRO COMUNE. È consentito farlo solo per motivi di lavoro, di salute o di assoluta urgenza che deve essere provata. Questa norma è attiva già DA OGGI, domenica 22 marzo, inserita in un'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno.

ATTENZIONE: inoltre da lunedì 23 non ci si può più spostare dal luogo in cui ci si trova, neppure per tornare alla propria residenza.

  • sono sospese tutte le attività produttive (fabbriche) e commerciali salvo quelle indispensabili (elencate sotto).

Le aziende non elencate hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività prima della sospensione, compresa la spedizione delle merci (verificate quindi con i vostri datori di lavoro cosa intendono fare in questi giorni!).

In ogni caso tutte le aziende potranno continuare a lavorare, se riescono a farlo, a distanza, con Smart working (lavoro agile), telelavoro o consegne a domicilio.

  • le attività professionali non sono sospese, ma anche loro devono adottare forme di lavoro agile e protocolli di sicurezza.
  • le pubbliche amministrazioni, i servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali sono aperti, ma sempre privilegiando lo Smart Working e la sicurezza sul posto di lavoro. Resta inteso che sono chiusi ovviamente musei, luoghi della cultura, scuole e luoghi di istruzione.  

TUTTE le disposizioni (queste e quelle che abbiamo già illustrato e commentato nei post precedenti relative ai parchi etc.) sono in vigore fino al 3 aprile.

Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno
Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.


venerdì 20 marzo

Nuova ordinanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia (n. 33 del 20 marzo 2020 - pubblicata sul BUR n. 37 del 20/03/2020) 
Da domani sono disposte ulteriori limitazioni all'assembramento di persone al fine di limitare e contenere l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Nel testo, allegato, si sono inasprite le limitazioni alla libera circolazione delle persone ed in modo particolare:

  • sono chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, in tutto il territorio regionale;
  • l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri urbani è limitato alle motivazioni ammesse dai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 (e cioè solo per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM) e con l'autodichiarazione;
  • per uscite legate ad attività motoria e a bisogni degli animali (passeggiate con i cani) la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall'abitazione, con obbligo di documentazione agli organi di controllo;
  • chiusi i negozi di generi alimentari nei giorni festivi;
  • nei negozi può andare una sola persona per nucleo familiare

Si ricorda a tutti i cittadini che è importante rimanere a casa perchè ciascuno è responsabile anche della salute degli altri, ed ognuno ha il dovere di non rendere vani gli sforzi che il nostro Sistema Sanitario sta faticosamente affrontando quotidianamente.
Rimanere a casa, vuol dire rimanere nella propria abitazione, evitando anche le visite ai familiari, amici e parenti (se non dovute ad estrema necessità), perchè potremmo essere portatori del virus senza avere sintomi, e così trasmetterlo involontariamente a coloro con cui veniamo in contatto. Stare a casa vuol dire quindi anche prenderci cura dei nostri cari, specie se anziani, o più fragili.

Ordinanza del Ministro della Salute con nuove restrizioni per fermare il contagio
Dal divieto di accesso ai parchi all'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione

 


martedì 17 marzo

È online sul sito del Ministero dell'Interno il nuovo modello di autodichiarazione in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".


mercoledì 11 marzo
 
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Chiusi bar, negozi e ristoranti. Aperti farmacie, alimentari, tabaccai e edicole. Garantiti i trasporti.
Le disposizioni del nuovo decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Allegato 
al DPCM

 


lunedì 9 marzo

Il DPCM 9 marzo 2020 estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed  è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

👉 il DPCM 8 marzo  in formato pdf

PER SAPERNE DI PIU'
A questo link, le FAQ sul sito del Governo, per capire meglio come comportarsi e rispettare le norme Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

A questo link, invece le FAQ del Ministero della Salute, in cui sono evidenziate bene le MISURE DI CONTENIMENTO: FAQ - Covid-19, domande e risposte 


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