COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

  

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

  

SOMMARIO

 

CAPOI - ISTITUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA 3

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3

Art. 2 - Ambito di applicazione della tariffa 3

Art. 3 - Presupposto della tariffa 3

Art. 4 - Soggetti passivi 3

Art. 5 - Locali tariffabili 4

Art. 6 - Aree tariffabili 5

Art. 7 - Computo delle superfici 5

Art. 8 - Esclusioni 5

Art. 9 - Obbligazione tariffaria 6

Art. 10 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico e sociale 7

Art. 11 - Riduzioni ed agevolazioni 7

CAPO II - TARIFFAZIONE 9

Art. 12 - Gettito della tariffa 9

Art. 13 - Categorie di utenza 9

Art. 14 - Commisurazione della tariffa 9

Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree 10

Art. 16 - Unità immobiliari ad uso promiscuo 11

Art. 17 - Locali ed aree non utilizzate 11

Art. 18 - Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali 12

Art. 19 - Tariffa giornaliera di smaltimento 12

Art. 20 - Manifestazioni ed eventi 13

CAPO III - COMUNICAZIONE, RISCOSSIONE, CONTROLLO E CONTENZIOSO 13

Art. 21 - Comunicazione 13

Art. 22 - Riscossione 15

Art. 23 - Controllo 15

Art. 24 - Abbuoni e rimborsi 16

Art. 25 - Violazioni e penalità 17

Art. 26 - Interessi moratori 18

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA 18

Art. 27 – Funzionario responsabile 18

Art. 28 – Trattamento dati 18

Art. 29 - Autotutela 19

Art. 30 - Contenzioso 19

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 20

Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali 20

Art. 32 - Abolizione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 20

Art. 33 - Entrata in vigore 21

 

 

 

CAPOI - ISTITUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

 

1.         Il presente Regolamento istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico, e ne disciplina l'applicazione. Esso è redatto in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e nel D.P.R. 158/99 come successivamente modificati ed integrati.

 

 

            Art. 2 - Ambito di applicazione della tariffa

 

1.         Il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 è svolto, ai sensi del D.Lgs. 22/97, in regime di privativa sull'intero territorio comunale con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00 nonchè secondo il Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

            Art. 3 - Presupposto della tariffa

 

1.         La tariffa è applicata per l'occupazione o la conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, per la produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 22/97, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ai sensi del precedente articolo 2.

 

 

            Art. 4 - Soggetti passivi

 

1.         La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione, ecc.) occupi ovvero conduca locali od aree scoperte costituenti presupposto ai sensi del precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

 

 

2.         Per le parti di uso comune del condominio soggette alla produzione di rifiuti, l'obbligo di corrispondere la tariffa fa carico al condominio stesso, con rivalsa sui singoli condomini sulla base delle rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.

 

3.         Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonchè per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

 

4.         Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, nonchè per le abitazioni e relative pertinenze ed accessori locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal concedente con rivalsa sul locatario o concessionario.

 

5.         Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (es.: residence, affittacamere, bed and breakfast, e simili) la tariffa è dovuta da colui che gestisce l'attività.

 

6.         In caso di occupazione abusiva, l'occupante i locali o le aree scoperte è responsabile in solido con il conduttore dell'obbligazione tariffaria di cui al presente Regolamento.

 

 

            Art. 5 - Locali tariffabili

 

1.         Si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualsiasi sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ovvero rifiuti pericolosi.

 

2.         Sono in ogni caso da considerarsi tariffabili le superfici utili di:

a)         tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, taverne, cucine, ecc.), che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), escluse le scale, come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse: le stalle, i fienili e le serre a terra e gli annessi rustici utilizzati dai coltivatori diretti per il deposito delle attrezzature e dei materiali agricoli;

b)         tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c)         tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonchè le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d)         tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e)         tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;

f)          tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali non assimilati agli urbani), delle caserme, delle stazioni, ecc.;

g)         tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi ove si formano rifiuti urbani ed assimilati (esempio: uffici, laboratori, magazzini, e simili).

 

 

            Art. 6 - Aree tariffabili

 

1.         Si considerano aree tariffabili:

a)         tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonchè alle relative attività e servizi complementari connessi;

b)         tutte le superfici coperte adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonchè l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti con l’esclusione degli spazi di manovra.

c)         le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d)         qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

 

 

            Art. 7 - Computo delle superfici

 

1.         La superficie tariffabile è misurata, per i locali sul filo interno dei muri, e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si omettono, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

    

 

            Art. 8 - Esclusioni

 

1.         Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche a titolo meramente esemplificativo:

a)         i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili, o con mobili collocati alla rinfusa e non allacciate ai servizi pubblici a rete, oppure in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive, per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;

b)         le aree che costituiscono accessori o pertinenze, così come definite all'art. 49, comma 3, D.Lgs. 22/97;

c)         le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;

d)         soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza inferiore a m. 1,5;

e)         la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);

f)          fabbricati, inutilizzati in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 180 giorni come risultanti dal certificato di conformità;

g)         locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana:

h)         terrazze scoperte e simili;

i)          cavedi, locali e cortili interni non accessibili.

 

2.         Non sono altresì soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

 

3.         Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie rientrante nel calcolo della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonchè rifiuti pericolosi, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In caso di accertato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le maggiorazioni di cui al successivo art. 25, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.   

 

            Art. 9 - Obbligazione tariffaria

 

1.         La tariffa è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria.

 

2.         L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione debitamente accertata.

 

3.         In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata qualora l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.

 

4.         In caso di omessa comunicazione l'obbligazione pecuniaria cessa automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di recupero d'ufficio.

 

5.         La tariffa è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

 

6.         La tariffa è altresì dovuta per intero anche nel caso di temporanea chiusura dei locali o di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 15 giorni; in caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta un numero di giorni pari al periodo di interruzione.

 

 

            Art. 10 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico e sociale

1.         Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

Il sussidio di cui al comma precedente può essere altresì accordato anche per i locali

e le aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione o norma di legge ;

 

 

Art. 11 - Riduzioni ed agevolazioni

 

1.         La tariffa, limitatamente alla quota variabile, è determinata in misura agevolata attraverso l'impiego di appositi coefficienti rettificativi della produttività dei rifiuti per ciascuna diversa tipologia di destinazione d'uso dei locali e delle aree, come di seguito indicato:

a)         0.7 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione idonea a comprovare il protrarsi dell'assenza;

b)         0.7 nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di 183 giorni all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

c)         0.7 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

 

2.        Per le utenze domestiche residenti e/o dimoranti abituali, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%  nel caso in cui venga attuato e dimostrato il  recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del codice civile.

 

3.         Per le utenze non domestiche quali supermencati, negozi di vendita di pane e pasta, salumi e formaggi e generi alimentari la parte variabile della tariffa è ridotta del 20% nel caso di raccolta separata degli imballaggi di cartone e smaltimento autonomo per il loro riciclaggio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del codice civile.

 

4.         Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il soggetto gestore del servizio provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 25 e 26 del presente Regolamento. Il soggetto gestore del servizio può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 23.

 

5.    La parte variabile della tariffa può essere ridotta fino ad un massimo dell’ 80% con l'applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero, ad esclusione dei rifiuti da imballaggio, anche per le utenze non domestiche che dimostrino, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati al recupero ovvero all'autosmaltimento dove consentito. Tale riduzione non si applica ai rifiuti conferiti al servizio pubblico.

 

6.         Ai fini di cui al precedente comma, la determinazione della riduzione spettante viene calcolata a consuntivo sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti di imballaggio avviati al recupero. A tale riduzione farà seguito il rimborso ovvero la compensazione a valere sulla quota variabile della tariffa all'atto dei successivi addebiti.

Affinchè possa operarsi la riduzione in parola, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello in cui il recupero è stato effettuato, l'utente dovrà rendere dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante le quantità totali di rifiuti prodotti nell'unità locale suddivisi per tipologia e le quantità totali di rifiuti avviati al recupero o all'autosmaltimento suddivisi per tipologia, nonchè l'indicazione del soggetto al quale sono stati conferiti.

Su richiesta del soggetto gestore del servizio, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla L. 70/94 per l'anno di riferimento o, in mancanza, il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97, e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

 

7.         Le riduzioni tariffarie per le utenze domestiche di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro e con altre previste dal presente Regolamento.

 

CAPO II - TARIFFAZIONE

 

 

            Art. 12 - Gettito della tariffa

 

 

1.         La tariffa dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private soggette all'uso pubblico.

 

 

            Art. 13 - Categorie di utenza

 

 

1.         La tariffa è articolata nelle fascie di utenza domestica e non domestica.

 

2.         La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente.

 

 

          Art. 14 - Commisurazione della tariffa

 

1.         La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote: una fissa ed una variabile e viene determinata con i criteri e le modalità di calcolo previste dal DPR 158/99. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all’incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario di cui al successivo comma 3.

 

2.         L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

 

3.         La redazione del piano finanziario avviene ad opera del soggetto gestore del servizio secondo le forme ed i contenuti indicati nel D.P.R. 158/99. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione illustrante le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa, nelle sue parti fissa e variabile, ad ogni tipologia di utenza, nonché le modalità di gestione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie. Il soggetto gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che determinano l’entità del servizio offerto. In caso di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell’impianto dovrà evidenziare, all’interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all’impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

 

4.         Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è commisurata ai costi fissi ad esse addebitabili, ed è determinata come riassunto nell'allegato 1, punto 4.1 che illustra le modalità di calcolo della tariffa per tali utenze.

 

5.         Per le utenze non domestiche la quota fissa della tariffa, da attribuire alla singola utenza, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili e come riassunto nell'allegato 1, punto 4.3 che illustra le modalità di calcolo della tariffa per tali utenze.

 

6.         La quota variabile della tariffa è calcolata, utilizzando i sistemi presuntivi come riassunto nell’allegato 1, punto 4.2 e 4.4, che illustrano le modalità di calcolo della tariffa per le diverse tipologie di utenze.

Fino a che non saranno operativi i sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte dalle singole utenze, la quota variabile sarà definita secondo la produzione presuntiva di ciascuna singola utenza, sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99.

 

7.         Il Comune, tramite l’organo previsto dall’ordinamento vigente, entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, approva annualmente, con deliberazione, le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile, proposte dal soggetto gestore del servizio, in base ai criteri stabiliti nel presente Regolamento. I parametri di riferimento alla base del calcolo tariffario sono indicati nel D.P.R. 158/99. Qualora tale deliberazione non venga adottata entro il termine sopra previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.

 

 

Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree

 

1.         I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, della superficie occupata o condotta, nonchè della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza.

 

2.         I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

 

3.         I locali le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3° e 4° dell’allegato 1 al presente Regolamento vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

 

4.         La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonchè al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.), o comunque all'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo rilasciato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 

5.         Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla automatica riclassificazione in base alle informazioni in possesso dell'ufficio tributi del Comune.

 

6.         Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito delle tabelle di cui agli allegati 3 e 4, che i locali e le aree da essi utilizzate vengano classificate in una categoria diversa da quella individuata, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotti annualmente. Gli interessati devono provvedere ad inoltrare apposita richiesta di cui all’ art. 21, supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti prodotti annualmente. Il soggetto gestore del servizio può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

 

 

            Art. 16 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

 

1.         Nel caso di più attività distintamente specificate ma esercitate promiscuamente nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale dedotta da una visura camerale che dovrà essere depositata dal richiedente.

 

2.         La tariffa applicabile per ogni attività deve essere unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.), con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima. Le tariffe sono viceversa distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse. Sono classificati nella stessa categoria del bene principale i locali e le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie dello stesso.

 

3.         Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui è svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

 

 

          Art. 17 - Locali ed aree non utilizzate

 

1.         La tariffa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.

 

2.         I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e allacciati ad uno degli impianti di erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, gas, ecc.)

 

3.         I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

 

 

Art. 18 - Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali

 

1.       Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso. Alle categoria delle utenze domestiche residenti sono equiparate le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”) dai soggetti residenti nel Comune.

Alla categoria delle utenze domestiche non residenti sono equiparate le abitazioni dei cittadini residenti all'estero.

 

2.         In sede di prima applicazione, poichè le denunce presentate prima del 1o gennaio 2003 non riportano, di regola, il numero degli occupanti l'abitazione, tale dato viene desunto d'ufficio dal predetto registro dell'anagrafe della popolazione.

 

3.        Per la tariffazione si tiene conto della situazione al 1o gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell’occupazione o della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

 

4.         Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all’estero, qualora non sia stata presentata la relativa comunicazione, e fatte salve le verifiche d'ufficio disposte dal soggetto gestore del servizio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 nella generalità dei casi.

 

5.         Per le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), qualora non sia stata presentata la relativa comunicazione, e fatte salve le verifiche d'ufficio disposte dal soggetto gestore del servizio, è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti uguale a quello iscritto per l’utenza domestica della prima casa.

 

6.         Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento dell'obbligazione con vincolo di solidarietà.

 

 

            Art. 19 - Tariffa giornaliera di smaltimento

 

1.         A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituita altresì la tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti, dovuta da tutte le utenze che occupano ovvero conducono temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di passaggio.

 

2.         La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione e dai coefficienti individuati per la specifica attività insediata, divisa per 365 e maggiorata del 50% ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione o agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte.

 

3.         Per le occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla tariffa giornaliera l'obbligo della comunicazione viene assolto, con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa.

 

4.         La tariffa è applicata anche alle aree private soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.

 

5.         In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato, per il conteggio di cui al precedente comma 2, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti urbani.

 

 

            Art. 20 - Manifestazioni ed eventi

 

 

1.         Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è saltuaria e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti obbligatori da inserire all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il soggetto gestore del servizio rifiuti, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

 

 

CAPO III - COMUNICAZIONE, RISCOSSIONE, CONTROLLO E CONTENZIOSO

 

            Art. 21 - Comunicazione

 

 

1.         I soggetti di cui all’art. 4 hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore del servizio l'inizio e la cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tariffabili, nonché la variazione degli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o della destinazione d’uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal soggetto gestore del servizio.

 

2.         Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

 

3.         Le comunicazioni originarie hanno effetto dal giorno nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e durata fino al giorno in cui è cessata l’occupazione o la conduzione. Esse sono efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa restano invariate.

Le comunicazioni di variazione hanno effetto dal giorno di inizio delle variazioni stesse, salva l’applicazione delle penalità previste al comma 4 dell’art. 25 in caso di tardiva presentazione.

 

4.         Le comunicazioni, originarie o di variazione, devono contenere per le utenze domestiche:

a)         i dati identificativi del soggetto che la presenta;

b)         l'indicazione del domicilio, della residenza e del codice fiscale, del soggetto che la presenta;

c)         il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel comune, ovvero i dati identificativi, se non residenti;

d)         l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;

e)         la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

f)          la data di presentazione della comunicazione.

 

5.         Le comunicazioni, originarie o di variazione, devono contenere per le utenze non domestiche:

a)         i dati identificativi (codice fiscale, dati anagrafici e residenza) di rappresentanti ed amministratori e del soggetto che la presenta;

b)         i dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita Iva, codice ISTAT dell'attività);

c)         l'indicazione della sede principale, legale o effettiva ed ogni unità locale a disposizione;

d)         l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;

e)         la data di inizio dell'occupazione o conduzione;

f)          la data di presentazione della comunicazione.

 

 

6.         Le comunicazioni di cessazione devono contenere:

a)         i dati identificativi del soggetto che la presenta;

b)         la data di cessazione;

c)         l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;

d)         i dati identificativi dell'eventuale subentrante;

e)         la data di presentazione della comunicazione;

 f)         la firma leggibile del soggetto che la presenta.

 

7.         In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate alla tariffazione, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla comunicazione nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

 

8.         Il soggetto gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonchè l'amministratore di condominio, devono presentare al soggetto gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.

 

 

            Art. 22 - Riscossione

 

1.         La tariffa è applicata, ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D.Lgs. 22/97, dal soggetto gestore del servizio.

 

2.         Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

 

3.         Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito che verrà fatto recapitare all’utenza almeno 30 giorni prima della data di scadenza prevista nel documento stesso.

 

4.        Il numero di rate di quanto dovuto in sede di riscossione ordinaria e la loro scadenza sono è concordato annualmente tra il Comune e il soggetto gestore del servizio. Il numero di rate minimo è pari a due; eventuali maggiori rateazioni vanno concordate col gestore del servizio.

 

5.      Il mancato ovvero tardivo pagamento della tariffa nei termini indicati al comma precedente, innesca il procedimento di riscossione coattiva dell'ammontare dovuto e non pagato dagli utenti, con l'aggiunta di eventuali interessi, spese e maggiorazioni, come previsto ai successivi articoli 25 e 26.

 

 

            Art. 23 - Controllo

 

 

1.         Il soggetto gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa, nonchè controlla i dati comunicati ai sensi del precedente art. 21.

 

2.         Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. A tal fine, gli uffici comunali sono tenuti a comunicare periodicamente, con cadenza mensile al soggetto gestore del servizio, le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio, l'esatta composizione dei nuclei familiari), nonchè tutte le altre variazioni riguardanti i locali e le aree interessate (ampliamento, ristrutturazione, licenze commerciali e simili).

 

3.         In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione per il recupero delle somme dovute dall'utenza. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione mediante restituzione della predetta comunicazione firmata per accettazione. Nello stesso termine l'utente può presentarsi o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio, decorso tale termine, procede emettendo documento di addebito in base agli elementi indicati nella comunicazione.

 

4.         In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il soggetto gestore del servizio ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltà di:

a)         invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate), ed a presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero rispondere a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento a dette richieste, qualora sia necessario verificare elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa (superfici o destinazione d'uso), personale dipendente del soggetto gestore del servizio, su apposita autorizzazione comunale e previo avviso da comunicare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, sono deputati, muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere ai locali ed alle aree interessate alla verifica stessa;

b)         utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

c)         richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

 

5.         In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

 

 

            Art. 24 - Abbuoni e rimborsi

 

 

1.         La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato a valere per il periodo compreso dal giorno succcessivo a quello in cui è stata presentata regolare comunicazione di cessazione debitamente accertata e l'ultimo giorno documentalmente addebitato.

 

2.         L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

 

3.         Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il soggetto gestore del servizio dispone la nota di accredito o il rimborso entro 60 giorni dalla richiesta dell'utente ovvero dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

 

 

            Art. 25 - Violazioni e penalità

 

 

1.         In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 21, il soggetto gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o la conduzione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 23.

 

2.         In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, ovvero di tardivo, parziale od omesso versamento il responsabile del soggetto gestore del servizio o un suo delegato provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alle spese, alle maggiorazioni ed agli interessi moratori così come stabilito al successivo comma 4 ed all'art. 26 del presente Regolamento.

 

3.         Gli atti di cui al comma precedente, sottoscritti dal responsabile del soggetto gestore del servizio o da un suo delegato, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa e la loro destinazione d'uso, i periodi tariffati, la tariffa applicata unitamente alle spese, alle maggiorazioni ed interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.

 

4.         Il soggetto gestore del servizio provvede anche all’irrrogazione delle maggiorazioni in aggiunta alla tariffa, a titolo di risarcimento per danno finanziario e per gli oneri di controllo dell'ufficio, nei casi e nelle seguenti misure:

a)         300,00 euro  in caso di omessa comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;

b)         50,00 euro in caso di tardivo, parziale od omesso versamento ovvero in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa, se perviene spontaneamente entro un anno dalla data di cui all'art. 21;

c)         100,00 euro   in caso di infedele, inesatta, od incompleta comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa.

 

5.         L’introito derivante dalle sanzioni di cui al comma precedente, depurate degli oneri di accertamento, verrà impiegato a parziale copertura dell’ammontare delle spese di gestione del servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti dell’anno successivo.

 

 

            Art. 26 - Interessi moratori

 

1.         In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento il soggetto gestore del servizio, provvederà ad addebitare gli interessi moratori sugli importi dovuti, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali.

 

 

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 27 – Funzionario responsabile

 

1.         Al controllo e all’esatta e puntuale applicazione della tariffa, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dal soggetto gestore del servizio.

 

2.         A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa e per la sottoscrizione di provvedimenti, atti e rimborsi.

 

 

Art. 28 – Trattamento dati

 

 

1.                            L’acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

 

2.                            Il trattamento dei dati, come inteso dall’art. 1, comma 2, lettera a), della L. 675/96, viene effettuato dal soggetto gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono obbligati alla garanzia della tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso l’esterno dei dati stessi.

 

3.                            Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma precedente le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi.

 

4.                            La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli articoli 19 e 27, comma 3, della L. 675/96.

 

5.         Secondo quanto disposto dall’art. 10 della L. 675/96, gli utenti devono essere informati circa il trattamento che si compie sui loro dati, specificando le finalità del trattamento di cui al comma 1 e le misure di sicurezza adottate. Deve essere inoltre garantita agli utenti la tutela della riservatezza dei dati.

 

6.         Il consenso al trattamento dei dati di cui all’art. 11 della L. 675/96 non è obbligatorio per quanto stabilito dalle lettere b) e c) dell’art. 20 della L. 675/96, poiché il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, e la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un Regolamento o dalla normativa comunitaria.

 

7.         I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dai soggetti di cui al precedente comma 2.

 

 

Art. 29 - Autotutela

 

 

1.         Il responsabile del soggetto gestore del servizio può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita nota motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente i precedenti atti concernenti l'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

 

2.         In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a)         grado di probabilità di soccombenza;

b)         valore della lite;

c)         costo della difesa;

d)         costo della soccombenza;

e)         costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il responsabile del soggetto gestore del servizio, dimostrata la sussistenza dell'interesse, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

 

3.         Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore del servizio.

 

Art. 30 - Contenzioso

 

 

1.         Il giudice competente in materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi è il giudice ordinario.

 

2.           Le parti, di comune accordo, in alternativa al ricorso al giudice di cui al comma precedente, possono possono risolvere la, nei casi in cui sia consentito dalla legge, mediante arbitrato rituale ai sensi degli art. 806 e seguenti Cod. Proc. Civ., da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che funge da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due entro venti giorni dalla nomina del loro secondo, ovvero, in mancanza d’accordo tra i predetti, dal Presidente del Tribunale di Treviso, il quale avrà il compito di nominare anche l’arbitro per conto di quella parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione a mezzo lettera raccomandata della nomina dell’arbitro designato dalla parte che promuove l’arbitrato.

Sede dell’arbitrato è il Comune sul quale insiste o inisistono l’immobile o gli immobili oggetto della controversia tariffaria.

 

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

          Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali

 

 

1.         In fase di prima applicazione della tariffa sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali, sia informatici che cartacei, utilizzati ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

2.         A partire dal 1 gennaio 2004, la parte variabile della tariffa verrà calcolata conteggiando il numero degli svuotamenti dei contenitori individuali e applicando una franchigia. La franchigia, corrispondente al costo di un numero minimo di svuotamenti, viene determinata dall’Ente gestore in concerto con il Comune, sulla scorta degli svuotamenti rilevati nel territorio comunale per ogni singola fascia di utenze.

 

3.         Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e nella normativa vigente.

 

4.         Tutte le successsive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del  presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento stesso.

 

            Art. 32 - Abolizione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

 

1.         Dal 1o gennaio 2003 è abolita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni e cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed in contrasto con il presente Regolamento.

 

2.         I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 33 - Entrata in vigore

 

1.         Le disposizioni del presente Regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2003.