Comune di

Moriago della Battaglia

 

 

 

 

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

 

 

SOMMARIO

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 4

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.. 4

ART. 2 FORMA DI GESTIONE. 4

ART. 3 FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE. 4

ART. 4 DEFINIZIONI 5

ART. 5 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI 6

ART. 6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI 7

ART. 7 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 8

ART. 8 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI 8

ART. 9 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA.. 9

FRAZIONE VERDE. 9

ART. 10 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. 9

Titolo II - CRITERI DI ASSIMILABILITA' 10

ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI 10

URBANI 10

ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI 10

ART. 13 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: 11

RACCOLTA E SMALTIMENTO.. 11

Titolo III - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 12

ART. 14 MODALITÀ DI CONFERIMENTO.. 12

ART. 15 CONTENITORI STRADALI DEDICATI 12

ART. 16 - CONTENITORI INDIVIDUALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA.. 12

ART. 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI - CONTENITORI DEDICATI 13

ART. 18 CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI 13

ART. 19 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.. 13

ART. 20 CONFERIMENTO PRESSO L’ECOCENTRO.. 14

ART. 21 CONFERIMENTO DEI “RIFIUTI DIFFERENZIATI”. 14

ART. 22 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 14

ART. 23 CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI 14

Titolo IV.. 15

RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 15

ART. 24 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA.. 15

ART. 25 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI 15

ART. 26 RACCOLTA “PORTA A PORTA”. 15

ART. 27 RACCOLTA SU CHIAMATA.. 16

ART. 28 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI 16

ART. 29 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE. 16

ART. 30 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA.. 16

ART. 31 RACCOLTA DI VETRO, LATTINE, PLASTICA, VESTITI USATI, CARTA E CARTONE. 17

ART. 32 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI  (RUP) 17

ART. 33 SMALTIMENTO RIFIUTI AGRICOLI 17

ART. 34 RIFIUTI INERTI 17

ART. 35  RIFIUTI RACCOLTI ALL’ECOCENTRO.. 17

ART. 36  RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI 18

ART. 37 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI 18

ART. 38 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI 18

ART. 39 TRASPORTO.. 18

ART. 40 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 19

Titolo V - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA.. 20

ART. 41 FINALITA’ E METODI 20

ART. 42 POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI 20

ART. 43 SPAZZAMENTO.. 20

ART. 44 RACCOLTA FOGLIE. 21

ART. 45  DISERBO VERDE INCOLTO.. 21

ART. 46 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE. 21

ART. 47 CURA POZZETTI E CADITOIE. 21

ART. 48  LAVAGGIO STRADE E PIAZZE. 21

ART. 49 PULIZIA FONTANE E MONUMENTI 21

ART.  50 RECUPERO AREE DEGRADATE. 22

ART. 51 SGOMBERO NEVE. 22

ART. 52 SMALTIMENTO RIFIUTI TRATTENUTI DA CHIUSE. 22

ART. 53 AREE MERCATALI 22

ART. 54 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI 22

VIAGGIANTI 22

ART. 55 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI 23

TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 23

ART. 56 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER.. 23

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. 23

ART. 57 ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO.. 23

ART. 58 ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI 24

ART. 59 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE. 24

PUBBLICHE. 24

ART. 60 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI E TERRENI AGRICOLI 24

Titolo VI - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.. 25

ART. 61 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE. 25

ART. 62 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE. 25

ART. 63 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI 25

ART. 64 CONDIZIONI OPERATIVE. 26

Titolo VII - -CONTROLLI E SANZIONI 27

ART. 65 VIGILANZA E SANZIONI 27

ART. 66 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI 27

COMUNALI 27

ART. 67 VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO.. 27

 


Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

 

 

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Moriago della Battaglia disciplina con il presente Regolamento la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 05-02-1997 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

 

 

ART. 2 FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune di Moriago della Battaglia provvede all’organizzazione e alla gestione del

servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste per legge.

2. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come Ente Gestore.

 

 

ART. 3 FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della

cittadinanza, deve:

a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l’accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della

normativa vigente

2. L’intera gestione dei rifiuti viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a)      evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b)      promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti;

c)      determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani favorendo la separazione delle varie frazioni merceologiche da parte dell’utenza al fine di agevolare il recupero di materia e di energia;

d)      ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;

e)      tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;

 

3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l’obiettivo di:

a) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero ed il riciclo, fin dalla fase della loro produzione e conferimento al Servizio Pubblico;

c) agevolare il conferimento dei rifiuti differenziabili  da parte dell’utenza prevedendo la fornitura di appositi contenitori stradali o domiciliari ed attivando le strutture di raccolta all’Ecocentro per quei  rifiuti che per quantità o volume non possono essere raccolti durante il normale servizio pubblico sul territorio;

c) incentivare la raccolta differenziata attraverso una continua informazione rivolta a tutte le utenze e la promozione di iniziative di educazione ambientale nelle scuole;

d) promuovere un sistema di verifiche dei risultati e continuo miglioramento del sistema di raccolta;

g) adottare sistemi che contengano i costi in equilibrio con i benefici derivanti.

 

 

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le definizioni di “rifiuto” descritte dalla normativa vigente. Vengono, inoltre, utilizzati i termini così come successivamente descritti.

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

rifiuti urbani: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

rifiuti speciali assimilabili agli urbani:ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o da attività artigianali, commerciali, di servizio ed agricole, i quali abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani. L’assimilazione di tali rifiuti è di competenza del Comune sulla base di criteri qualitativi e quantitativi definiti dallo Stato.

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

ente gestore: il Comune o il Consorzio di Bacino Territoriale per quei servizi che gli sono stati affidati in gestione dal Consiglio Comunale.

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

rifiuto differenziato: il rifiuto che per le sue caratteristiche merceologiche omogenee può essere avviato alla raccolta differenziata.

rifiuto umido: frazione organica dei rifiuti costituita prevalentemente da scarti da cucina di origine vegetale o animale, piccoli quantitativi di verde derivanti da operazioni di giardinaggio domestico.

rifiuto verde: ramaglie e scarti verdi che per quantità o volume non possono essere utilizzati per il compostaggio domestico, né conferito al servizio pubblico di raccolta dell’umido.

compostaggio domestico: processo di trasformazione del rifiuto organico biodegradabile (umido o verde) in terriccio da utilizzare come ammendante in giardino. I rifiuti utilizzati provengono esclusivamente dal nucleo familiare o dall’attività (es. ristorante) del loro produttore. La pratica del compostaggio domestico può avvenire con diversi sistemi (concimaia, composter, cumulo), in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di Igiene.

rifiuto secco riciclabile: il rifiuto che può essere differenziato sulla base della sua composizione merceologica e conferito al servizio pubblico secondo le modalità messe in atto dall’amministrazione comunale.

rifiuto secco residuo: la frazione di rifiuto che per la tipologia di materiale di cui è costituito non può essere ulteriormente differenziato dal produttore per essere avviato al recupero/riciclaggio.

contenitore: qualsiasi dispositivo idoneo alla raccolta di una particolare frazione merceologica di rifiuto. Può essere “stradale” quando è collocato in area pubblica al servizio di tutta l’utenza ovvero “individuale” quando viene fornito a ciascun utente per una raccolta di tipo domiciliare.

Ecocentro: area recintata e controllata autorizzata per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziabili.

rifiuti ingombranti: costituiti da beni di consumo, oggetti di comune uso domestico o d’arredamento, destinati a non essere più utilizzati ed irrecuperabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione, e che per dimensioni e peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al normale circuito del servizio pubblico.

beni durevoli: si tratta di beni durevoli, frigoriferi, surgelatori, lavatrici, lavastoviglie, computer, condizionatori d’aria ed altre apparecchiature elettroniche che contengono dei materiali pericolosi per cui devono essere raccolti separatamente ed avviati ad appositi impianti per il loro recupero o smaltimento.

rifiuti pericolosi: rifiuti così classificati dalla normativa, che per le proprie caratteristiche di pericolosità devono essere raccolti separatamente ed avviati ad uno specifico trattamento.

raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall’Ente Gestore.

raccolta su chiamata: raccolta di particolari rifiuti concordata preventivamente dall’utente con l’Ente Gestore.

 

 

ART. 5 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o non domestici assimilati agli urbani, sono utenti del servizio comunale espletato dall’Ente Gestore .

2. I rifiuti urbani, domestici o non domestici assimilati agli urbani devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall’Ente Gestore.

4.Il conferimento da parte degli utenti deve avvenire secondo le seguenti disposizioni.

a)      I contenitori individuali utilizzati per il conferimento dei rifiuti devono essere esposti in strada chiusi per la raccolta.

b)      Per il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno degli appositi contenitori stradali, l’utente deve attenersi rigorosamente alle indicazioni fornitegli dall’amministrazione e precisate in appositi  adesivi o cartelli affissi sui contenitori stessi.

c) Il conferimento dei rifiuti raccolti “porta a porta” deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

d) Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore ad essa predisposto.

5. E’ obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all’art.6, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

7. Possono essere emanate ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

 

 

ART. 6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. E’ vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti secchi residui. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E’ vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corpi idrici superficiali.

3. E’ inoltre vietato:

a) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale;

b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato porta a porta;

c) conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto;

d) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;

e) spostare i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;

f) intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il

servizio stesso;

g) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

h) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;

i) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio, nel caso vengano attivati servizi integrativi di raccolta dei rifiuti rispetto a quelli di competenza previsti dalla normativa;

J) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta

e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;

k) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;

l) incenerire rifiuti di qualunque tipo, ad eccezione della parte legnosa della “frazione verde” (residui di potature e ramaglie), non trattata, connessa con le buone pratiche agronomiche e forestali, in piccole quantità, purchè i fuochi vengano accesi lontano dai centri abitati, in condizioni climatiche favorevoli e senza creare fastidi o disagi a terzi secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

m) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

4. E’ fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all’ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. E’ vietato conferire, mescolati agli altri flussi: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

 

ART. 7 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Sono attivate le seguenti Raccolte Differenziate:

a) frazione secca riciclabile (vetro, carta, cartone, plastica, metalli), per il successivo conferimento a impianti di riciclo/recupero;

b) frazione verde nonché frazione putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione ;

c) rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli;

d) rifiuti urbani pericolosi.

2. La Giunta Comunale può attivare le raccolte di altre frazioni di rifiuti non menzionate al punto 1. del presente articolo tenendo conto della effettiva possibilità di riciclo/recupero degli stessi presso impianti autorizzati e dei costi e dei ricavi derivanti dalla loro separazione.

3. E’ vietata l’attivazione di iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da parte di Enti o Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al TITOLO VI..

4. L’Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l’attivazione di nuovi servizi o la modifica di servizi esistenti; dovrà a tal scopo utilizzare un linguaggio semplice e conciso.

5. Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

 

 

ART. 8 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Resta salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

 

 

ART. 9 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA

FRAZIONE VERDE

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa da definirsi nell’apposito Regolamento, il corretto compostaggio domestico del rifiuto umido.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l’utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde). Non deve costituire pericolo di ordine igienico-sanitario o altro disagio per la popolazione.

3. Le utenze interessate a praticare il compostaggio domestico  presentano richiesta presso l’ufficio competente.

4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.

5. E’ vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi scritti fra confinanti.

6. L’utente che attua il compostaggio domestico, godendo di riduzione della tariffa, non può conferire il rifiuto umido al servizio di raccolta.

 

 

ART. 10 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1.Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere responsabilizzati e coinvolti riguardo alle problematiche e alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti. 

2.A tal fine il Comune, in collaborazione con l’Ente di Bacino di appartenenza e la ditta affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale . 3. Il Comune, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, potrà promuovere l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema dei rifiuti.

4. Ogni cittadino collabora con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali carenze dello stesso nonché episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.


 

Titolo II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

 

 

ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI

URBANI

1.In attesa della determinazione da parte dello Stato (D.Lgs 22/97) dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,  ai  fini della raccolta e dello smaltimento il Comune esercita il diritto di privativa sui rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, dichiarati assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità secondo i criteri definiti all’art. 12 del presente Regolamento.

2.Il Produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti anche con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dall’Ente Gestore per l’avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza.

3.Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani per i quali siano state istituite specifiche raccolte sulla base di criteri di efficienza, economicità ed efficacia. La quantità conferibile sarà rapportata alla capacità volumetrica dei contenitori (individuali o stradali)  o alla capacità ricettiva dell’Ecocentro. L’ordinario servizio di raccolta potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative fissate dall’Ente Gestore.

 

 

ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:


Accessori per l’informatica

Alimenti (scarti di) non liquidi

Alimenti deteriorati

Alimenti inscatolati deteriorati

Animali (residui di estrazione di principi attivi)

Baccelli

Bucce

Caffè (scarti di)

Camere d’aria

Carta

Carta adesiva

Carta (fogli di)

Carta metallizzata

Carta plastificata

Cartone

Caseina

Cassette

Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)

Cavi (materiale elettrico)

Cellophane

Feltri (tessuti non tessuti)

Ferro (manufatti di)

Fibre (scarti di)

Fiori (scarti di)

Fusti (vuoti)

Frutta (scarti di lavorazione)

Erbe (scarti di)

Gesso (frammenti di)

Gesso (pannelli di)

Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)

Imbottiture

Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di

roccia)

Juta (scarti di)

Lane di vetro

Latta (fusti di)

Lattine

Lastre (fotografiche e radiografiche)

Legno (pannelli di)

Legno (scarti di)

Legno (pasta di, anche umida purché

palpabile)

Linoleum

Materiale elettrico (cavi)

Metallo (imballaggi)

Moquette

Molitoria (scarti di industria)

Nastri abrasivi

Ortaggi (scarti di lavorazione)

Oli vegetali

Paglia (prodotti di paglia)

Pagliette (di ferro)

Pastificazione (residui di industria)

Plastica

Plastica (fogli metallizzati di)

Plastica (fusti di)

Plastica (pannelli di)

Pelli

Pelli (similpelle)

Pellicole

Resine (termoplastiche e termoindurenti,

manufatti di)


Rifiuti ingombranti di arredamento di uso comune (no beni durevoli) provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Rivestimenti (in guaine)

Roccia (lana di)

Sacchi (di carta o plastica)

Sanse esauste

Segatura

Spugna di ferro

Stracci

Stucco (frammenti di)

Sgranatura (scarti di)

Sughero (frammenti e manufatti di)

Tappezzeria

Tessuti (non tessuti)

Tessuto (scarti e ritagli di)

Trucioli di legno

Vegetali (scarti di)

Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)

Verdure (scarti di)

Vetro (fusti di)

Vimini (frammenti e manufatti di)

 


 

Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa;

b) devono presentare compatibilità tecnologica con l’impianto di trattamento specifico;

c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall’Ente Gestore

d) non devono appartenere al seguente elenco:

(1) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;

(2) rifiuti di imballaggi terziari;

(3) rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

 

 

ART. 13 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI:

RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono a carico del produttore.

2. L’Ente gestore può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

 


Titolo III - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

 

ART. 14 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. I  rifiuti urbani ed assimilati devono essere conferiti a cura del produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi e adottate dall’Ente Gestore.

2. I rifiuti possono essere conferiti come segue:

a)      nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;

b)      nei contenitori individuali forniti dall’Ente gestore;

c)      nell’Ecocentro comunale;

d)      presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;

e)      ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;

f)        nei contenitori “dedicati” per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati;

 

 

ART. 15 CONTENITORI STRADALI DEDICATI

1. I contenitori stradali (le campane e/o i cassonetti per la raccolta differenziata) devono essere di idoneo materiale (lavabile e disinfettabile), dislocati in idonei spazi, tali da garantire l’igienicità, l’agevolezza delle operazioni di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l’armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

3. E’ vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.

4. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per le campane per la raccolta differenziata, sulla base di standard proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti

 a servire.

5. La posizione dei contenitori su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dall’Ente Gestore sentito il competente Settore del Comune ed il comando di polizia municipale.

6. Cassonetti e campane per la raccolta differenziata dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e le modalità di conferimento e i principiali divieti.

 

 

ART. 16 - CONTENITORI INDIVIDUALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA

1. I contenitori individuali (esempio sacchetti) destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani  devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico per il solo atto dello svuotamento.

2. Nel caso in cui il privato per comprovati motivi fisici (invalidi, portatori di handicap, ecc.) oppure per la mancanza della possibilità di suolo non possa adempiere a quanto stabilito per la raccolta porta a porta nel punto 1. del presente articolo, può richiedere al Comune la dislocazione su suolo pubblico;

3. Per lo svuotamento il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta secondo le modalità prestabilite dal Comune limitatamente ai giorni ed all’orario di raccolta.

4. Detti punti di raccolta si trovano di norma su suolo pubblico, tenendo conto dell’ampiezza della strada, del marciapiede, della situazione del traffico, nonché della distanza dall’utente.

5. E’ fatto obbligo da parte degli utenti la custodia ed il lavaggio e/o la pulizia del contenitore in dotazione (nel caso si tratti di bidoni), nonché la raccolta dei rifiuti sparsi su proprietà privata a causa di fenomeni di randagismo.

 

 

ART. 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI - CONTENITORI DEDICATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori predisposti. Qualora, nel caso di contenitori individuali per la raccolta porta a porta la volumetria a disposizione fosse inferiore alla quantità prodotta dovrà essere richiesta l’assegnazione di un contenitore di volumetria maggiore.

3. Le “grandi utenze”, quando produttrici di “assimilati”, possono richiedere, a corrispettivo e secondo un tariffario fissato dal Comune in accordo con l’Ente gestore , “contenitori dedicati” di grandi dimensioni. Devono, però, riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

 

 

ART. 18 CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI

Il Comune può individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui collocare periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, e manifestazioni.

 

 

ART. 19 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. E’ vietata la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata :

a). entro una distanza di 5 metri da :

-         incroci,

-         passaggi pedonali,

-         semafori;

-         ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e farmacie.

b. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita dai parcheggi riservati a portatori di handicap e nello spazio riservato alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

c. entro una distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;

d. entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell’energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

2. I contenitori possono essere collocati sui marciapiedi purché non costituiscano intralcio al transito dei pedoni.

 

 

ART. 20 CONFERIMENTO PRESSO L’ECOCENTRO

Gli utenti che si servono dell’Ecocentro dovranno attenersi alle regole di conferimento e di comportamento indicate presso l’impianto e approvate dall’apposito Regolamento.

 

ART. 21 CONFERIMENTO DEI “RIFIUTI DIFFERENZIATI”

1. E’ obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori dei rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata come meglio specificato al titolo IV;

 2. Sono da ritenersi rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i rifiuti speciali assimilati costituiti dalle categorie merceologiche per cui è attiva tale raccolta

3. L’Ente Gestore potrà modificare, a seguito di formale provvedimento del Comune, i criteri di

separazione, anche in relazione alle attrezzature disponibili.

 

 

ART. 22 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E’ tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:

a) nei contenitori per rifiuti urbani;

b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani o destinati

ad accogliere rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

2. Tutti i rifiuti urbani pericolosi andranno conferiti nei contenitori specifici o all’Ecocentro o alla eventuale stazione mobile attrezzata allo scopo.

 

 

ART. 23 CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

I rifiuti definiti come “beni durevoli”, ad esaurimento della loro durata, devono preferibilmente essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente, oppure essere consegnati all’Ente Gestore presso l’Ecocentro o, nel caso venga attivato apposito servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti o voluminosi, previa prenotazione all’apposito servizio di raccolta.


Titolo IV

RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

 

 

ART. 24 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale . Entro tale perimetro l’utenza del servizio è obbligatoria.

Successivamente all’approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata con ordinanza sindacale.

2. L’Ente Gestore in accordo con l’Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata , in particolare per la frazione organica, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino nel rispetto di quanto previsto al TITOLO III. L’Ente Gestore dovrà porre particolare cura nell’asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla eventuale pulizia del suolo attorno ai contenitori .

 

 

ART. 25 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI 

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti o contenitori stradali viene organizzata mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, attraverso l’impiego di idonee attrezzature atte:

a) allo svuotamento dei cassonetti;

b) al periodico lavaggio dei cassonetti;

c) alla raccolta dei rifiuti abbandonati all’esterno dei contenitori stessi o prodotti nelle operazioni di svuotamento;

d) al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

2. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all’utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all’interno degli appositi contenitori.

 

 

ART. 26 RACCOLTA “PORTA A PORTA”

1. La raccolta “porta a porta” consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti posti in contenitori individuali (sacchi e/o bidoni) che devono essere posizionati dal produttore nei giorni e orari stabiliti al piano terra di ogni stabile sede del produttore stesso, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada e comunque secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Ente Gestore.

2 L’Ente gestore si fa carico della fornitura alle utenze degli appositi contenitori che si considereranno in custodia degli utenti e dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

3. Per le utenze che abbiano una ingente produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, entro  opportuni contenitori  messi a disposizione dell’Ente Gestore e affidati alla custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento. Potranno essere concordate modalità e frequenze di raccolta idonee alle specifiche situazioni.

4. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

5. La frequenza dell’asporto dovrà risultare adeguata anche per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo (come da calendarizzazione predefinita). Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno utile.

 

 

ART. 27 RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti, per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, potrà essere istituita la raccolta su chiamata.

2. Il Servizio, se previsto, potrà essere disponibile per gli utenti con frequenza fissata dall’Ente Gestore previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

 

 

ART. 28 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti potranno essere istituiti punti di raccolta specifici presso luoghi privati e l’Ente Gestore provvederà alla raccolta.

2. Sarà a carico dell’Ente Gestore oltre alla raccolta anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.

3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di Enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l’installazione dei medesimi, sono tenuti:

a) a consentire l’installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;

b) a collaborare con l’Ente Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;

c) a comunicare all’Ente Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

 

 

ART. 29 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nelle varie frazioni, secondo una predefinita calendarizzazione, utilizzando un mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine. La raccolta è particolarmente dedicata ai rifiuti urbani pericolosi quali ad esempio vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fitochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

2. L’itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

 

 

ART. 30 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani verrà effettuata con il sistema “porta a porta” con adeguata frequenza. Nei mesi estivi la frequenza dell’asporto potrà essere aumentata, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

2. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e caratteristiche all’interno dei contenitori individuali forniti dall’Amministrazione.

 

 

ART. 31 RACCOLTA DI VETRO, LATTINE, PLASTICA, VESTITI USATI, CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta di questi rifiuti può venire svolto mediante gli appositi contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata oppure tramite una raccolta porta a porta.

2. In caso di raccolta mediante contenitori stradali ,la ditta incaricata è obbligata a raccogliere tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi.

3. Le frequenze di svuotamento dei contenitori possono variare a seconda del periodo dell’anno e verranno opportunamente divulgate dal Gestore.

4. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di campane o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all’utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all’interno degli appositi contenitori.

5. La raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo è attivata anche all’Ecocentro comunale.

 

 

ART. 32 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI  (RUP)

1. Viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi attraverso appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e posizionati a cura dell’Ente Gestore, nell’Ecocentro o nelle postazioni mobili.

2. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con scadenza minima mensile. Il controllo dell’integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

 

 

ART. 33 SMALTIMENTO RIFIUTI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli devono smaltire i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi secondo le modalità di legge con costi a carico del produttore.

 

 

ART. 34 RIFIUTI INERTI

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche

di II categoria - tipo A o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti. Fanno eccezione piccole quantità di rifiuti inerti (0,25 mc equivalente ad una carriola) provenienti da demolizioni o costruzioni di origine esclusivamente domestica che possono essere conferiti all’Ecocentro.

 

 

ART. 35  RIFIUTI RACCOLTI ALL’ECOCENTRO

Vengono raccolte all’Ecocentro le seguenti tipologie di rifiuti:

carta, cartone, plastica, ferro, vetro, accumulatori esausti, pile, medicinali, ingombranti, beni durevoli, verde.

L’Amministrazione Comunale può attivare all’Ecocentro la raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti oltre a quella citata, in base alle esigenze della cittadinanza e la disponibilità degli impianti autorizzati al loro riciclo/recupero, previa comunicazione alla Provincia di Treviso.

 

 

ART. 36  RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI

1. I contenitori sistemati all’interno degli spazi esclusivi di ditte o attività economiche produttrici di rifiuti speciali assimilati, sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti, con l’unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in strade, vie e piazze pubbliche, sono collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività .

2. La frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati verrà definita in base alla produzione di rifiuti dell’attività in questione. Sarà tuttavia disponibile un servizio su chiamata in grado di provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori colmi prima del giorno previsto per il passaggio.

 

 

ART. 37 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti provenienti dall’ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all’interno o all’esterno del cimitero.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

I contenitori del Cimitero dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.

 

 

ART. 38 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L’Ente Gestore provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati saranno resi disponibili, con frequenza mensile, all’Amministrazione Comunale suddivisi per flussi.

 

 

ART. 39 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l’emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

 

 

ART. 40 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le fasi finali di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, salvo casi che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dall’Ente Gestore attraverso mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati.

2. L’eventuale utilizzo di un’area finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.

3. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.


 

Titolo V - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

 

 

ART. 41 FINALITA’ E METODI

1. Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana:

a) posizionamento e cura cestini portarifiuti;

b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;

c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento del rifiuti raccolti;

d) asporto rifiuti da aree a verde pubblico;

e) diserbo verde incolto e asporto rifiuti;

f) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d’acqua ;

g) cura superficie pozzetti e caditoie stradali;

h) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi;

i) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;

j) lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;

k) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d’uomo delle gallerie di pubblico transito1;

l) recupero aree pubbliche degradate;

m) sgombero neve;

n) asportazione rifiuti trattenuti da chiuse del reticolo idrico cittadino.

 

 

ART. 42 POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, il Comune installa appositi cestini.

2. E’ vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

3. E’ vietato depositare nei cestini rifiuti urbani prodotti all’interno dei locali o delle aree private.

 

 

ART. 43 SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.

2. Il servizio effettuato dall’Ente Gestore deve coprire tutte le piazze e le strade comunali, statali e provinciali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.

4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana del Comune.

5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.

6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell’incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale.

7. Nelle aree spazzate meccanicamente dovrà essere obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario per la raccolta dei rifiuti non accessibili alla spazzatrice.

 

 

ART. 44 RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera dell’Ente Gestore, assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.

2. Lungo le strade cittadine alberate e in particolare in quelle con alberature a "foglia larga", viene previsto l’utilizzo di attrezzature apposite che consentono di intervenire anche su grandi quantità. Il periodo di intervento con aspirafoglie è previstoda ottobre a febbraio, secondo un calendario che assicura minimo tre passaggi su tutte le strade cittadine alberate.

 

 

ART. 45  DISERBO VERDE INCOLTO

Qualora lungo i margini stradali, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti, il Comune dovrà provvedere alla loro rimozione per estirpazione o al diserbo mediante l’uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l’adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocumento o danno a persone, animali, cose.

 

 

ART. 46 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE

Le rive e le sponde dei corsi d'acqua devono essere sottoposte a periodica pulizia, con raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti, così come previsto dalla normativa di settore.

 

 

ART. 47 CURA POZZETTI E CADITOIE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie per la  raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E’ assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

 

 

ART. 48  LAVAGGIO STRADE E PIAZZE

Il Comune provvede al lavaggio delle strade, con cadenze e modalità definite in base all’utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.

 

 

ART. 49 PULIZIA FONTANE E MONUMENTI

1. Tutte le fontane e le fontanelle presenti nel territorio comunale dovranno essere sottoposte a periodico asporto dei rifiuti in esse abbandonati, alla disinfezione e pulizia del bacino avendo cura che lo scarico dell’acqua non avvenga sulla pubblica via.

2. Dovranno inoltre essere rimossi periodicamente gli imbrattamenti da monumenti pubblici (zoccolo

di base) e dalle pareti laterali ad altezza d’uomo delle gallerie di pubblico transito.

 

 

ART.  50 RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti.

2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti e manutenzione del verde ad opera dei proprietari.

3. Nel caso in cui i proprietari non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare gli interventi di recupero dell’area, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

 

 

ART. 51 SGOMBERO NEVE

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, l’Ente Gestore provvede:

a) allo sgombero della neve dalle sedi stradali;

b) allo spargimento di cloruri o di miscele criogeniche.

2. In caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. è fatto obbligo agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni (in deroga ad eventuali regolamenti condominiali) fino a quando l’Ente Gestore non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

 

 

ART. 52 SMALTIMENTO RIFIUTI TRATTENUTI DA CHIUSE

Deve essere effettuato l’invio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ottenuti dalla pulizia degli sbarramenti idraulici e dalle griglie poste a difesa degli impianti idrovori. Sarà cura del Comune di Sernaglia della Battaglia far provvedere agli enti competenti alla manutenzione dei corsi d’acqua(Consorzi di Bonifica, del Magistrato delle Acque o del Genio Civile) al recupero e all’accumulo dei rifiuti con periodicità da definire.

 

 

ART. 53 AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in contenitori predisposti e gestiti dall’Ente Gestore.

2. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.

 

 

ART. 54 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI

VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’Ente Gestore.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. All’orario di chiusura l’area dovrà risultare perfettamente ripulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell’area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area dovranno essere descritte quali e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell’area data in concessione.

 

 

ART. 55 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI

TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti e privi di vegetazione incolta, a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Comune alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell’area, nonché all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. Nel caso in cui essi non adempiano all’ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell’Ente Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite.

 

 

ART. 56 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni/convenzioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell’area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

2. Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l’immediato sgombero dei rifiuti e lo spezzamento delle aree occupate.

 

 

ART. 57 ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO

1.      E’ vietato il lancio di volantini per le strade o aree pubbliche o aperte al pubblico.

2.      E’ vietata la collocazione di volantini sui veicoli, fatta eccezione per quelli distribuiti alla cittadinanza o all’utenza per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche.

 

 

ART. 58 ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima senza lasciare sull’area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.

3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall’Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

 

 

ART. 59 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE

PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all’eliminazione e all’asporto di escrementi solidi.

 

 

ART. 60 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI E TERRENI AGRICOLI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia in giornata (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Polizia Rurale.

2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a provvedere alla pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

4. Chi effettuando le normali attività agricole imbratta tratti stradali o aree pubbliche e’ tenuto a provvederne alla pulizia in giornata.

 


 

Titolo VI - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

 

 

ART. 61 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli di Enti o Associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che gli Enti e le Associazioni di cui al comma 1, stipulino un’apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale da inoltrare, per conoscenza, all’ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti..

3. Ai sensi della Circolare n. 6291/311.41 della Giunta Regionale del 06/07/98, la stipula della convenzione di cui al comma 2 solleva gli Enti e le Associazioni dagli obblighi previsti dagli artt. 11, 12, 15 e 30 del D.Lgs. n. 22/97.

 

 

ART. 62 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà indicare almeno:

a) il nominativo del responsabile dell’Ente o dell’Associazione;

b) che l’attività non ha scopi di lucro;

c) che l’attività ha carattere saltuario e che la convenzione ha validità solo per le date nelle quali verrà effettuata tale raccolta;

d) che la data della raccolta dovrà essere comunicata al Comune ed all’ente gestore del

servizio, con almeno 5 gg. di anticipo;

e) che l’attività ha alto contenuto ambientale perché permette di avviare al riutilizzo rifiuti

altrimenti difficilmente recuperabili;

f) le tipologie dei rifiuti urbani per i quali il Comune concede in concessione l’attività di raccolta

e avvio al recupero;

g) l’obbligo da parte dell’Ente o Associazione di comunicare entro 1 mese dalla data di

effettuazione della raccolta, i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.

 

 

ART. 63 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi gli Enti e le Associazioni di volontariato per la raccolte differenziata riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:

a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;

b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;

c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;

d) non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

2. Enti ed Associazioni di volontariato dovranno garantire l’effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l’autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende affidabili che operano nel campo del dei materiali.

 

ART. 64 CONDIZIONI OPERATIVE

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

a) carta e cartone;

b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;

c) imballaggi di plastica;

d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;

e) alluminio in forma di lattine per liquidi - metalli;

f) rifiuti ingombranti di origine domestica;

g) indumenti e simili.

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunale.

3 Gli Enti o le Associazione hanno l’obbligo di comunicare entro 1 mese dalla data di effettuazione della raccolta, i quantitativi e le tipologie di rifiuti avviati al recupero.


 

Titolo VII - -CONTROLLI E SANZIONI

 

 

ART. 65 VIGILANZA E SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs 22/97, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l’ammenda nei limiti minimi e massimi elencati nell’allegato A.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti di Polizia Municipale, il personale del Comune e il personale di ARPAV ed ULSS esercenti funzioni di polizia giudiziaria.

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689. L’accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari comunali competenti al controllo del servizio.

 

 

ART. 66 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

 

 

ART. 67 VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento. L’evoluzione normativa in materia potrà rendere il presente Regolamento suscettibile di modifiche.


ALLEGATO A al regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

 

SANZIONI