Comune
di
Moriago
della Battaglia
SOMMARIO
Titolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
ART.
1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.
3 FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE.
ART.
5 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI
ART.
6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI
ART.
7 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
ART.
8 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
ART.
9 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA
ART.
10 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
Titolo
II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'
ART.
11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI
ART.
12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI
ART.
13 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI:
Titolo
III - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
ART.
14 MODALITÀ DI CONFERIMENTO
ART.
15 CONTENITORI STRADALI DEDICATI
ART.
16 - CONTENITORI INDIVIDUALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA
ART.
17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI - CONTENITORI DEDICATI
ART.
18 CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI
ART.
19 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART.
20 CONFERIMENTO PRESSO L’ECOCENTRO
ART.
21 CONFERIMENTO DEI “RIFIUTI DIFFERENZIATI”
ART.
22 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
ART.
23 CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI
RACCOLTA
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
ART.
24 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA
ART.
25 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI
ART.
26 RACCOLTA “PORTA A PORTA”
ART.
28 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI
ART.
29 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE
ART.
30 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA
ART.
31 RACCOLTA DI VETRO, LATTINE, PLASTICA, VESTITI USATI, CARTA E CARTONE
ART.
32 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
(RUP)
ART.
33 SMALTIMENTO RIFIUTI AGRICOLI
ART.
35 RIFIUTI RACCOLTI ALL’ECOCENTRO
ART.
36 RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA
CONTENITORI DEDICATI
ART.
37 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI
ART.
38 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI
ART.
40 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI
Titolo
V - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA
ART.
42 POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI
ART.
46 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE
ART.
47 CURA POZZETTI E CADITOIE
ART.
48 LAVAGGIO STRADE E PIAZZE
ART.
49 PULIZIA FONTANE E MONUMENTI
ART. 50 RECUPERO AREE DEGRADATE
ART.
52 SMALTIMENTO RIFIUTI TRATTENUTI DA CHIUSE
ART.
54 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI
ART.
55 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI
TERRENI
NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
ART.
56 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER
ART.
57 ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO
ART.
58 ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
ART.
59 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE
ART.
60 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI E TERRENI AGRICOLI
Titolo
VI - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
ART.
61 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE
ART.
62 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE.
ART.
63 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
Titolo
VII - -CONTROLLI E SANZIONI
ART.
66 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI
ART.
67 VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Il Comune di Moriago della Battaglia
disciplina con il presente Regolamento la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 05-02-1997 e successive modifiche e
integrazioni, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della
raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare
le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata
dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e
dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa
vigente.
1. Il Comune di Moriago della Battaglia provvede
all’organizzazione e alla gestione del
servizio
relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell’ambiente e
della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione
previste per legge.
2. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come
Ente Gestore.
1. La gestione dei rifiuti urbani e dei
servizi per la tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della
cittadinanza, deve:
a) essere ispirata al principio di
uguaglianza dei diritti dei cittadini;
b) garantire parità di trattamento a parità
di condizioni del servizio prestato;
c) ispirarsi a criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità;
d) garantire una erogazione continua,
regolare e senza interruzioni;
e) garantire la partecipazione e l’accesso
dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della
normativa vigente
2. L’intera gestione dei rifiuti viene
effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b)
promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti;
c)
determinare le modalità del servizio di raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti urbani favorendo la separazione delle
varie frazioni merceologiche da parte dell’utenza al fine di agevolare il
recupero di materia e di energia;
d)
ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni
merceologiche;
e)
tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e
i siti di particolare interesse;
3. Il servizio di raccolta differenziata
sarà attuato con l’obiettivo di:
a) ridurre la quantità e la pericolosità
delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso
il recupero ed il riciclo, fin dalla fase della loro produzione e conferimento
al Servizio Pubblico;
c) agevolare il conferimento dei rifiuti
differenziabili da parte dell’utenza
prevedendo la fornitura di appositi contenitori stradali o domiciliari ed
attivando le strutture di raccolta all’Ecocentro per quei rifiuti che per quantità o volume non possono
essere raccolti durante il normale servizio pubblico sul territorio;
c) incentivare la raccolta differenziata attraverso
una continua informazione rivolta a tutte le utenze e la promozione di
iniziative di educazione ambientale nelle scuole;
d) promuovere un sistema di verifiche dei
risultati e continuo miglioramento del sistema di raccolta;
g) adottare sistemi che contengano i costi in
equilibrio con i benefici derivanti.
1. Ai fini del presente Regolamento si
adottano le definizioni di “rifiuto” descritte dalla normativa vigente.
Vengono, inoltre, utilizzati i termini così come successivamente descritti.
produttore: la persona la cui attività ha
prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o
di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione
dei rifiuti.
gestione: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura;
rifiuti urbani: costituiti dai
rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione.
rifiuti speciali assimilabili agli urbani:ai sensi del D.Lgs.
n. 22/1997, sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli
urbani i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o da attività
artigianali, commerciali, di servizio ed agricole, i quali abbiano una
composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani. L’assimilazione
di tali rifiuti è di competenza del Comune sulla base di criteri qualitativi e
quantitativi definiti dallo Stato.
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici
o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di
un’area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali
originano i rifiuti.
ente gestore: il Comune o il Consorzio di Bacino Territoriale per
quei servizi che gli sono stati affidati in gestione dal Consiglio Comunale.
raccolta differenziata: la raccolta idonea
a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al
riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
rifiuto differenziato: il rifiuto che per
le sue caratteristiche merceologiche omogenee può essere avviato alla raccolta
differenziata.
rifiuto umido: frazione organica
dei rifiuti costituita prevalentemente da scarti da cucina di origine vegetale
o animale, piccoli quantitativi di verde derivanti da operazioni di
giardinaggio domestico.
rifiuto verde: ramaglie e scarti
verdi che per quantità o volume non possono essere utilizzati per il
compostaggio domestico, né conferito al servizio pubblico di raccolta
dell’umido.
compostaggio domestico: processo di
trasformazione del rifiuto organico biodegradabile (umido o verde) in terriccio
da utilizzare come ammendante in giardino. I rifiuti utilizzati provengono
esclusivamente dal nucleo familiare o dall’attività (es. ristorante) del loro
produttore. La pratica del compostaggio domestico può avvenire con diversi
sistemi (concimaia, composter, cumulo), in conformità a quanto stabilito dal
presente regolamento e dal regolamento di Igiene.
rifiuto secco riciclabile: il rifiuto che può
essere differenziato sulla base della sua composizione merceologica e conferito
al servizio pubblico secondo le modalità messe in atto dall’amministrazione
comunale.
rifiuto secco residuo: la frazione di
rifiuto che per la tipologia di materiale di cui è costituito non può essere
ulteriormente differenziato dal produttore per essere avviato al
recupero/riciclaggio.
contenitore: qualsiasi
dispositivo idoneo alla raccolta di una particolare frazione merceologica di
rifiuto. Può essere “stradale” quando è collocato in area pubblica al
servizio di tutta l’utenza ovvero “individuale” quando viene fornito a
ciascun utente per una raccolta di tipo domiciliare.
Ecocentro: area recintata e controllata
autorizzata per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziabili.
rifiuti ingombranti: costituiti da beni
di consumo, oggetti di comune uso domestico o d’arredamento, destinati a non
essere più utilizzati ed irrecuperabili, provenienti da locali e luoghi adibiti
a civile abitazione, e che per dimensioni e peso risultino di impossibile o disagevole
conferimento al normale circuito del servizio pubblico.
beni durevoli: si tratta di beni
durevoli, frigoriferi, surgelatori, lavatrici, lavastoviglie, computer,
condizionatori d’aria ed altre apparecchiature elettroniche che contengono dei
materiali pericolosi per cui devono essere raccolti separatamente ed avviati ad
appositi impianti per il loro recupero o smaltimento.
rifiuti pericolosi: rifiuti così
classificati dalla normativa, che per le proprie caratteristiche di
pericolosità devono essere raccolti separatamente ed avviati ad uno specifico
trattamento.
raccolta porta a porta: raccolta dei
rifiuti a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall’Ente Gestore.
raccolta su chiamata: raccolta di
particolari rifiuti concordata preventivamente dall’utente con l’Ente Gestore.
1. Tutti i produttori di rifiuti urbani,
siano essi domestici o non domestici assimilati agli urbani, sono utenti del
servizio comunale espletato dall’Ente Gestore .
2. I rifiuti urbani, domestici o non domestici assimilati agli urbani devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti
deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo
distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati,
compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera
distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate
dall’Ente Gestore.
4.Il conferimento da parte degli utenti deve
avvenire secondo le seguenti disposizioni.
a)
I contenitori individuali utilizzati per il conferimento
dei rifiuti devono essere esposti in strada chiusi per la raccolta.
b)
Per il conferimento dei rifiuti differenziati
all’interno degli appositi contenitori stradali, l’utente deve attenersi
rigorosamente alle indicazioni fornitegli dall’amministrazione e precisate in
appositi adesivi o cartelli affissi sui
contenitori stessi.
c) Il conferimento dei rifiuti raccolti
“porta a porta” deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede
stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni
intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la
popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree
circostanti;
d) Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere
conferita solo nel contenitore ad essa predisposto.
5. E’ obbligatorio avvalersi delle strutture
predisposte per le Raccolte Differenziate.
6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i
divieti di cui all’art.6, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione,
all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’area, ai quali tali violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con propria ordinanza,
le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso
il quale si procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
7. Possono essere emanate ordinanze che
vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati
nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi
di inadempienza a norma del presente Regolamento.
1. E’ vietato il conferimento di rifiuti
oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta
dei rifiuti secchi residui. In relazione alle diverse tipologie di raccolte
differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in
contenitori diversi da quello al quale è destinato.
2. E’ vietato gettare, versare e depositare
abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati
coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e
liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e
dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il
medesimo divieto vige per i corpi idrici superficiali.
3. E’ inoltre vietato:
a) rovistare, recuperare e selezionare
rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale;
b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o
componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore
precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio
viene effettuato porta a porta;
c) conferire i rifiuti oggetto di raccolta
differenziata in modo difforme da quanto previsto;
d) danneggiare le attrezzature del servizio
di smaltimento pubblico dei rifiuti;
e) spostare i contenitori stradali per la
raccolta dei rifiuti;
f) intralciare o ritardare l’opera degli
addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il
servizio stesso;
g) conferire nei contenitori per la raccolta
dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare
danni;
h) introdurre oggetti taglienti o acuminati,
se non protetti accuratamente;
i) conferire rifiuti speciali non assimilati ai
rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere
stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio, nel caso vengano
attivati servizi integrativi di raccolta dei rifiuti rispetto a quelli di
competenza previsti dalla normativa;
J) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad
uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta
e simili) escrementi di animali, spandimento
di olio e simili;
k) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico
volantini pubblicitari o di informazione;
l) incenerire rifiuti di qualunque tipo, ad eccezione
della parte legnosa della “frazione verde” (residui di potature e ramaglie),
non trattata, connessa con le buone pratiche agronomiche e forestali, in piccole
quantità, purchè i fuochi vengano accesi lontano dai centri abitati, in
condizioni climatiche favorevoli e senza creare fastidi o disagi a terzi
secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale.
m) conferire rifiuti che non siano prodotti nel
territorio comunale.
4. E’ fatto divieto di trattamento dei
rifiuti secondo modalità che possano recare danno all’ambiente, percolazioni in
acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o
qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. E’ vietato conferire, mescolati agli
altri flussi: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali
non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non)
che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori)
oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.
1. Sono attivate le seguenti Raccolte
Differenziate:
a) frazione secca riciclabile (vetro, carta,
cartone, plastica, metalli), per il successivo conferimento a impianti di
riciclo/recupero;
b) frazione verde nonché frazione
putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad
impianti di bioconversione ;
c) rifiuti urbani ingombranti e beni
durevoli;
d) rifiuti urbani pericolosi.
2. La Giunta Comunale può attivare le raccolte di
altre frazioni di rifiuti non menzionate al punto 1. del presente articolo
tenendo conto della effettiva possibilità di riciclo/recupero degli stessi
presso impianti autorizzati e dei costi e dei ricavi derivanti dalla loro
separazione.
3. E’ vietata l’attivazione di iniziative di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da parte di Enti o Associazioni di
volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al
TITOLO VI..
4. L’Ente Gestore dovrà provvedere a
pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate,
mettendo in particolare risalto l’attivazione di nuovi servizi o la modifica di
servizi esistenti; dovrà a tal scopo utilizzare un linguaggio semplice e
conciso.
5. Potranno essere attivate forme
sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle
caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad
obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero,
compreso quello energetico.
1. Qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere,
nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell’ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al
Ministro dell’Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni
dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Resta salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.
1. Il Comune consente e favorisce, anche
attraverso riduzioni della tariffa da definirsi nell’apposito Regolamento, il
corretto compostaggio domestico del rifiuto umido.
2. Il compostaggio domestico può avvenire,
purché il processo risulti controllato, con l’utilizzo delle diverse
metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in
relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del
materiale da trattare (frazione umida e verde). Non deve costituire pericolo di
ordine igienico-sanitario o altro disagio per la popolazione.
3. Le utenze interessate a praticare il compostaggio domestico presentano richiesta presso l’ufficio competente.
4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico
potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione umida e
verde dei rifiuti prodotti ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio
orto, giardino, fioriere.
5. E’ vietata la collocazione della
struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5m dal confine della
proprietà, salvo diversi accordi scritti fra confinanti.
6. L’utente che attua il compostaggio
domestico, godendo di riduzione della tariffa, non può conferire il rifiuto
umido al servizio di raccolta.
1.Tutti i cittadini, in quanto produttori di
rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere
responsabilizzati e coinvolti riguardo alle problematiche e alle opportunità
legate al ciclo di vita dei rifiuti.
2.A tal fine il Comune, in collaborazione
con l’Ente di Bacino di appartenenza e la ditta affidataria del servizio di
gestione dei rifiuti, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione
ambientale . 3. Il Comune, d'intesa con i competenti organi scolastici e in
collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, potrà promuovere
l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di
studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo al
tema dei rifiuti.
4. Ogni cittadino collabora con gli organi
competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare
segnalando tempestivamente eventuali carenze dello stesso nonché episodi di
malcostume legati alla gestione dei rifiuti.
1.In attesa della determinazione da parte
dello Stato (D.Lgs 22/97) dei criteri qualitativi e quantitativi per
l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai
fini della raccolta e dello smaltimento il Comune esercita il diritto di
privativa sui rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi
dalla civile abitazione, dichiarati assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e
quantità secondo i criteri definiti all’art. 12 del presente Regolamento.
2.Il Produttore di rifiuti “assimilati agli
urbani” che rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione
potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti anche con ditte esterne,
ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dall’Ente Gestore
per l’avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di
appartenenza.
3.Sono garantiti la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani per i quali siano state
istituite specifiche raccolte sulla base di criteri di efficienza, economicità
ed efficacia. La quantità conferibile sarà rapportata alla capacità volumetrica
dei contenitori (individuali o stradali)
o alla capacità ricettiva dell’Ecocentro. L’ordinario servizio di
raccolta potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in
relazione alle esigenze organizzative ed operative fissate dall’Ente Gestore.
1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli
urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione merceologica
analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti
e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:
Accessori per l’informatica
Alimenti (scarti di) non liquidi
Alimenti deteriorati
Alimenti inscatolati deteriorati
Animali (residui di estrazione di principi
attivi)
Baccelli
Bucce
Caffè (scarti di)
Camere d’aria
Carta
Carta adesiva
Carta (fogli di)
Carta metallizzata
Carta plastificata
Cartone
Caseina
Cassette
Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)
Cavi (materiale elettrico)
Cellophane
Feltri (tessuti non tessuti)
Ferro (manufatti di)
Fibre (scarti di)
Fiori (scarti di)
Fusti (vuoti)
Frutta (scarti di lavorazione)
Erbe (scarti di)
Gesso (frammenti di)
Gesso (pannelli di)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)
Imbottiture
Isolanti termici e acustici (lane di vetro e
di
roccia)
Juta (scarti di)
Lane di vetro
Latta (fusti di)
Lattine
Lastre (fotografiche e radiografiche)
Legno (pannelli di)
Legno (scarti di)
Legno (pasta di, anche umida purché
palpabile)
Linoleum
Materiale elettrico (cavi)
Metallo (imballaggi)
Moquette
Molitoria (scarti di industria)
Nastri abrasivi
Ortaggi (scarti di lavorazione)
Oli vegetali
Paglia (prodotti di paglia)
Pagliette (di ferro)
Pastificazione (residui di industria)
Plastica
Plastica (fogli metallizzati di)
Plastica (fusti di)
Plastica (pannelli di)
Pelli
Pelli (similpelle)
Pellicole
Resine (termoplastiche e termoindurenti,
manufatti di)
Rifiuti ingombranti di arredamento di uso
comune (no beni durevoli) provenienti da fabbricati o da altri insediamenti
civili in genere.
Rivestimenti (in guaine)
Roccia (lana di)
Sacchi (di carta o plastica)
Sanse esauste
Segatura
Spugna di ferro
Stracci
Stucco (frammenti di)
Sgranatura (scarti di)
Sughero (frammenti e manufatti di)
Tappezzeria
Tessuti (non tessuti)
Tessuto (scarti e ritagli di)
Trucioli di legno
Vegetali (scarti di)
Vegetali (residui di estrazione di principi
attivi)
Verdure (scarti di)
Vetro (fusti di)
Vimini (frammenti e manufatti di)
Tali materiali devono inoltre rispondere ai
seguenti criteri di qualità:
a) non devono essere stati contaminati,
neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla
normativa;
b) devono presentare compatibilità
tecnologica con l’impianto di trattamento specifico;
c) non devono presentare caratteristiche
qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall’Ente
Gestore
d) non devono appartenere al seguente
elenco:
(1) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di
minerali e di materiali di cava;
(2) rifiuti di imballaggi terziari;
(3) rifiuti di imballaggi secondari, che
sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta
differenziata.
1. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti
speciali non assimilati agli urbani sono a carico del produttore.
2. L’Ente gestore può istituire servizi
integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani.
1. I
rifiuti urbani ed assimilati devono essere conferiti a cura del
produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti
da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi e adottate
dall’Ente Gestore.
2. I rifiuti possono essere conferiti come
segue:
a)
nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi
di rifiuti;
b)
nei contenitori individuali forniti dall’Ente gestore;
c)
nell’Ecocentro comunale;
d)
presso punti specifici, anche a domicilio su
appuntamento;
e)
ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;
f)
nei contenitori “dedicati” per i produttori di grandi
quantità di rifiuti speciali assimilati;
1. I contenitori stradali (le campane e/o i
cassonetti per la raccolta differenziata) devono essere di idoneo materiale
(lavabile e disinfettabile), dislocati in idonei spazi, tali da garantire
l’igienicità, l’agevolezza delle operazioni di svuotamento, la salvaguardia
delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l’armonico inserimento con
altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.
2. I contenitori devono essere idonei a
proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire
esalazioni moleste.
3. E’ vietato parcheggiare autoveicoli in
prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o
addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori
stessi, in condizioni di sicurezza.
4. In caso di interventi di risistemazione
viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali
ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di
urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per
le campane per la raccolta differenziata, sulla base di standard proposti dal
Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia,
al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti
a
servire.
5. La posizione dei contenitori su tutto il territorio
comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dall’Ente
Gestore sentito il competente Settore del Comune ed il comando di polizia municipale.
6. Cassonetti e campane per la raccolta
differenziata dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di
rifiuti conferibili e le modalità di conferimento e i principiali divieti.
1. I contenitori individuali (esempio
sacchetti) destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali
assimilati ai rifiuti urbani devono
essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico per
il solo atto dello svuotamento.
2. Nel caso in cui il privato per comprovati
motivi fisici (invalidi, portatori di handicap, ecc.) oppure per la mancanza
della possibilità di suolo non possa adempiere a quanto stabilito per la
raccolta porta a porta nel punto 1. del presente articolo, può richiedere al
Comune la dislocazione su suolo pubblico;
3. Per lo svuotamento il contenitore dovrà
essere conferito presso i punti di raccolta secondo le modalità prestabilite
dal Comune limitatamente ai giorni ed all’orario di raccolta.
4. Detti punti di raccolta si trovano di
norma su suolo pubblico, tenendo conto dell’ampiezza della strada, del
marciapiede, della situazione del traffico, nonché della distanza dall’utente.
5. E’ fatto obbligo da parte degli utenti la
custodia ed il lavaggio e/o la pulizia del contenitore in dotazione (nel caso
si tratti di bidoni), nonché la raccolta dei rifiuti sparsi su proprietà
privata a causa di fenomeni di randagismo.
1. Il conferimento dei rifiuti speciali
assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto del presente
regolamento, rimanendo a carico del produttore ogni responsabilità di carattere
civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei
contenitori predisposti. Qualora, nel caso di contenitori individuali per la
raccolta porta a porta la volumetria a disposizione fosse inferiore alla
quantità prodotta dovrà essere richiesta l’assegnazione di un contenitore di
volumetria maggiore.
3. Le “grandi utenze”, quando produttrici di
“assimilati”, possono richiedere, a corrispettivo e secondo un tariffario
fissato dal Comune in accordo con l’Ente gestore , “contenitori dedicati” di
grandi dimensioni. Devono, però, riservare al loro interno adeguati spazi sia
per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che
provvederanno al loro svuotamento.
Il Comune può individuare, nel rispetto della viabilità,
i luoghi in cui collocare periodicamente e per la durata di un solo giorno
(iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente
capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, e manifestazioni.
1. E’ vietata la collocazione dei
contenitori per la raccolta differenziata :
a). entro una distanza di 5 metri da :
-
incroci,
-
passaggi pedonali,
-
semafori;
-
ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie,
alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e
farmacie.
b. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento
ed uscita dai parcheggi riservati a portatori di handicap e nello spazio
riservato alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
c. entro una distanza di almeno 14 metri dai serbatoi
degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio)
ed altre forme di materiale infiammabile;
d. entro la distanza di sicurezza da cabine
di distribuzione del gas metano, dell’energia elettrica e dalle centraline
telefoniche.
2. I contenitori possono essere collocati
sui marciapiedi purché non costituiscano intralcio al transito dei pedoni.
Gli utenti che si servono dell’Ecocentro
dovranno attenersi alle regole di conferimento e di comportamento indicate
presso l’impianto e approvate dall’apposito Regolamento.
1. E’ obbligatorio il conferimento separato negli
appositi contenitori dei rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata
come meglio specificato al titolo IV;
2. Sono da
ritenersi rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i rifiuti speciali
assimilati costituiti dalle categorie merceologiche per cui è attiva tale
raccolta
3. L’Ente Gestore potrà modificare, a seguito di formale
provvedimento del Comune, i criteri di
separazione, anche in relazione alle attrezzature
disponibili.
1. E’ tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti
urbani pericolosi:
a) nei contenitori per rifiuti urbani;
b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere
Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani o destinati
ad accogliere rifiuti speciali non assimilati agli
urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima
categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.
2. Tutti i rifiuti urbani pericolosi andranno conferiti
nei contenitori specifici o all’Ecocentro o alla eventuale stazione mobile
attrezzata allo scopo.
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti
urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del
territorio Comunale . Entro tale perimetro l’utenza del servizio è
obbligatoria.
Successivamente all’approvazione del
presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o
modificata con ordinanza sindacale.
2. L’Ente Gestore in accordo con l’Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del
servizio di raccolta differenziata , in particolare per la frazione organica,
favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi
energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
normativa vigente.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti
prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino
nel rispetto di quanto previsto al TITOLO III. L’Ente Gestore dovrà porre
particolare cura nell’asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati
attorno ai contenitori, nonché alla eventuale pulizia del suolo attorno ai
contenitori .
1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti o
contenitori stradali viene organizzata mediante suddivisione del perimetro di
raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere
antimeridiani, pomeridiani o notturni, attraverso l’impiego di idonee
attrezzature atte:
a) allo svuotamento dei cassonetti;
b) al periodico lavaggio dei cassonetti;
c) alla raccolta dei rifiuti abbandonati
all’esterno dei contenitori stessi o prodotti nelle operazioni di svuotamento;
d) al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
2. Le frequenze di raccolta, unitamente alla
scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori
dislocati in ogni zona, devono garantire all’utente la possibilità di conferire
i rifiuti sempre all’interno degli appositi contenitori.
1. La raccolta “porta a porta” consiste
nella raccolta domiciliare dei rifiuti posti in contenitori individuali (sacchi
e/o bidoni) che devono essere posizionati dal produttore nei giorni e orari
stabiliti al piano terra di ogni stabile sede del produttore stesso, nella
parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada e comunque
secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Ente Gestore.
2 L’Ente gestore si fa carico della
fornitura alle utenze degli appositi contenitori che si considereranno in
custodia degli utenti e dovranno essere utilizzati in conformità al presente
Regolamento. Nel caso vi
fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto
fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di
raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
3. Per le utenze che abbiano una ingente
produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna dei rifiuti stessi potrà
avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, entro opportuni contenitori messi a disposizione dell’Ente Gestore e
affidati alla custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa
che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento. Potranno essere
concordate modalità e frequenze di raccolta idonee alle specifiche situazioni.
4. I mezzi o i contenitori per le raccolte
di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e
alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né
risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o
rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.
5. La frequenza dell’asporto dovrà risultare
adeguata anche per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o
posticipata di un giorno non festivo (come da calendarizzazione predefinita).
Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa
consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno
utile.
1. Per alcune tipologie di rifiuti quali gli
sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti, per i quali è
vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, potrà essere
istituita la raccolta su chiamata.
2. Il Servizio, se previsto, potrà essere
disponibile per gli utenti con frequenza fissata dall’Ente Gestore previa
richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli
utenti nelle forme più idonee.
1. Per alcune tipologie di rifiuti potranno
essere istituiti punti di raccolta specifici presso luoghi privati e l’Ente
Gestore provvederà alla raccolta.
2. Sarà a carico dell’Ente Gestore oltre
alla raccolta anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il
controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.
3. I titolari di esercizi pubblici,
commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di Enti pubblici o
privati presso i quali viene prevista l’installazione dei medesimi, sono
tenuti:
a) a consentire l’installazione dei
contenitori in posizione idonea e protetta;
b) a collaborare con l’Ente Gestore alla
diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
c) a comunicare all’Ente Gestore ogni
inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
1. Può essere istituita una raccolta
itinerante nelle varie frazioni, secondo una predefinita calendarizzazione,
utilizzando un mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine. La
raccolta è particolarmente dedicata ai rifiuti urbani pericolosi quali ad
esempio vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fitochimici,
pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
2. L’itinerario, le date e gli orari di
sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle
forme più idonee.
1. La raccolta della frazione umida dei
rifiuti urbani verrà effettuata con il sistema “porta a porta” con adeguata
frequenza. Nei mesi estivi la frequenza dell’asporto potrà essere aumentata,
allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti
dai cittadini, ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e
caratteristiche all’interno dei contenitori individuali forniti
dall’Amministrazione.
1. Il servizio di raccolta di questi rifiuti
può venire svolto mediante gli appositi contenitori stradali dedicati alla
raccolta differenziata oppure tramite una raccolta porta a porta.
2. In caso di raccolta mediante contenitori
stradali ,la ditta incaricata è obbligata a raccogliere tutti i rifiuti che per
un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla
distanza di 5 metri dagli stessi.
3. Le frequenze di svuotamento dei
contenitori possono variare a seconda del periodo dell’anno e verranno
opportunamente divulgate dal Gestore.
4. Le frequenze di raccolta, unitamente alla
scelta ponderata del numero e del tipo di campane o altri contenitori dislocati
in ogni zona, devono garantire all’utente la possibilità di conferire i rifiuti
sempre all’interno degli appositi contenitori.
5. La raccolta dei rifiuti di cui al
presente articolo è attivata anche all’Ecocentro comunale.
1. Viene effettuata la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pericolosi attraverso appositi contenitori
dislocati nel territorio comunale e posizionati a cura dell’Ente Gestore,
nell’Ecocentro o nelle postazioni mobili.
2. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con scadenza minima mensile. Il controllo dell’integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
Gli imprenditori agricoli devono smaltire i
rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi secondo le modalità di legge con
costi a carico del produttore.
Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni
deve avvenire presso discariche
di II categoria - tipo A o presso impianto di recupero-valorizzazione
inerti. Fanno eccezione piccole quantità di rifiuti inerti (0,25 mc equivalente
ad una carriola) provenienti da demolizioni o costruzioni di origine
esclusivamente domestica che possono essere conferiti all’Ecocentro.
Vengono raccolte all’Ecocentro le seguenti
tipologie di rifiuti:
carta, cartone, plastica, ferro, vetro, accumulatori
esausti, pile, medicinali, ingombranti, beni durevoli, verde.
L’Amministrazione Comunale può attivare
all’Ecocentro la raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti oltre a
quella citata, in base alle esigenze della cittadinanza e la disponibilità
degli impianti autorizzati al loro riciclo/recupero, previa comunicazione alla
Provincia di Treviso.
1. I contenitori sistemati all’interno degli
spazi esclusivi di ditte o attività economiche produttrici di rifiuti speciali
assimilati, sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei
rifiuti, con l’unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in
strade, vie e piazze pubbliche, sono collocati in spazi interni e sono ad uso
esclusivo di quelle determinate attività .
2. La frequenza di svuotamento dei
contenitori dedicati verrà definita in base alla produzione di rifiuti
dell’attività in questione. Sarà tuttavia disponibile un servizio su chiamata
in grado di provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori colmi
prima del giorno previsto per il passaggio.
I rifiuti provenienti dall’ordinaria attività
cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati
in aree all’interno o all’esterno del cimitero.
I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e
nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.
I contenitori del Cimitero dovranno essere svuotati con
frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti
al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.
1. L’Ente Gestore provvede alla pesatura dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi
dati saranno resi disponibili, con frequenza mensile, all’Amministrazione
Comunale suddivisi per flussi.
1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli
altri tipi di rifiuti, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento
all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto
dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere
effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e
manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti
liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della
polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l’emissione di
gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il
trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle
vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono
essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un
Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta
anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo
stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).
1. Le fasi finali di trattamento, recupero e
smaltimento dei rifiuti, salvo casi che dovessero presentarsi, verrà fatto
direttamente dall’Ente Gestore attraverso mezzi e maestranze, presso gli
impianti autorizzati.
2. L’eventuale utilizzo di un’area
finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri ad
automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà
ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.
3. Nel corso di ogni operazione ed anche
durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno
essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.
1. Al fine di garantire la tutela igienico
sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di
igiene urbana:
a) posizionamento e cura cestini
portarifiuti;
b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di
strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento
dei rifiuti urbani raccolti;
c) raccolta manuale e/o meccanizzata di
foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al
pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento del rifiuti raccolti;
d) asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
e) diserbo verde incolto e asporto rifiuti;
f) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi
d’acqua ;
g) cura superficie pozzetti e caditoie
stradali;
h) asporto rifiuti da aree di sosta per i
nomadi;
i) lavaggio di strade e piazze pubbliche o
private aperte al pubblico;
j) lavaggio e disinfezione di portici
soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
k) pulizia periodica esterna delle fontane,
fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza
d’uomo delle gallerie di pubblico transito1;
l) recupero aree pubbliche degradate;
m) sgombero neve;
n) asportazione rifiuti trattenuti da chiuse
del reticolo idrico cittadino.
1. Allo scopo di garantire il mantenimento
della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di
quartiere, il Comune installa appositi cestini.
2. E’ vietato eseguire scritte su tali
cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto
espressamente autorizzato dal Comune.
3. E’ vietato depositare nei cestini rifiuti
urbani prodotti all’interno dei locali o delle aree private.
1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni
di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze
compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi,
aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Il servizio effettuato dall’Ente Gestore
deve coprire tutte le piazze e le strade comunali, statali e provinciali,
strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al
pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata
pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo
sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio su aree in concessione od in
uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla
concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno
essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le
disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana del
Comune.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle
operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto
esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade,
piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio
effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature
spazzatrici, di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell’incidenza
sul traffico, che della pavimentazione stradale.
7. Nelle aree spazzate meccanicamente dovrà
essere obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario per la raccolta dei
rifiuti non accessibili alla spazzatrice.
1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti
in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera
dell’Ente Gestore, assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade
tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.
2. Lungo le strade cittadine alberate e in
particolare in quelle con alberature a "foglia larga", viene previsto
l’utilizzo di attrezzature apposite che consentono di intervenire anche su
grandi quantità. Il periodo di intervento con aspirafoglie è previstoda ottobre
a febbraio, secondo un calendario che assicura minimo tre passaggi su tutte le
strade cittadine alberate.
Qualora lungo i margini stradali, nelle
cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole si dovesse riscontrare la crescita di
erbe infestanti, il Comune dovrà provvedere alla loro rimozione per
estirpazione o al diserbo mediante l’uso di prodotti ed attrezzature idonei ed
autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando,
con l’adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocumento o
danno a persone, animali, cose.
Le rive e le sponde dei corsi d'acqua devono
essere sottoposte a periodica pulizia, con raccolta e smaltimento dei rifiuti
giacenti, così come previsto dalla normativa di settore.
1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la
superficie dei pozzetti stradali e le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, al fine di
assicurarne il regolare deflusso.
2. E’ assolutamente vietato introdurre
rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali.
Il Comune provvede al lavaggio delle strade,
con cadenze e modalità definite in base all’utilizzazione del territorio, alle
caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.
1. Tutte le fontane e le fontanelle presenti
nel territorio comunale dovranno essere sottoposte a periodico asporto dei
rifiuti in esse abbandonati, alla disinfezione e pulizia del bacino avendo cura
che lo scarico dell’acqua non avvenga sulla pubblica via.
2. Dovranno inoltre essere rimossi
periodicamente gli imbrattamenti da monumenti pubblici (zoccolo
di base) e dalle pareti laterali ad altezza
d’uomo delle gallerie di pubblico transito.
1. Le aree pubbliche o private ad uso
pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere
sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti.
2. Le aree private degradate per presenza di
rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero
mediante asporto dei rifiuti e manutenzione del verde ad opera dei proprietari.
3. Nel caso in cui i proprietari non
provvedano, il Comune provvederà a far effettuare gli interventi di recupero
dell’area, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate.
1. Al verificarsi delle precipitazioni
nevose, l’Ente Gestore provvede:
a) allo sgombero della neve dalle sedi
stradali;
b) allo spargimento di cloruri o di miscele
criogeniche.
2. In caso di nevicate di entità superiore
ai 20 cm. è fatto obbligo agli automobilisti di rimuovere le autovetture
parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed
anche nei cortili delle case e negli androni (in deroga ad eventuali
regolamenti condominiali) fino a quando l’Ente Gestore non abbia provveduto a
liberare le carreggiate.
Deve essere effettuato l’invio a recupero
e/o smaltimento dei rifiuti ottenuti dalla pulizia degli sbarramenti idraulici
e dalle griglie poste a difesa degli impianti idrovori. Sarà cura del Comune di
Sernaglia della Battaglia far provvedere agli enti competenti alla manutenzione
dei corsi d’acqua(Consorzi di Bonifica, del Magistrato delle Acque o del Genio
Civile) al recupero e all’accumulo dei rifiuti con periodicità da definire.
1. I concessionari ed occupanti di posti di
vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso
pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai
rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla
propria attività, in contenitori predisposti e gestiti dall’Ente Gestore.
2. Il Conferimento dei Rifiuti nei
contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento a
proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.
1. I gestori di esercizi pubblici quali
caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di
uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata,
installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento,
indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della
rispettiva via o piazza da parte dell’Ente Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di
pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare
attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina,
risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci
vendute. All’orario di chiusura l’area dovrà risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti
e luna park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite
dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione
da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell’area,
a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri
straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea
concessione in uso dell’area dovranno essere descritte quali e
quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell’area data
in concessione.
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati,
nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni
agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti e privi di vegetazione
incolta, a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che
devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da
terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie
recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti
autorità onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con diligenza
la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su
dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con
chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui
imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con
ordinanza del Comune alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni
originarie dell’area, nonché all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente
immessi.
3. Nel caso in cui essi non adempiano
all’ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da
eseguirsi a cura dell’Ente Gestore che interverrà con modalità che saranno di
volta in volta definite.
1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i
Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che
intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o
manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su
strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie
autorizzazioni/convenzioni agli uffici comunali preposti, allegando il
programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente
occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da
determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell’area, a
garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri
straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
2. Dovranno essere disponibili tutti i
necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni
giorno, dovrà essere garantito l’immediato sgombero dei rifiuti e lo
spezzamento delle aree occupate.
1. E’ vietato il lancio
di volantini per le strade o aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. E’ vietata la
collocazione di volantini sui veicoli, fatta eccezione per quelli distribuiti
alla cittadinanza o all’utenza per propaganda elettorale, per manifestazioni
politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica
Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche.
1. Chi effettua operazioni di carico,
scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni
ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima senza lasciare
sull’area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario
della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la
pulizia è effettuata dall’Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta
nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l’irrogazione delle sanzioni
amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.
Le persone che conducono cani o altri animali
per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi,
sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in
tal senso provvedere personalmente all’eliminazione e all’asporto di escrementi
solidi.
1. I proprietari delle cave e dei cantieri
in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia in giornata (spazzamento,
lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al
pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di
tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Polizia Rurale.
2. Tali pulizie devono intendersi estese
anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla
costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e
comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo,
trasporto terra ecc., è tenuto a provvedere alla pulizia delle aree pubbliche o
di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in
ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. Chi effettuando le normali attività
agricole imbratta tratti stradali o aree pubbliche e’ tenuto a provvederne alla
pulizia in giornata.
1. Si riconoscono quali contributi utili, ai
fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli di Enti o Associazioni
di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che
operano senza fini di lucro.
2. Condizione indispensabile per poter
collaborare alla raccolta differenziata è che gli Enti e le Associazioni di cui
al comma 1, stipulino un’apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale da
inoltrare, per conoscenza, all’ente gestore del servizio di raccolta dei
rifiuti..
3. Ai sensi della Circolare n. 6291/311.41
della Giunta Regionale del 06/07/98, la stipula della convenzione di cui al
comma 2 solleva gli Enti e le Associazioni dagli obblighi previsti dagli artt.
11, 12, 15 e 30 del D.Lgs. n. 22/97.
La convenzione dovrà indicare almeno:
a) il nominativo del responsabile dell’Ente
o dell’Associazione;
b) che l’attività non ha scopi di lucro;
c) che l’attività ha carattere saltuario e
che la convenzione ha validità solo per le date nelle quali verrà effettuata
tale raccolta;
d) che la data della raccolta dovrà essere
comunicata al Comune ed all’ente gestore del
servizio, con almeno 5 gg. di anticipo;
e) che l’attività ha alto contenuto
ambientale perché permette di avviare al riutilizzo rifiuti
altrimenti difficilmente recuperabili;
f) le tipologie dei rifiuti urbani per i
quali il Comune concede in concessione l’attività di raccolta
e avvio al recupero;
g) l’obbligo da parte dell’Ente o
Associazione di comunicare entro 1 mese dalla data di
effettuazione della raccolta, i quantitativi
di rifiuti avviati al recupero.
1. I principi gestionali cui dovranno
attenersi gli Enti e le Associazioni di volontariato per la raccolte
differenziata riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme
igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di
decoro cittadino. In particolare nel proprio espletamento tali attività
dovranno:
a) arrecare il minimo intralcio alla
circolazione;
b) evitare lo spandimento di materiali e
liquami sul suolo pubblico;
c) osservare le vigenti norme di sicurezza,
valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
d) non creare intralcio all’organizzazione
dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Enti ed Associazioni di volontariato
dovranno garantire l’effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali
richiedono l’autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee
garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende
affidabili che operano nel campo del dei materiali.
1. Le iniziative di collaborazione alla
raccolta differenziata possono riguardare soltanto le seguenti frazioni
merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
a) carta e cartone;
b) materiali ferrosi usati, imballaggi
metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
c) imballaggi di plastica;
d) vetro in forma di bottiglie e contenitori
per liquidi;
e) alluminio in forma di lattine per liquidi
- metalli;
f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
g) indumenti e simili.
2. Le iniziative delle associazioni di
volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità
con gli analoghi servizi comunale.
3 Gli Enti o le Associazione hanno l’obbligo
di comunicare entro 1 mese dalla data di effettuazione della raccolta, i
quantitativi e le tipologie di rifiuti avviati al recupero.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art.
14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs 22/97, le violazioni al presente
Regolamento sono punite con l’ammenda nei limiti minimi e massimi elencati
nell’allegato A.
2. Sono preposti alla verifica del rispetto
delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti di Polizia Municipale,
il personale del Comune e il personale di ARPAV ed ULSS esercenti funzioni di
polizia giudiziaria.
3. Per l’applicazione delle sanzioni
amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal
Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689. L’accertamento delle
violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari
comunali competenti al controllo del servizio.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente
Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le
relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché
dei regolamenti comunali.
La validità del presente Regolamento è
immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti. Da tale data è abrogato il precedente
Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali
Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o
contraria al presente Regolamento. L’evoluzione normativa in materia potrà
rendere il presente Regolamento suscettibile di modifiche.
ALLEGATO A al regolamento di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati
SANZIONI