Comune di Moriago della Battaglia

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Assegno di maternitā

Descrizione del Servizio: L'assegno è stato istituito dall'art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L'Assegno di maternità spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o in affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preaddottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Possono presentare domanda le madri:
- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

Modalità di accesso: Le madri possono presentare domanda, entro sei mesi dal parto, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Costo del servizio: Gratuito. 

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