Convivenza di fatto
La legge 20 maggio 2016, n.76 rubricata “Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “ in vigore dal 5 giugno 2016 ha reso possibile la costituzione della convivenza di fatto mediante presentazione di dichiarazione anagrafica al comune di residenza e la eventuale sottoscrizione di un contratto di convivenza presso un notaio o un avvocato.
Sono definiti “Conviventi di fatto “ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità , da matrimonio o da una unione civile.
Requisiti e modalita' di costituzione della convivenza di fatto
- legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitazione con iscrizione in una unica famiglia anagrafica nel Comune di Montebelluna;
- assenza di legami di parentela, affinità o adozione;
- assenza di vincoli matrimoniali o di unione civile tra loro o con terze persone.
COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
I cittadini maggiorenni italiani e stranieri che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all’anagrafe del nostro comune come residenti allo stesso indirizzo di abitazione, devono presentare l’apposita dichiarazione anagrafica, sottoscritta da entrambi, con allegate le copie di un documento di identità di entrambi i firmatari, con le modalità riportate in calce al modello di dichiarazione anagrafica.
I cittadini maggiorenni italiani e stranieri che invece intendono trasferirsi da altro Comune o, se già residenti a Montebelluna trasferirsi ad altro indirizzo, devono far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto di cui sopra unitamente al resto della documentazione prevista ossia alla dichiarazione di iscrizione anagrafica /cambio di abitazione.
si allegano:
il modello di dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
dichiarazione di iscrizione anagrafica/cambio di abitazione
COME CESSA UNA CONVIVENZA DI FATTO
La cessazione della convivenza di fatto può avvenire:
- D’ufficio nel caso di matrimonio/unione civile tra i conviventi o con terze persone;
- D’ufficio in caso di decesso di uno dei conviventi;
- Su dichiarazione degli interessati o d’ufficio per cessazione della coabitazione;
- Su richiesta , qualora venga meno il legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale tra i conviventi anche dovesse continuare a sussistere la coabitazione.
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, che può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati, deve essere presentata con le modalità indicate in calce al modello di dichiarazione.
Si allega:
il modello di dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto
CERTIFICAZIONE
L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli dell’IncontraComune, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.
Si allega:
Modello di certificato
EVENTUALE CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
I conviventi di fatto che hanno costituito la convivenza anagrafica ai sensi del disposto della Legge 76/2016 hanno la facoltà di regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe per l’opponibilità ai terzi.
Diritti dei conviventi di fatto
ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DIRITTO DI VISITA IN STRUTTURE OSPEDALIERE
- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza , di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate , previste per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l’altro in forma scritta e autografa o, in caso di impossibilità alla presenza di un testimone, quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, oppure , in caso di morte , per quanto riguarda la donazione degli organi , le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte quando l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.
CASA CONIUGALE , CONTRATTO DI LOCAZIONE , ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE
- Diritti inerenti la casa di abitazione: in caso di morte del proprietario convivente il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile a seconda della durata della convivenza o della presenza di figli minori o disabili.
- Successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
- Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
- Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa famigliare;
- In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo , nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
- In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Fonti Normative
Legge n.76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza."
Legge 24 dicembre 1954, n.1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”.
D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente.”
Art. 5 Decreto legge 9 febbraio 2012 convertito in legge 4.4.2012, n.35 “Cambio di residenza in tempo reale”.