Emergenza cancro batterico dell'actinidia (kiwi)


batteriosi kiwiNel corso del 2010, per la prima volta in Veneto, è stata segnalata la comparsa di un nuovo organismo nocivo dell’Actinidia (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae) che provoca un deperimento delle parti colpite e la successiva morte della pianta. A rendere tale patogeno estremamente pericoloso per l’actinidia è la facilità con la quale si diffonde nell’ambiente in maniera epidemica.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 18.10.2011 è stato imposto divieto fino al 31.12.2012 di nuovi impianti di actinidia nell’intero territorio regionale, ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico dell’Actinidia in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari del 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae".

Questo decreto è stato abrogato con l'introduzione del Decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana" (GU n.62 del 15-3-2014), che definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare al fine di prevenire l’introduzione e la diffusione del batterio. Si stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini sistematiche e prescrivono adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia; inoltre, a seguito delle indagini e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei territori di competenza le aree indenni, le aree contaminate, le aree di contenimento e le relative aree di sicurezza. È inoltre vietata l’autoproduzione dei materiali di moltiplicazione di Actinidia Lindl. con materiale non conforme a quanto previsto dal decreto.

L'Unione Europea è intervenuta con il "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/885 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2020 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto", obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri fino al 31 dicembre 2021.
Il regolamento afferma che il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi, di Actinidia Lindl. («i vegetali specificati») originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione solo se accompagnati da un certificato fitosanitario. I vegetali specificati che hanno trascorso una parte del loro ciclo vitale nell’Unione possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se soddisfano alcune condizioni e sono accompagnati da un passaporto.

Per eventuali aggiornamenti della normativa si rinvia alla pagina web dell'U.O. Fitosanitaria nel sito della Regione Veneto (scorrere fino alla sezione "Batteri", alla voce "Pseudomonas syringae pv. actinidiae"): https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/lotte-obbligatorie

Si rende disponibile una scheda tecnica sulla patologia

(Giovedì 10 Novembre 2011 - ultimo aggiornamento giovedì 24 Marzo 2022)
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