Informazioni sul divieto abbruciamento residui vegetali

fiamme
ramaglieSi informano tutti i cittadini che, al fine di contenere le emissioni inquinanti nell’aria, è sempre vigente nel Comune di Pieve di Soligo l’ordinanza n. 85 del 12.10.2015. Essa dispone il

GENERALE DIVIETO DI SMALTIRE RESIDUI VERDI E LEGNOSI
MEDIANTE L’ACCENSIONE DI FUOCHI ALL’APERTO.

I fuochi non autorizzati saranno sanzionati secondo le indicazioni riportate dall’ordinanza 85/2015.

L’Amministrazione ha sempre vigente dal 12 ottobre 2015 l’ordinanza sindacale n. 85 ad oggetto “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA DEL TERRITORIO COMUNALE”.
ARPAV mantiene alta l'allerta segnalata ai comuni per i livelli preoccupanti di alcuni inquinanti molto cancerogeni che si legano alle polveri sottili (PM10), come per esempio il benzo(a)pirene, e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.).

Questi inquinanti risultano legati in particolar modo alle combustioni di biomasse e la recente introduzione del comma 6 bis all'art. 182 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 rendono necessario il mantenimento dell'ordinanza.

Per i gestori di terreni agricoli non meccanizzabili per particolari caratteristiche orografiche, l'ordinanza prevede che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, possa concedere deroga al divieto generale di abbruciamento per i terreni, catastalmente identificati, ubicati in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli, in presenza SOLO delle seguenti condizioni:
- Terreni con scarpa maggiore di 1:1 (pari a pendenza di 45°);
- Esposizione a nord;
- Con bancolle non trattorabili;
- Fondo non accessibile da strada trattorabile;
- Per il periodo compreso tra 01 marzo e il 30 aprile di ogni anno;
- distanza da boschi maggiore di 100 metri (il divieto di accensione dei fuochi all'aperto nei boschi od a una distanza minore di m. 100 dai medesimi è sempre valida, in tutto il territorio regionale, in quanto prevista dall'art. 24 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla L.R. 13.09.1978, n. 52).

Si ricorda che l’abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso ai fini fitosanitari solo ed esclusivamente nei casi di necessità accertati dalla Regione Veneto (non è quindi sufficiente la semplice indicazione di un consulente tecnico) ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose.

La distruzione con il fuoco del solo ramo dove è presente un nido di processionaria, è consentito nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno (periodo in cui è possibile trovare i bruchi dentro il nido).
Di seguito è possibile scaricare/visionare
- Testo integrale dell'Ordinanza n. 85 del 12.10.2015 (pdf - 4,12 MB)
- Nota della Questura di Treviso allegata all'ordinanza 85/2015 (pdf - 82 kB).

L’Ufficio Unico Ambiente resta a disposizione per eventuali comunicazioni e chiarimenti in merito.


(Venerdì 15 Aprile 2016)
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