Divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni


mozziconi di sigaretta per terraIl cosiddetto “collegato Ambientale” (Legge 28 dicembre 2015 n. 221), tra le tante disposizioni in esso contenute, prevede sanzioni per l’abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni.
E' un provvedimento finalizzato a contrastare l’incivile abitudine di gettare per terra mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, e quant’altro simile, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
Chiunque viola tale specifico divieto, introdotto con le modifiche al D.Lgs. 152/2006, è punito pertanto con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30,00 a Euro 150,00 (articolo 232-ter). Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (articolo 232-bis).

Necessita premettere che l’abbandono dei rifiuti e quindi anche di tali prodotti costituenti rifiuti secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. a) , era già vietato e perseguito dal disposto degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006 con sanzione amministrativa. La modifica della normativa, oltre alla portata mediatica della stessa, non fa altro che andare a graduare a seconda della tipologia di rifiuto l’entità della sanzione prevista.
Si ricorda che le suddette violazioni possono anche concorrere al sistema sanzionatorio previsto anche dall’art. 15, commi 1, lettere f) - i) e 3, del Codice della Strada (sanzione amministrativa Euro 25,00 - pagamento entro 5 gg. Euro 17,50 - obbligo ripristino dei luoghi).

Va poi evidenziato come ai sensi dell’art. 192, comma 3, il trasgressore al divieto di abbandono dei rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

(Fonte: http://www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=4776 a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia)

(Giovedì 13 Dicembre 2018)

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